Art. 70 
            (Commercio al dettaglio sulle aree pubbliche) 
1. Il comma 2 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 114, e' sostituito dal seguente: "2. L'esercizio dell'attivita' di
cui al comma 1 e' soggetto ad apposita  autorizzazione  rilasciata  a
persone fisiche, a societa'  di'  persone,  a  societa'  di  capitali
regolarmente costituite o cooperative.". 
2. Il comma 4 dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n.  114,   e'   sostituito   dal   seguente:   "4.   L'autorizzazione
all'esercizio  dell'attivita'  di  vendita   sulle   aree   pubbliche
esclusivamente in  forma  itinerante  e'  rilasciata,  in  base  alla
normativa emanata dalla regione,dal comune nel quale il  richiedente,
persona   fisica   o   giuridica,   intende   avviare    l'attivita'.
L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla  vendita
al domicilio del consumatore, nonche' nei locali ove questi si  trovi
per motivi di lavoro,  di  studio,  di  cura,  di  intrattenimento  o
svago.". 
3. Al comma 13 dell'articolo 28 del citato decreto n.  114  del  1998
dopo le parole: "della  densita'  della  rete  distributiva  e  della
popolazione residente e  fluttuante  "  sono  inserite  le  seguenti:
"limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti  risolvibili  di
sostenibilita'  ambientale   e   sociale,   di   viabilita'   rendano
impossibile consentire ulteriori flussi di acquisto nella zona  senza
incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo,  in
particolare, per il consumo di alcolici e senza ledere il diritto dei
residenti alla vivibilita' del territorio e alla  normale  mobilita'.
In ogni caso resta ferma la finalita' di tutela e salvaguardia  delle
zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono
vietati criteri legati alla verifica di natura  economica  o  fondati
sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla  prova  di
una domanda di mercato,  quali  entita'  delle  vendite  di  prodotti
alimentari e non alimentari e presenza di  altri  operatori  su  aree
pubbliche" . 
4.  Resta  fermo  quanto  previsto  dall'articolo  52   del   decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
5. Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo
8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131,  anche  in  deroga  al
disposto  di  cui  all'articolo  16  del   presente   decreto,   sono
individuati,  senza  discriminazioni  basate  sulla  forma  giuridica
dell'impresa,  i  criteri  per  il  rilascio  e  il   rinnovo   della
concessione dei  posteggi  per  l'esercizio  del  commercio  su  aree
pubbliche  e  le  disposizioni  transitorie  da  applicare,  con   le
decorrenze previste, anche alle concessioni in essere  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto ed a quelle prorogate  durante
il periodo intercorrente fino all'applicazione di  tali  disposizioni
transitorie. 
 
          Note all'art. 70:
             - Il testo dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo
          1998,  n. 114 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile
          1998,  n.  95,  S.O,  come modificato dal presente decreto,
          cosi' recita:
             «Art.  28  (Esercizio dell'attivita'). - 1. Il commercio
          sulle aree pubbliche puo' essere svolto:
              a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
              b) su qualsiasi area purche' in forma itinerante.
             2.  L'esercizio  dell'attivita'  di  cui  al  comma 1 e'
          soggetto  ad  apposita  autorizzazione rilasciata a persone
          fisiche,  a  societa'  di  persone,  a societa' di capitali
          regolarmente costituite o cooperative.
             2-bis.   Le   regioni,   nell'esercizio  della  potesta'
          normativa   in   materia   di  disciplina  delle  attivita'
          economiche,    possono   stabilire   che   l'autorizzazione
          all'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1 sia soggetta
          alla  presentazione  da parte del richiedente del documento
          unico  di regolarita' contributiva (DURC), di cui all' art.
          1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In tal
          caso,   possono  essere  altresi'  stabilite  le  modalita'
          attraverso  le  quali  i  comuni,  anche  avvalendosi della
          collaborazione  gratuita  delle  associazioni  di categoria
          riconosciute  dal  Consiglio  nazionale dell'economia e del
          lavoro,  possono essere chiamati al compimento di attivita'
          di  verifica della sussistenza e regolarita' della predetta
          documentazione.  L'autorizzazione  all'esercizio e' in ogni
          caso  rilasciata  anche  ai  soggetti  che  hanno  ottenuto
          dall'INPS  la  rateizzazione  del  debito  contributivo. Il
          DURC, ai fini del presente articolo, deve essere rilasciato
          anche alle imprese individuali.
             3.   L'autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita'  di
          vendita  sulle  aree  pubbliche  mediante  l'utilizzo di un
          posteggio  e'  rilasciata,  in  base alla normativa emanata
          dalla regione, dal sindaco del comune sede del posteggio ed
          abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito
          del territorio regionale.
