Art. 34 
               (Trasparenza dei servizi di pagamento) 
 
  1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,  di
cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385  sono  apportate
le seguenti modifiche: 
  a) all'articolo 115, dopo il comma 3, e'  aggiunto  il  seguente  :
"3-bis. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai servizi
di pagamento disciplinati dal  capo  II-bis  a  meno  che  non  siano
espressamente richiamate da quest'ultimo."; 
  b) al titolo VI, dopo il capo II, e' inserito il seguente: 
 
                            "Capo II-bis 
                        Servizi di pagamento 
                            Art. 126-bis 
                (Disposizioni di carattere generale) 
 
  1. Il presente capo si  applica  ai  contratti  quadro  relativi  a
servizi di pagamento e alle operazioni di pagamento, anche se  queste
non rientrano in un contratto quadro, quando i servizi  sono  offerti
sul territorio della Repubblica. 
  2. Ai fini del presente capo, per servizi di pagamento  si  intende
anche l'emissione di moneta elettronica. 
  3. In deroga all'articolo 127, comma 1, le parti possono accordarsi
nel senso che le previsioni  del  presente  capo  non  si  applicano,
interamente o parzialmente, se l'utilizzatore di servizi di pagamento
non e' un consumatore, ne' una micro-impresa. 
  4. Spetta al prestatore dei  servizi  di  pagamento  l'onere  della
prova di aver correttamente  adempiuto  agli  obblighi  previsti  dal
presente capo. 
  5. La Banca d'Italia adotta i provvedimenti previsti  dal  presente
capo avendo riguardo, per i servizi di pagamento  regolati  in  conto
corrente o commercializzati unitamente  a  un  conto  corrente,  alle
disposizioni previste ai sensi del capo I. 
  6. Nell'esercizio dei poteri regolamentari  previsti  dal  presente
capo,  la  Banca  d'Italia  tiene  conto  anche  della  finalita'  di
garantire un adeguato livello  di  affidabilita'  ed  efficienza  dei
servizi di pagamento. 
 
                            Art. 126-ter 
                         (Spese applicabili) 
 
  1. Il prestatore dei  servizi  di  pagamento  non  puo'  addebitare
all'utilizzatore spese inerenti  all'informativa  resa  ai  sensi  di
legge. 
  2. Il prestatore di servizi di pagamento e  l'utilizzatore  possono
concordare le spese relative  a  informazioni  fornite  su  richiesta
dell'utilizzatore se esse, rispetto a quanto previsto  nel  contratto
quadro, sono supplementari o rese in modo piu' frequente o  trasmesse
con strumenti di comunicazione diversi. Le spese  sono  proporzionate
ai costi effettivi sostenuti dal prestatore di servizi di pagamento. 
 
                           Art. 126-quater 
 (Informazioni relative alle operazioni di pagamento e ai contratti) 
 
  1. La Banca d'Italia disciplina: 
  a) contenuti e modalita' delle informazioni e delle condizioni  che
il prestatore dei servizi di pagamento fornisce o  rende  disponibili
all'utilizzatore  di  servizi  di  pagamento,  al   pagatore   e   al
beneficiario. Le informazioni e le condizioni sono redatte in termini
di facile comprensione e in forma chiara e leggibile. In particolare,
l'utilizzatore dei servizi di pagamento  e'  informato  di  tutte  le
spese dovute al prestatore di  servizi  di  pagamento  e  della  loro
suddivisione. Sono previsti obblighi di trasparenza semplificati  nel
caso di utilizzo di strumenti di pagamento che riguardino  operazioni
o presentino limiti di  spesa  o  avvaloramento  inferiori  a  soglie
fissate dalla stessa Banca d'Italia; 
  b) casi, contenuti e modalita' delle comunicazioni periodiche sulle
operazioni di pagamento. 
  2. Non si applicano gli articoli 67 -quinquies, 67  -sexies,  comma
1, lettere a), b) ed h), 67- septies, comma 1, lettere b), c),  f)  e
g), 67 -octies, comma  1,  lettera  a),  del  decreto  legislativo  6
settembre 2005, n. 206. 
  3. Prima di disporre l'operazione di  pagamento  l'utilizzatore  e'
informato: 
  a)  dal  beneficiario,  di  eventuali  spese  imposte  o  riduzioni
proposte per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento; 
  b) dal prestatore di  servizi  di  pagamento  o  da  un  terzo,  di
eventuali spese imposte per l'utilizzo di un determinato strumento di
pagamento. 
 
