Art. 65 
                       (Esercizi di vicinato) 
1.  L'apertura,  il  trasferimento  di  sede  e  l'ampliamento  della
superficie di un esercizio di vicinato, come  definito  dall'articolo
4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo  31  marzo  1998,  n.
114,  sono  soggetti  a  dichiarazione  di  inizio  di  attivita'  da
presentare allo sportello  unico  per  le  attivita'  produttive  del
comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19, comma 2,
secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
2. All'articolo 7, comma 2, alinea, del decreto legislativo 31  marzo
1998, n.  114,  la  parola:  "comunicazione  "  e'  sostituita  dalla
seguente: "dichiarazione di inizio di attivita' ". 
3. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3  marzo  1998,
n. 114, e' abrogato. 
 
          Note all'art. 65: 
             - L'art. 4, comma 1, lettera d) del decreto  legislativo
          31 marzo 1998, n. 114 pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          24 aprile 1998, n. 95, S.O., cosi recita: 
             «Art.  4  (Definizioni  e  ambito  di  applicazione  del
          decreto). - 1. Ai fini del presente decreto si intendono: 
              a)-c) (omissis); 
              d) per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di
          vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con  popolazione
          residente inferiore a 10.000  abitanti  e  a  250  mq.  nei
          comuni  con  popolazione  residente  superiore   a   10.000
          abitanti; ». 
             - Per l'art. 19 comma 2, secondo periodo, della legge  7
          agosto 1990, n. 241, si vedano le Note all'art. 85. 
             - Il testo dell'art. 7, del decreto legislativo 31 marzo
          1998, n. 114, nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile  1998,  n.
          95, S.O.,  come  modificato  dal  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
             «Art. 7(Esercizi di vicinato). - 1. (Abrogato). 
             2. Nella dichiarazione di inizio  attivita'  di  cui  al
          comma 1 il soggetto interessato dichiara: 
              a) di essere in possesso dei requisiti di cui  all'art.
          5; 
              b) di avere rispettato i regolamenti locali di  polizia
          urbana,  annonaria  e  igienico-sanitaria,  i   regolamenti
          edilizi e le norme  urbanistiche  nonche'  quelle  relative
          alle destinazioni d'uso; 
              c) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione  e
          la superficie di vendita dell'esercizio; 
              d) l'esito  della  eventuale  valutazione  in  caso  di
          applicazione della disposizione di cui all'art.  10,  comma
          1, lettera c). 
             3. Fermi restando i requisiti  igienico-sanitari,  negli
          esercizi di vicinato autorizzati alla vendita dei  prodotti
          di cui all'art. 4 della legge 25  marzo  1997,  n.  77,  e'
          consentito il consumo immediato dei medesimi  a  condizione
          che siano esclusi il  servizio  di  somministrazione  e  le
          attrezzature ad esso direttamente finalizzati.».