Art. 66 (Spacci interni) 1. La vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonche' la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e' soggetta a dichiarazione di inizio di attivita' da presentare allo sportello unico per le attivita' produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via. 2. Al comma 3, dell'articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la parola: "comunicazione " e' sostituita dalle seguenti: "dichiarazione di inizio di' attivita' ". 3. I commi 1 e 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono abrogati.
Note all'art. 66: - Per l'art. 19 comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si vedano le Note all'art. 85. - Il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1998, n. 95, S.O, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 16 (Spacci interni). - 1 (Abrogato). 2. (Abrogato). 3. Nella dichiarazione di inizio di attivita' deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 della persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle norme in materia di idoneita' dei locali, il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita.».