Art. 71 
  (Requisiti di accesso e di esercizio delle attivita' commerciali) 
1. Non possono esercitare l'attivita' commerciale di'  vendita  e  di
somministrazione: 
a)  coloro  che   sono   stati   dichiarati   delinquenti   abituali,
professionali  o  per  tendenza,  salvo  che  abbiano   ottenuto   la
riabilitazione; 
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza  passata  in
giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena
detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che  sia  stata
applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; 
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una
condanna a pena detentiva per uno dei delitti di  cui  al  libro  II,
Titolo VIII, capo II del  codice  penale,  ovvero  per  ricettazione,
riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta  fraudolenta,  usura,
rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione; 
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una
condanna per reati contro l'igiene e la sanita' pubblica, compresi  i
delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale; 
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due
o piu' condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio
dell'attivita',  per  delitti  di  frode  nella  preparazione  e  nel
commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; 
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure  di  prevenzione  di
cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o  nei  cui  confronti  sia
stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965,
n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive; 
2. Non possono esercitare l'attivita' di somministrazione di alimenti
e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o
hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna  per
reati contro la moralita' pubblica e il  buon  costume,  per  delitti
commessi in stato di ubriachezza o  in  stato  di  intossicazione  da
stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le
sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le  scommesse
clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi. 
3. Il divieto di esercizio dell'attivita',  ai  sensi  del  comma  1,
lettere b), e), d), e) e f) permane per la durata di  cinque  anni  a
decorrere dal giorno in cui la pena e'  stata  scontata.  Qualora  la
pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni  decorre
dal  giorno  del  passaggio  in  giudicato  della   sentenza,   salvo
riabilitazione. 
4. Il divieto di esercizio dell'attivita' non si applica qualora, con
sentenza passata in  giudicato  sia  stata  concessa  la  sospensione
condizionale della  pena  sempre  che  non  intervengano  circostanze
idonee a incidere sulla revoca della sospensione. 
5. In caso  di  societa',  associazioni  od  organismi  collettivi  i
requisiti di cui al  comma  1  devono  essere  posseduti  dal  legale
rappresentante, da altra persona preposta all'attivita' commerciale e
da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. 
6. L'esercizio, in qualsiasi  forma,  di  un'attivita'  di  commercio
relativa al settore merceologico  alimentare  e  di  un'attivita'  di
somministrazione di alimenti  e  bevande,  anche  se  effettuate  nei
confronti di una cerchia determinata di persone, e' consentito a  chi
e' in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: 
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il
commercio, la preparazione  o  la  somministrazione  degli  alimenti,
istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province  autonome  di
Trento e di Bolzano; 
b) avere prestato la propria opera, per almeno due  anni,  anche  non
continuativi, nel quinquennio precedente,  presso  imprese  esercenti
l'attivita'   nel   settore   alimentare   o   nel   settore    della
somministrazione di alimenti e bevande,  in  qualita'  di  dipendente
qualificato,  addetto  alla  vendita  o  all'amministrazione  o  alla
preparazione degli alimenti, o in qualita' di socio lavoratore o,  se
trattasi  di  coniuge,  parente  o  affine,  entro  il  terzo  grado,
dell'imprenditore in qualita'  di  coadiutore  familiare,  comprovata
dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale; 
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore  o
di  laurea,  anche  triennale,  o  di  altra  scuola   ad   indirizzo
professionale, almeno triennale, purche' nel  corso  di  studi  siano
previste materie attinenti al commercio,  alla  preparazione  o  alla
somministrazione degli alimenti. 
3. Sono abrogati i commi  2,  4  e  5  dell'articolo  5  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e  l'articolo  2  della  legge  25
agosto 1991, n. 287. 
 
          Note all'art. 71: 
             - Il Capo II del Titolo VIII del  libro  II  del  codice
          penale,  reca:«Dei  delitti   contro   l'industria   e   il
          commercio». 
             - Il Capo II del Titolo  VI  del  libro  II  del  codice
          penale,  reca:«Dei  delitti  di  comune  pericolo  mediante
          frode». 
             - La legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1956, n. 327. 
             - La legge 31 maggio 1965, n. 575  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1965, n. 138. 
             - Si riporta il  testo  del  comma  3  dell'art.  2  del
          decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno  1998,  n.
