Art. 69 (Vendite presso il domicilio dei consumatori) 1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori e' soggetta a dichiarazione di inizio di attivita' da presentare allo sportello unico per le attivita' produttive del comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica,intende avviare l'attivita',ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. Al comma 3, dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la parola: "comunicazione " e' sostituita dalle seguenti: "dichiarazione di inizio di attivita' ". 3. Il comma 4 dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e' sostituito dal seguente: "4. Il soggetto di cui al comma 1 che intende avvalersi per l'esercizio dell'attivita' di' incaricati, ne comunica l'elenco all'autorita' di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha avviato l'attivita' e risponde agli effetti civili dell'attivita' dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilita' prescritti per l'esercizio dell'attivita' di vendita.". 4. I commi 1 e 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono abrogati. 5. L'attivita' di incaricato alla vendita diretta a domicilio di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 17 agosto 2005, n. 173, per conto di imprese esercenti tale attivita' non e' soggetta alla dichiarazione di cui al comma 1, ma esclusivamente all'espletamento degli adempimenti previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
Note all'art. 69: - Per l'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n 241, si vedano le Note all'art. 85. - Il testo dell'art. 19, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n 114, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1998, n. 95, S.O, come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 19 (Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori). - 1. (Abrogato). 2. (Abrogato). 3. Nella dichiarazione di inizio di attivita' comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 e il settore merceologico. 4. Il soggetto di cui al comma 1 che intende avvalersi per l'esercizio dell'attivita' di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorita' di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha avviato l'attivita' e risponde agli effetti civili dell'attivita' dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilita' prescritti per l'esercizio dell'attivita' di vendita. 5. L'impresa di cui al comma 1 rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare non appena esse perdano i requisiti richiesti dall'art. 5, comma 2. 6. Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 5 deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalita' e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attivita' dell'impresa, nonche' del nome del responsabile dell'impresa stessa, e la firma di quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita. 7. Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante. 8. Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 5 e 6 e' obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal presente articolo. 9.». - Il comma 3 dell'art. 3 della legge 17 agosto 2005, n 173 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 settembre 2005, n. 204., cosi' recita: «3. L'attivita' di incaricato alla vendita diretta a domicilio senza vincolo di subordinazione puo' essere altresi' esercitata, senza necessita' di stipulare un contratto di agenzia, da soggetti che svolgono l'attivita' in maniera abituale, ancorche' non esclusiva, o in maniera occasionale, purche' incaricati da una o piu' imprese.».