                         Art. 126-quinquies 
                         (Contratto quadro) 
 
  1. Ai contratti quadro si applica l'articolo 117, commi 1, 2, 3, 4,
6 e 7. Il potere previsto dall'articolo 117, comma 2,  e'  esercitato
dalla Banca d'Italia. 
  2. In qualsiasi momento del rapporto, l'utilizzatore di servizi  di
pagamento che ha concluso un  contratto  quadro  puo'  richiedere  le
condizioni contrattuali del contratto quadro nonche' le  informazioni
relative    al     contratto     quadro     previste     ai     sensi
dell'articolo126-quater, comma 1, lettera a), su supporto cartaceo  o
su altro supporto durevole. 
 
                           Art. 126-sexies 
               (Modifica unilaterale delle condizioni) 
 
  1.  Ogni  modifica  del  contratto  quadro  o  delle  condizioni  e
informazioni  a  esso  relative  fornite  all'utilizzatore  ai  sensi
dell'articolo 126-quater,  comma  1,  lettera  a),  e'  proposta  dal
prestatore dei servizi di pagamento secondo  le  modalita'  stabilite
dalla Banca d'Italia, con almeno due mesi di anticipo  rispetto  alla
data di applicazione prevista. 
  2. Il  contratto  quadro  puo'  prevedere  che  la  modifica  delle
condizioni contrattuali si ritiene accettata dall'utilizzatore a meno
che questi non comunichi al  prestatore  dei  servizi  di  pagamento,
prima della data prevista per l'applicazione della modifica, che  non
intende accettarla. In questo caso, la comunicazione di cui al  comma
1, contenente la proposta di modifica, specifica che  in  assenza  di
espresso  rifiuto  la   proposta   si   intende   accettata   e   che
l'utilizzatore ha diritto di recedere senza spese  prima  della  data
prevista per l'applicazione della modifica. 
  3. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio  possono  essere
applicate con effetto immediato e senza preavviso; tuttavia, se  sono
sfavorevoli per l'utilizzatore, e' necessario che cio'  sia  previsto
nel contratto quadro e che  la  modifica  sia  la  conseguenza  della
variazione  dei  tassi  di  interesse  o  di  cambio  di  riferimento
convenuti nel contratto. L'utilizzatore e' informato  della  modifica
dei tassi di interesse nei casi  e  secondo  le  modalita'  stabilite
dalla Banca d'Italia. 
  4. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio utilizzati nelle
operazioni di pagamento sono  applicate  e  calcolate  in  una  forma
neutra tale da non creare discriminazioni tra  utilizzatori,  secondo
quanto stabilito dalla Banca d'Italia. 
  5. Restano ferme, in quanto compatibili,  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 33, commi 3 e 4, del  decreto  legislativo  6  settembre
2005, n. 206. 
 
                          Art. 126-septies 
                              (Recesso) 
 
  1. L'utilizzatore di servizi di pagamento ha sempre la facolta'  di
recedere dal contratto  quadro  senza  penalita'  e  senza  spese  di
chiusura. 
  2. Il prestatore di  servizi  di  pagamento  puo'  recedere  da  un
contratto quadro a  tempo  indeterminato  se  cio'  e'  previsto  dal
contratto e con un preavviso di almeno due mesi, secondo le modalita'
stabilite dalla Banca d'Italia. 
  3. In  caso  di  recesso  dal  contratto  dell'utilizzatore  o  del
prestatore di servizi di pagamento, le spese per i servizi  fatturate
periodicamente  sono  dovute   dall'utilizzatore   solo   in   misura
proporzionale  per  il  periodo  precedente  al  recesso;  se  pagate
anticipatamente, esse sono rimborsate in maniera proporzionale. 
 
                           Art. 126-octies 
               (Denominazione valutaria dei pagamenti) 
 
  1. I pagamenti sono effettuati nella valuta concordata dalle parti. 
  2. Se al pagatore e' offerto, prima di  disporre  un'operazione  di
pagamento, un servizio  di  conversione  valutaria  dal  beneficiario
ovvero presso il punto vendita da un  venditore  di  merci  o  da  un
fornitore di servizi, colui che propone il  servizio  di  conversione
gli comunica tutte le spese e il tasso di cambio che sara' utilizzato
per la conversione. Il pagatore accetta il servizio su tale base. ". 
 
          Note all'art. 34: 
              -  Il  testo  dell'art.   115,   del   citato   decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 115. (Ambito di applicazione). - 1. Le norme  del
          presente  capo  si  applicano  alle  attivita'  svolte  nel
          territorio  della   Repubblica   dalle   banche   e   dagli
          intermediari finanziari. 
              2. Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  puo'
          individuare, in considerazione dell'attivita' svolta, altri
          soggetti da sottoporre alle norme del presente capo. 
              3. Le disposizioni del presente capo si applicano  alle
          operazioni previste dal capo II del presente titolo per gli
          aspetti non diversamente disciplinati. 
              3-bis.  Le  disposizioni  del  presente  capo  non   si
          applicano ai servizi di  pagamento  disciplinati  dal  capo
          II-bis a meno che non  siano  espressamente  richiamate  da
          quest'ultimo.».