Art. 72 (Attivita' di facchinaggio) 1. I soggetti che presentano la dichiarazione di inizio di attivita' per l'esercizio dell'attivita' di facchinaggio ai sensi dell'articolo 17 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e i relativi addetti non sono tenuti agli adempimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342.
Note all'art. 72: - L'art. 17 della legge 5 marzo 2001, n. 57, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2001, n. 66, come modificata dall'art. 10 della legge 2 aprile 2007, n. 40 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2007, n. 77, S.O., cosi' recita: «Art. 17 (Misure atte a favorire la riqualificazione delle imprese di facchinaggio e di movimentazione delle merci). - 1. Le imprese che esercitano attivita' di facchinaggio debbono essere iscritte nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, oppure nell'albo delle imprese artigiane di cui all'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443. L'iscrizione al registro o all'albo e' subordinata alla dimostrazione della sussistenza di specifici requisiti di capacita' economico-finanziaria, tecnico-organizzativa e di onorabilita' che saranno indicati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Con il decreto di cui al comma 1 sono previste altresi' le fasce di classificazione delle imprese, in relazione al volume di affari, le sanzioni, nonche' i casi e le modalita' di sospensione, di cancellazione e di reiscrizione delle imprese nel registro e nell'albo di cui al medesimo comma 1. 3. Per attivita' di facchinaggio si intendono quelle previste dalla tabella allegata al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 3 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 20 dicembre 1999.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1994, n. 132, S.O.