Art. 68 
(Vendita  per  corrispondenza,  televisione  o   altri   sistemi   di
                           comunicazione) 
1. La vendita al dettaglio per corrispondenza, o tramite  televisione
o altri sistemi di comunicazione, di cui all'articolo 18 del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e'  soggetta  a  dichiarazione  di
inizio di  attivita'  da  presentare  allo  sportello  unico  per  le
attivita' produttive del comune nel quale l'esercente, persona fisica
o giuridica, intende avviare l'attivita', ai sensi dell'articolo  19,
comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
2. Al comma 3, dell'articolo 18  del  decreto  legislativo  31  marzo
1998,  n.  114,  la  parola:  "comunicazione"  e'  sostituita   dalle
seguenti: "dichiarazione di inizio di attivita' ". 
3. Il comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 114, e' abrogato. 
 
          Note all'art. 68: 
             - Per l'art. 19 della legge 7 agosto  1990,  n  241,  si
          vedano le Note all'art. 85. 
             - Il testo dell'art.  18,  del  decreto  legislativo  31
          marzo 1998, n 114, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  24
          aprile 1998, n.  95,  S.O,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
             «Art. 18  (Vendita  per  corrispondenza,  televisione  o
          altri sistemi di comunicazione). - 1. (Abrogato). 
             2. E' vietato inviare prodotti al consumatore se  non  a
          seguito di specifica richiesta. E'  consentito  l'invio  di
          campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per
          il consumatore. 
             3. Nella dichiarazione di inizio di attivita' di cui  al
          comma 1 deve essere dichiarata la sussistenza del  possesso
          dei requisiti di cui all'art. 5 e il settore merceologico. 
             4. Nei  casi  in  cui  le  operazioni  di  vendita  sono
          effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva deve
          accertare, prima di  metterle  in  onda,  che  il  titolare
          dell'attivita' e' in possesso dei requisiti prescritti  dal
          presente  decreto  per   l'esercizio   della   vendita   al
          dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere  indicati
          il nome e la denominazione o la ragione sociale e  la  sede
          del venditore, il numero di iscrizione  al  registro  delle
          imprese ed il numero della  partita  IVA.  Agli  organi  di
          vigilanza  e'  consentito  il  libero  accesso  al   locale
          indicato come sede del venditore. 
             5. Le operazioni  di  vendita  all'asta  realizzate  per
          mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione
          sono vietate. 
             6. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto
          terzi  deve  essere  in  possesso  della  licenza  prevista
          dall'art. 115 del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
          sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno  1931,  n.
          773. 
             7.».