Art. 68 (Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione) 1. La vendita al dettaglio per corrispondenza, o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e' soggetta a dichiarazione di inizio di attivita' da presentare allo sportello unico per le attivita' produttive del comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attivita', ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. Al comma 3, dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la parola: "comunicazione" e' sostituita dalle seguenti: "dichiarazione di inizio di attivita' ". 3. Il comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e' abrogato.
Note all'art. 68: - Per l'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n 241, si vedano le Note all'art. 85. - Il testo dell'art. 18, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n 114, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1998, n. 95, S.O, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 18 (Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione). - 1. (Abrogato). 2. E' vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. E' consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore. 3. Nella dichiarazione di inizio di attivita' di cui al comma 1 deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'art. 5 e il settore merceologico. 4. Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare dell'attivita' e' in possesso dei requisiti prescritti dal presente decreto per l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA. Agli organi di vigilanza e' consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore. 5. Le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate. 6. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 7.».