Art. 72 
                     (Attivita' di facchinaggio) 
1. I soggetti che presentano la dichiarazione di inizio di  attivita'
per l'esercizio dell'attivita' di facchinaggio ai sensi dell'articolo
17 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e i  relativi  addetti  non  sono
tenuti agli adempimenti previsti dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 342. 
 
          Note all'art. 72: 
             - L'art. 17 della legge 5 marzo 2001, n. 57,  pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  20  marzo  2001,  n.  66,  come
          modificata dall'art. 10 della legge 2 aprile  2007,  n.  40
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2007,  n.  77,
          S.O., cosi' recita: 
             «Art. 17 (Misure atte  a  favorire  la  riqualificazione
          delle imprese di facchinaggio  e  di  movimentazione  delle
          merci).  -  1.  Le  imprese  che  esercitano  attivita'  di
          facchinaggio debbono essere  iscritte  nel  registro  delle
          imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580,  oppure
          nell'albo delle imprese artigiane di cui all'art.  5  della
          legge 8 agosto 1985, n. 443.  L'iscrizione  al  registro  o
          all'albo   e'   subordinata   alla   dimostrazione    della
          sussistenza   di   specifici   requisiti    di    capacita'
          economico-finanziaria,    tecnico-organizzativa    e     di
          onorabilita' che saranno indicati con decreto del  Ministro
          dell'industria,  del  commercio   e   dell'artigianato   da
          emanare, di concerto con il Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale, entro  novanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge. 
             2. Con il decreto  di  cui  al  comma  1  sono  previste
          altresi' le fasce  di  classificazione  delle  imprese,  in
          relazione al volume di affari, le sanzioni, nonche' i  casi
          e le  modalita'  di  sospensione,  di  cancellazione  e  di
          reiscrizione delle imprese nel registro e nell'albo di  cui
          al medesimo comma 1. 
             3. Per attivita' di  facchinaggio  si  intendono  quelle
          previste dalla tabella allegata al decreto del Ministro del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale  3   dicembre   1999,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20  dicembre
          1999.». 
             - Il decreto del Presidente della Repubblica  18  aprile
          1994, n. 342  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  8
          giugno 1994, n. 132, S.O.