Art. 64 
              (Somministrazione di alimenti e bevande) 
1. L'apertura  degli  esercizi  di  somministrazione  di  alimenti  e
bevande  al  pubblico,  comprese  quelle  alcooliche   di   qualsiasi
gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, e' soggetta  ad
autorizzazione rilasciata dal comune competente  per  territorio.  Il
trasferimento di sede e  il  trasferimento  della  gestione  o  della
titolarita' degli esercizi di cui al presente comma sono  soggetti  a
dichiarazione di inizio di attivita'  da  presentare  allo  sportello
unico  per  le  attivita'  produttive  del  comune   competente   per
territorio, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, rispettivamente primo
e secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
2. E' subordinata alla dichiarazione di inizio di attivita' ai  sensi
dell'articolo 19, comma 2,  secondo  periodo,  anche  l'attivita'  di
somministrazione  di  alimenti  e  bevande  riservata  a  particolari
soggetti elencati alle lettere a), b), e), d), e), f), g)  e  h)  del
comma 6 dell'articolo 3 della legge 25 agosto  1991,  n.  287.  Resta
fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della  Repubblica  4
aprile 2001, n. 235. 
3. Al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore, i  comuni,
limitatamente alle  zone  del  territorio  da  sottoporre  a  tutela,
adottano  provvedimenti  di  programmazione  delle   aperture   degli
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico di cui
al comma 1, ferma restando l'esigenza di  garantire  sia  l'interesse
della collettivita' inteso come fruizione di un servizio adeguato sia
quello dell'imprenditore al  libero  esercizio  dell'attivita'.  Tale
programmazione puo' prevedere, sulla base di  parametri  oggettivi  e
indici di qualita' del servizio, divieti o  limitazioni  all'apertura
di  nuove  strutture  limitatamente  ai  casi  in  cui  ragioni   non
altrimenti risolvibili di sostenibilita'  ambientale,  sociale  e  di
viabilita'  rendano  impossibile  consentire  ulteriori   flussi   di
pubblico nella zona senza incidere in modo  gravemente  negativo  sui
meccanismi di' controllo in particolare per il consumo di alcolici, e
senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilita' del territorio
e alla normale mobilita'. In ogni caso, resta ferma la  finalita'  di
tutela e  salvaguardia  delle  zone  di  pregio  artistico,  storico,
architettonico e  ambientale  e  sono  vietati  criteri  legati  alla
verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza  di
un bisogno economico o sulla prova di una domanda di  mercato,  quali
entita' delle vendite di alimenti  e  bevande  e  presenza  di  altri
esercizi di somministrazione. 
4.  Il  trasferimento  della  gestione  o  della  titolarita'  di  un
esercizio di somministrazione per atto tra vivi o a causa di morte e'
subordinato all'effettivo trasferimento dell'attivita' e al  possesso
dei requisiti prescritti da parte del subentrante. 
5. L'esercizio dell'attivita' e'  subordinato  alla  conformita'  del
locale ai criteri sulla sorvegli abilita' stabiliti con  decreto  del
Ministro dell'interno, anche in caso di ampliamento della superficie. 
6.  L'avvio  e  l'esercizio  dell'attivita'  di  somministrazione  di
alimenti e bevande e' soggetto al rispetto delle norme  urbanistiche,
edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro. 
7. Il comma 6 dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287,  e'
sostituito dal seguente: 
"6.   Sono   escluse   dalla   programmazione   le    attivita'    di
somministrazione di alimenti e bevande: 
a) al domicilio del consumatore; 
b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o  ad  altri
complessi  ricettivi,limitatamente   alle   prestazioni   rese   agli
alloggiati; 
c) negli esercizi posti nelle aree di' servizio  delle  autostrade  e
nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime; 
d) negli esercizi di cui all'articolo 5, comma  1,  lettera  e),  nei
quali sia prevalente l'attivita' congiunta di trattenimento e svago; 
e)  nelle  mense  aziendali  e  negli  spacci  annessi   ai   circoli
cooperativi e degli enti  a  carattere  nazionale  le  cui  finalita'
assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno; 
f) esercitate in via  diretta  a  favore  dei  propri  dipendenti  da
amministrazioni, enti o imprese pubbliche; 
g) nelle  scuole;  negli  ospedali;  nelle  comunita'  religiose;  in
stabilimenti militari delle Forze di polizia e  del  Corpo  nazionale
dei vigili del fuoco; 
h) nei mezzi di trasporto pubblico. ". 
8. L'autorizzazione e il titolo  abilitativo  decadono  nei  seguenti
casi: 
a) qualora il titolare dell'attivita' non risulti  piu'  in  possesso
dei requisiti di cui all'articolo 71, commi 1 e 2; 
b) qualora il titolare sospenda l'attivita' per un periodo  superiore
a dodici mesi; 
c) qualora venga meno  la  rispondenza  dello  stato  dei  locali  ai
criteri  stabiliti  dal  Ministro  dell'interno.  In  tale  caso,  il
titolare puo'  essere  espressamente  diffidato  dall'amministrazione
competente a ripristinare entro  il  termine  assegnato  il  regolare
stato dei locali; 
d) nel caso di  attivita'  soggetta  ad  autorizzazione,  qualora  il
titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessita', non  attivi
l'esercizio entro centottantagiorni. 
9. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e'
sostituito dal seguente:  "l.  A  chiunque  eserciti  l'attivita'  di
somministrazione  al   pubblico   di   alimenti   e   bevande   senza
l'autorizzazione,  ovvero  senza  la  dichiarazione  di   inizio   di
attivita',  ovvero  quando  sia  stato  emesso  un  provvedimento  di
inibizione o di divieto di prosecuzione dell'attivita' ed il titolare
non vi abbia ottemperato, si applica la sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma da 2.500 euro a  15.000  euro  e  la  chiusura
dell'esercizio.". 
10. L'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5,  l'articolo  4,  comma  1,  e
l'articolo 7 della legge 25 agosto 1991, n. 287, sono abrogati. 
 
          Note all'art. 64: 
             - Per l'art. 19 della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  si
          vedano le Note all'art. 85. 
             - Il testo degli articoli 3,  10  e  4  della  legge  25
          agosto 1991, n. 287 pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  3
          settembre  1991,  n.  206,  come  modificati  dal  presente
          decreto, cosi' recitano: 
             «Art.  3  (Rilascio  delle  autorizzazioni).-   1.-   5.
          (Soppressi). 
             6. Sono escluse dalla  programmazione  le  attivita'  di
          somministrazione di alimenti e bevande: 
              a) al domicilio del consumatore; 
              b)  negli  esercizi  annessi  ad  alberghi,   pensioni,
          locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente  alle
          prestazioni rese agli alloggiati; 
              c) negli esercizi posti nelle aree di'  servizio  delle
          autostrade  e   nell'interno   di   stazioni   ferroviarie,
          aeroportuali e marittime; 
              d) negli esercizi di cui all'art. 5, comma 1, lettera 
          e), nei quali sia prevalente l'attivita' 
              congiunta di trattenimento e svago; 
              e) nelle mense aziendali  e  negli  spacci  annessi  ai
          circoli cooperativi e degli enti a carattere  nazionale  le
          cui finalita' assistenziali sono riconosciute dal Ministero
          dell'interno; 
              f) esercitate  in  via  diretta  a  favore  dei  propri
          dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche; 
              g)  nelle  scuole;  negli  ospedali;  nelle   comunita'
          religiose; in stabilimenti militari delle Forze di  polizia
          e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
              h) nei mezzi di trasporto pubblico. 
             7. Le attivita' di somministrazione  di  alimenti  e  di
          bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti
          norme, prescrizioni e autorizzazioni in  materia  edilizia,
          urbanistica e igienica-sanitaria, nonche' di  quelle  sulla
          destinazione d'uso dei locali e degli edifici, fatta  salva
          l'irrogazione  delle  sanzioni  relative   alle   norme   e
          prescrizioni violate.». 
             «Art. 10 (Sanzioni). -1. A chiunque eserciti l'attivita'
          di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza
          l'autorizzazione, ovvero senza la dichiarazione  di  inizio
          di  attivita',  ovvero   quando   sia   stato   emesso   un
          provvedimento di inibizione o di  divieto  di  prosecuzione
          dell'attivita' ed il titolare non vi abbia ottemperato,  si
          applica la sanzione amministrativa  del  pagamento  di  una
          somma  da  2.500  euro  a  15.000  euro   e   la   chiusura
          dell'esercizio. 
             2. Alla stessa sanzione sono soggette le violazioni alle
          disposizioni della presente legge, ad eccezione  di  quelle
          relative alle disposizioni dell'art.  8  per  le  quali  si
          applica la sanzione amministrativa da lire  trecentomila  a
          lire due milioni. 
             3. Nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2, si  applicano
          le disposizioni di cui agli articoli 17-ter e 17-quater del
          testo unico delle leggi di  pubblica  sicurezza,  approvato
          con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 
             4. L'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e
          dell'artigianato riceve il  rapporto  di  cui  all'art.  17
          della legge 24 novembre 1981, n. 689, e applica le sanzioni
          amministrative. 
             5. Per il mancato rispetto dei turni stabiliti ai  sensi
          dell'art. 8, comma 5, il  sindaco  dispone  la  sospensione
          dell'autorizzazione di cui all'art. 3 per  un  periodo  non
          inferiore a dieci giorni e non superiore  a  venti  giorni,
          che ha inizio dal termine del turno non osservato.». 
             «Art. 4 (Revoca dell'autorizzazione). - 1. (Soppresso). 
             2. Alle autorizzazioni di cui all'art. 3 non si  applica
          l'art.  99  del  testo  unico  delle  leggi   di   pubblica
          sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno  1931,  n.
          773.». 
             - Il decreto del Presidente della  Repubblica  4  aprile
          2001, n. 235, e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  20
          giugno 2001, n. 141.