             4.   L'autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita'  di
          vendita   sulle  aree  pubbliche  esclusivamente  in  forma
          itinerante  e'  rilasciata,  in base alla normativa emanata
          dalla regione, dal comune nel quale il richiedente, persona
          fisica    o   giuridica,   intende   avviare   l'attivita'.
          L'autorizzazione  di'  cui  al presente comma abilita anche
          alla  vendita  al  domicilio  del  consumatore, nonche' nei
          locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio,
          di cura, di intrattenimento o svago.
             5. Nella domanda l'interessato dichiara:
              a)  di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.
          5;
              b)  il  settore o i settori merceologici e, qualora non
          intenda   esercitare  in  forma  itinerante  esclusiva,  il
          posteggio del quale chiede la concessione.
             6.  L'autorizzazione  all'esercizio dell'attivita' sulle
          aree  pubbliche  abilita alla partecipazione alle fiere che
          si svolgono sia nell'ambito della regione cui appartiene il
          comune  che  l'ha  rilasciata,  sia nell'ambito delle altre
          regioni del territorio nazionale.
             7.   L'autorizzazione  all'esercizio  dell'attivita'  di
          vendita   sulle  aree  pubbliche  dei  prodotti  alimentari
          abilita  anche  alla  somministrazione  dei  medesimi se il
          titolare  risulta  in possesso dei requisiti prescritti per
          l'una    e    l'altra    attivita'.   L'abilitazione   alla
          somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul
          titolo autorizzatorio.
             8.  L'esercizio  del  commercio sulle aree pubbliche dei
          prodotti  alimentari  e'  soggetto alle norme comunitarie e
          nazionali  che  tutelano le esigenze igienico sanitarie. Le
          modalita'  di vendita e i requisiti delle attrezzature sono
          stabiliti   dal   Ministero   della  sanita'  con  apposita
          ordinanza.
             9.  L'esercizio  del commercio disciplinato dal presente
          articolo  nelle  aree  demaniali  marittime  e' soggetto al
          nulla  osta  da  parte delle competenti autorita' marittime
          che  stabiliscono modalita' e condizioni per l'accesso alle
          aree predette.
             10.  Senza  permesso del soggetto proprietario o gestore
          e'   vietato   il  commercio  sulle  aree  pubbliche  negli
          aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.
             11.   I   posteggi,  temporaneamente  non  occupati  dai
          titolari  della  relativa  concessione  in un mercato, sono
          assegnati   giornalmente,   durante   il   periodo  di  non
          utilizzazione   da   parte   del   titolare,   ai  soggetti
          legittimati   ad   esercitare   il   commercio  sulle  aree
          pubbliche,  che vantino il piu' alto numero di presenze nel
          mercato di cui trattasi.
             12.   Le   regioni,   entro   un   anno  dalla  data  di
          pubblicazione   del  presente  decreto,  emanano  le  norme
          relative  alle  modalita' di esercizio del commercio di cui
          al  presente  articolo,  i  criteri  e  le procedure per il
          rilascio,  la  revoca  e  la  sospensione  nei  casi di cui
          all'art.  29, nonche' la reintestazione dell'autorizzazione
          in  caso  di cessione dell'attivita' per atto tra vivi o in
          caso  di morte e i criteri per l'assegnazione dei posteggi.
          Le regioni determinano altresi' gli indirizzi in materia di
          orari  ferma  restando  la  competenza in capo al sindaco a
          fissare i medesimi.
             13.  Le  regioni, al fine di assicurare il servizio piu'
          idoneo  a  soddisfare  gli  interessi dei consumatori ed un
          adeguato  equilibrio  con  le altre forme di distribuzione,
          stabiliscono,  altresi',  sulla  base delle caratteristiche
          economiche del territorio secondo quanto previsto dall'art.
          6, comma 3, del presente decreto, della densita' della rete
          distributiva  e  della  popolazione  residente e fluttuante
          limitatamente   ai  casi  in  cui  ragioni  non  altrimenti
          risolvibili  di  sostenibilita'  ambientale  e  sociale, di
          viabilita'  rendano impossibile consentire ulteriori flussi
          di  acquisto  nella  zona senza incidere in modo gravemente
          negativo  sui meccanismi di' controllo, in particolare, per
          il  consumo  di'  alcolici  e  senza  ledere il diritto dei
          residenti  alla  vivibilita'  del territorio e alla normale
          mobilita'.  In ogni caso resta ferma la finalita' di tutela
          e  salvaguardia  delle  zone  di pregio artistico, storico,
          architettonico  e  ambientale e sono vietati criteri legati
          alla  verifica  di  natura  economica o fondati sulla prova
          dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una
          domanda di mercato, quali entita' delle vendite di prodotti
          alimentari  e  non alimentari e presenza di altri operatori
          su  aree pubbliche, i criteri generali ai quali i comuni si
          devono  attenere  per  la  determinazione  delle aree e del
          numero   dei   posteggi   da   destinare  allo  svolgimento
          dell'attivita',  per  l'istituzione,  la  soppressione o lo
          spostamento dei mercati che si svolgono quotidianamente o a
          cadenza  diversa,  nonche'  per  l'istituzione  di  mercati
          destinati  a merceologie esclusive. Stabiliscono, altresi',
          le  caratteristiche  tipologiche  delle  fiere,  nonche' le
          modalita'  di  partecipazione  alle  medesime prevedendo in
          ogni caso il criterio della priorita' nell'assegnazione dei
          posteggi   fondato   sul   piu'  alto  numero  di  presenze
          effettive.
