Art 67 
                       (Apparecchi automatici) 
1. La vendita dei prodotti  al  dettaglio  per  mezzo  di  apparecchi
automatici di cui all'articolo 17 del decreto  legislativo  31  marzo
1998, n. 114, e' soggetta a dichiarazione di inizio di  attivita'  da
presentare allo sportello  unico  per  le  attivita'  produttive  del
comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19, comma 2,
secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
2. Al comma 3, dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  31  marzo
1998, n.  114,  la  parola:  "comunicazione  "  e'  sostituita  dalle
seguenti: "dichiarazione di inizio di' attivita' ". 
3. I commi 1 e 2 dell'articolo 17 del decreto  legislativo  31  marzo
1998, n 114, sono abrogati. 
 
          Note all'art. 67: 
             - Per l'art. 19 comma 2, secondo periodo, della legge  7
          agosto 1990, n. 241, si vedano le Note all'art. 85. 
             - Il testo dell'art.  17,  del  decreto  legislativo  31
          marzo 1998, n. 114, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  24
          aprile 1998, n. 95, S.O, cosi' come modificato dal presente
          decreto, cosi' recita: 
             «Art. 17 (Apparecchi automatici). - 1. (Abrogato). 
             2. (Abrogato). 
             3. Nella  dichiarazione  di  inizio  di  attivita'  deve
          essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti
          di cui all'art. 5, il settore merceologico e  l'ubicazione,
          nonche', se l'apparecchio automatico viene installato sulle
          aree pubbliche, l'osservanza delle  norme  sull'occupazione
          del suolo pubblico. 
             4. La vendita mediante apparecchi automatici  effettuata
          in apposito locale ad essa adibito in  modo  esclusivo,  e'
          soggetta alle medesime disposizioni concernenti  l'apertura
          di un esercizio di vendita.».