Art. 48. 
 
        (Ricorso al mercato delle pubbliche amministrazioni) 
 
    1.  Nei  contratti  stipulati  per  operazioni  finanziarie   che
costituiscono quale debitore un'amministrazione pubblica e'  inserita
apposita clausola che prevede, a carico degli istituti  finanziatori,
l'obbligo di comunicare in via telematica, entro dieci  giorni  dalla
stipula, al Ministero dell'economia e delle  finanze  -  Dipartimento
del Tesoro e Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato,
all'ISTAT  ed  alla  Banca   d'Italia,   l'avvenuto   perfezionamento
dell'operazione   finanziaria,   con   indicazione   della   data   e
dell'ammontare della stessa, del relativo piano  delle  erogazioni  e
del piano di ammortamento distintamente per quota  capitale  e  quota
interessi, ove disponibile. 
    2. In caso di mancata o tardiva trasmissione della  comunicazione
di cui al comma 1, e' applicata a carico  dell'istituto  finanziatore
una sanzione amministrativa pari  allo  0,5  per  cento  dell'importo
dell'operazione.