             14.   Le  regioni,  nell'ambito  del  loro  ordinamento,
          provvedono  all'emanazione  delle disposizioni previste dal
          presente  articolo  acquisendo  il  parere obbligatorio dei
          rappresentanti  degli  enti  locali  e  prevedendo forme di
          consultazione  delle organizzazioni dei consumatori e delle
          imprese del commercio.
             15.  Il  comune,  sulla  base delle disposizioni emanate
          dalla regione, stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree
          da   destinare  all'esercizio  dell'attivita',  nonche'  le
          modalita'  di assegnazione dei posteggi, la loro superficie
          e i criteri di assegnazione delle aree riservate, in misura
          congrua   sul   totale,   agli  imprenditori  agricoli  che
          esercitano  la  vendita  diretta  ai  sensi dell'art. 4 del
          decreto  legislativo  18  maggio  2001,  n. 228. Al fine di
          garantire  il  miglior servizio da rendere ai consumatori i
          comuni  possono  determinare le tipologie merceologiche dei
          posteggi nei mercati e nelle fiere.
             16.  Nella  deliberazione  di  cui  al  comma 15 vengono
          individuate  altresi'  le  aree aventi valore archeologico,
          storico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del
          commercio   di  cui  al  presente  articolo  e'  vietato  o
          sottoposto   a   condizioni   particolari   ai  fini  della
          salvaguardia  delle aree predette. Possono essere stabiliti
          divieti  e  limitazioni  all'esercizio  anche per motivi di
          viabilita',  di  carattere  igienico  sanitario o per altri
          motivi  di  pubblico interesse. Vengono altresi' deliberate
          le  norme  procedurali per la presentazione e l'istruttoria
          delle   domande  di  rilascio,  il  termine,  comunque  non
          superiore a novanta giorni dalla data di ricevimento, entro
          il  quale  le  domande devono ritenersi accolte qualora non
          venga comunicato il provvedimento di diniego, nonche' tutte
          le  altre  norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza
          dell'azione   amministrativa   e   la   partecipazione   al
          procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
          successive modifiche.
             17.  Al  fine di valorizzare e salvaguardare il servizio
          commerciale nelle aree urbane, rurali, montane ed insulari,
          le   regioni  e  i  comuni  possono  stabilire  particolari
          agevolazioni,  fino all'esenzione, per i tributi e le altre
          entrate   di   rispettiva   competenza   per  le  attivita'
          effettuate  su  posteggi  posti  in  comuni  e frazioni con
          popolazione   inferiore  a  3.000  abitanti  e  nelle  zone
          periferiche  delle  aree metropolitane e degli altri centri
          di minori dimensioni.
             18.  In  caso di inerzia da parte del comune, le regioni
          provvedono   in   via   sostitutiva,   adottando  le  norme
          necessarie, che restano in vigore fino all'emanazione delle
          norme comunali.».
             -  L'art. 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
          42,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004,
          n. 45, S.O., cosi' recita:
             «Art.  52  (Esercizio  del  commercio  in aree di valore
          culturale).-   1.   Con  le  deliberazioni  previste  dalla
          normativa  in  materia di riforma della disciplina relativa
          al   settore   del   commercio,   i   comuni,   sentito  il
          soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore
          archeologico,  storico,  artistico  e  paesaggistico  nelle
          quali   vietare   o  sottoporre  a  condizioni  particolari
          l'esercizio del commercio.».
             -  Il comma 6 dell'art. 8 della legge 5 gennaio 2003, n.
          131, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 2003, n.
          132, cosi' recita:
             «6.  Il  Governo puo' promuovere la stipula di intese in
          sede di Conferenza Stato-regioni o di Conferenza unificata,
          dirette   a   favorire  l'armonizzazione  delle  rispettive
          legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
          conseguimento  di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
          l'applicazione  dei  commi  3  e  4 dell'art. 3 del decreto
          legislativo  28  agosto  1997, n. 281. Nelle materie di cui
          all'art.  117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
          possono   essere  adottati  gli  atti  di  indirizzo  e  di
          coordinamento  di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
          n.  59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
          n. 112.».