Art. 65 (Esercizi di vicinato) 1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di un esercizio di vicinato, come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono soggetti a dichiarazione di inizio di attivita' da presentare allo sportello unico per le attivita' produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. All'articolo 7, comma 2, alinea, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la parola: "comunicazione " e' sostituita dalla seguente: "dichiarazione di inizio di attivita' ". 3. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 1998, n. 114, e' abrogato.
Note all'art. 65: - L'art. 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1998, n. 95, S.O., cosi recita: «Art. 4 (Definizioni e ambito di applicazione del decreto). - 1. Ai fini del presente decreto si intendono: a)-c) (omissis); d) per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti; ». - Per l'art. 19 comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si vedano le Note all'art. 85. - Il testo dell'art. 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1998, n. 95, S.O., come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 7(Esercizi di vicinato). - 1. (Abrogato). 2. Nella dichiarazione di inizio attivita' di cui al comma 1 il soggetto interessato dichiara: a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5; b) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonche' quelle relative alle destinazioni d'uso; c) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio; d) l'esito della eventuale valutazione in caso di applicazione della disposizione di cui all'art. 10, comma 1, lettera c). 3. Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, negli esercizi di vicinato autorizzati alla vendita dei prodotti di cui all'art. 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77, e' consentito il consumo immediato dei medesimi a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzati.».