Art 67 (Apparecchi automatici) 1. La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e' soggetta a dichiarazione di inizio di attivita' da presentare allo sportello unico per le attivita' produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. Al comma 3, dell'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la parola: "comunicazione " e' sostituita dalle seguenti: "dichiarazione di inizio di' attivita' ". 3. I commi 1 e 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n 114, sono abrogati.
Note all'art. 67: - Per l'art. 19 comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si vedano le Note all'art. 85. - Il testo dell'art. 17, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1998, n. 95, S.O, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 17 (Apparecchi automatici). - 1. (Abrogato). 2. (Abrogato). 3. Nella dichiarazione di inizio di attivita' deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'art. 5, il settore merceologico e l'ubicazione, nonche', se l'apparecchio automatico viene installato sulle aree pubbliche, l'osservanza delle norme sull'occupazione del suolo pubblico. 4. La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, e' soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita.».