          252 (Regolamento recante norme per la  semplificazione  dei
          procedimenti relativi al  rilascio  delle  comunicazioni  e
          delle informazioni antimafia): 
             «3. Quando si tratta di associazioni, imprese,  societa'
          e  consorzi,  la  documentazione  prevista   dal   presente
          regolamento deve riferirsi, oltre che all'interessato: 
              a) alle societa'; 
              b) per le societa'  di  capitali  anche  consortili  ai
          sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, per le societa'
          cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui
          al libro V, titolo X,  capo  II,  sezione  II,  del  codice
          civile, al legale rappresentante  e  agli  eventuali  altri
          componenti l'organo di amministrazione, nonche' a  ciascuno
          dei  consorziati  che  nei  consorzi   e   nelle   societa'
          consortili detenga una partecipazione superiore al  10  per
          cento, ed ai soci o consorziati  per  conto  dei  quali  le
          societa' consortili o i consorzi operino in modo  esclusivo
          nei confronti della pubblica amministrazione; 
              c) per i consorzi  di  cui  all'art.  2602  del  codice
          civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o
          societa' consorziate; 
              d) per le societa' in nome collettivo, a tutti i soci; 
              e) per le societa' in  accomandita  semplice,  ai  soci
          accomandatari; 
              f) per le societa' di  cui  all'art.  2506  del  codice
          civile, a  coloro  che  le  rappresentano  stabilmente  nel
          territorio dello Stato.». 
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.   5   del   decreto
          legislativo  31  marzo  1998,  n.  114,  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale  24  aprile  1998,  n.  95,  S.O.,  come
          modificato dal presente decreto: 
             «Art. 5 (Requisiti di accesso all'attivita').  -  1.  Ai
          sensi del presente  decreto  l'attivita'  commerciale  puo'
          essere  esercitata  con  riferimento  ai  seguenti  settori
          merceologici: alimentare e non alimentare. 
             2. (Abrogato) 
             3. L'accertamento delle condizioni di cui al comma 2  e'
          effettuato sulla base delle disposizioni previste dall'art. 
          688 del codice di  procedura  penale,  dall'art.  10  della
          legge 4 gennaio 1968, n.15 , dall'art. 10-bis  della  legge
          31 maggio 1965, n. 575 ,  e  dall'art.  18  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241. 
             4. (Abrogato). 
             5. (Abrogato). 
             6. In caso di societa' il possesso di uno dei  requisiti
          di cui al comma 5 e' richiesto con  riferimento  al  legale
          rappresentante o ad altra persona  specificamente  preposta
          all'attivita' commerciale. 
             7.   Le   regioni   stabiliscono   le    modalita'    di
          organizzazione,  la  durata  e   le   materie   del   corso
          professionale di cui al comma 5, lettera  a),  garantendone
          l'effettuazione anche tramite  rapporti  convenzionali  con
          soggetti idonei. A tale fine  saranno  considerate  in  via
          prioritaria  le  camere  di  commercio,  le  organizzazioni
          imprenditoriali del commercio piu'  rappresentative  e  gli
          enti da queste costituiti. 
             8. Il corso professionale ha per oggetto materie  idonee
          a garantire  l'apprendimento  delle  disposizioni  relative
          alla  salute,  alla  sicurezza   e   all'informazione   del
          consumatore. Prevede altresi' materie  che  hanno  riguardo
          agli aspetti relativi alla conservazione,  manipolazione  e
          trasformazione degli alimenti, sia freschi che conservati. 
             9.   Le   regioni   stabiliscono   le    modalita'    di
          organizzazione, la durata e  le  materie,  con  particolare
          riferimento  alle  normative  relative  all'ambiente,  alla
          sicurezza e alla tutela  e  informazione  dei  consumatori,
          oggetto di corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il
          livello professionale  o  riqualificare  gli  operatori  in
          attivita'.   Possono   altresi'    prevedere    forme    di
          incentivazione per la partecipazione ai corsi dei  titolari
          delle piccole e medie imprese del settore commerciale. 
             10. Le regioni garantiscono l'inserimento  delle  azioni
          formative di cui ai commi 7  e  9  nell'ambito  dei  propri
          programmi di formazione professionale. 
             11.    L'esercizio    dell'attivita'    di     commercio
          all'ingrosso, ivi  compreso  quello  relativo  ai  prodotti
          ortofrutticoli,  carnei  ed  ittici,  e'   subordinato   al
          possesso  dei  requisiti  del  presente  articolo.   L'albo
          istituito dall'art. 3 della legge 25 marzo 1959, n.  125  ,
          e' soppresso.».