Art. 73 
       (Attivita' di intermediazione commerciale e di affari) 
1. E' soppresso il ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio
1989, n. 39, e successive modificazioni. 
2. Le attivita' disciplinate dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, sono
soggette a dichiarazione di inizio di attivita', da  presentare  alla
Camera di commercio, industria,  artigianato  e  agricoltura  per  il
tramite dello sportello unico del comune competente per territorio ai
sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7  agosto
1990,  n.   241,   corredata   delle   autocertificazioni   e   delle
certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti. 
3. La Camera  di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura
verifica il possesso dei requisiti e  iscrive  i  relativi  dati  nel
registro delle imprese, se l'attivita' e' svolta in forma di impresa,
oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA)
previsto dall'articolo 8 della legge 29  dicembre  1993,  n.  580,  e
dall'articolo  9  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  7
dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando ad essi
la qualifica di intermediario per le diverse tipologie di  attivita',
distintamente previste dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39. 
4. Le disposizioni  del  presente  articolo  non  si  applicano  alle
attivita' di agente d'affari non rietranti  tra  quelle  disciplinate
dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39. E' fatta salva per  le  attivita'
relative al recupero di crediti, ai pubblici  incanti,  alle  agenzie
matrimoniali e di pubbliche relazioni,  l'applicazione  dell'articolo
115 del testo unico delle leggi di  pubblica  sicurezza,  di  cui  al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 
5. Fermo restando quanto disposto  dall'articolo  8  della  legge  29
dicembre 1993, n. 580, e dal decreto del Presidente della  Repubblica
7 dicembre 1995, n. 581, le iscrizioni previste dal presente  decreto
per i soggetti diversi dalle imprese, sono effettuate in una apposita
sezione del REA  ed  hanno  effetto  dichiarativo  del  possesso  dei
requisiti   abilitanti   all'esercizio   della   relativa   attivita'
professionale. 
6. Ad ogni effetto di legge, i  richiami  al  ruolo  contenuti  nella
legge 3 febbraio 1989, n. 39, si intendono riferiti  alle  iscrizioni
previste dal presente articolo  nel  registro  delle  imprese  o  nel
repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA). 
7. Le competenze gia' attribuite alle Commissioni per la  tenuta  del
ruolo, soppresso ai sensi del comma 1, sono svolte dagli uffici delle
Camere di commercio. 
 
          Note all'art. 73: 
             -  L'art.  2  della  legge  3  febbraio  1989,  n.   39,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 1989, n. 33,
          cosi' recita: 
             «Art. 2. -  1.  Presso  ciascuna  camera  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura e' istituito un  ruolo
          degli agenti di affari  in  mediazione,  nel  quale  devono
          iscriversi  coloro  che  svolgono  o   intendono   svolgere
          l'attivita' di mediazione,  anche  se  esercitata  in  modo
          discontinuo o occasionale. 
             2. Il ruolo e' distinto in  tre  sezioni:  una  per  gli
          agenti immobiliari, una per gli agenti merceologici ed  una
          per gli agenti muniti di mandato a  titolo  oneroso,  salvo
          ulteriori distinzioni in relazione a  specifiche  attivita'
          di mediazione  da  stabilire  con  il  regolamento  di  cui
          all'art. 11. 
             3. Per ottenere l'iscrizione nel ruolo  gli  interessati
          devono: 
              a) essere cittadini italiani o cittadini di  uno  degli
          Stati membri  della  Comunita'  economica  europea,  ovvero
          stranieri  residenti  nel   territorio   della   Repubblica
          italiana e avere raggiunto la maggiore eta'; 
              b) avere il godimento dei diritti civili; 
              c)  risiedere  nella  circoscrizione  della  camera  di
          commercio, industria, artigianato  e  agricoltura  nel  cui
          ruolo intendono iscriversi; 
              d) aver assolto  agli  impegni  derivanti  dalle  norme
          relative agli obblighi scolastici vigenti al momento  della
          loro eta' scolare; 
              e) avere conseguito un diploma di scuola secondaria  di
          secondo grado, avere frequentato un corso di formazione  ed
          avere superato un esame diretto ad accertare l'attitudine e
          la capacita' professionale dell'aspirante in  relazione  al
          ramo di mediazione prescelto, oppure  avere  conseguito  il
          diploma di scuola secondaria  di  secondo  grado  ed  avere
          effettuato un periodo di  pratica  di  almeno  dodici  mesi
          continuativi con l'obbligo di frequenza  di  uno  specifico
          corso  di  formazione  professionale.  Le  modalita'  e  le
          caratteristiche del  titolo  di  formazione,  dell'esame  e
          quelle  della  tenuta  del  registro  dei  praticanti  sono
          determinate con decreto del  Ministro  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato; 
              f) salvo che non sia intervenuta la riabilitazione  non
          essere stati sottoposti a misure di  prevenzione,  divenute
          definitive, a norma della legge 27 dicembre 1956, n.  1423;
          della legge 10 febbraio 1962, n. 57, della legge 31  maggio
          1965, n. 575, della legge 13 settembre 1982,  n.  646;  non
          essere incorsi in reati puniti con la reclusione  ai  sensi
          dell'art. 116 del regio decreto 21  dicembre  1933,  numero
          1736, e successive modificazioni; non essere  interdetti  o
          inabilitati, falliti,  condannati  per  delitti  contro  la
          pubblica    amministrazione,    l'amministrazione     della
          giustizia,  la  fede  pubblica,   la   economia   pubblica,
          l'industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio
          volontario,    furto,    rapina,    estorsione,     truffa,
          appropriazione indebita, ricettazione, emissione di assegni
          a vuoto e per ogni altro delitto non colposo per  il  quale
          la legge commini la pena della  reclusione  non  inferiore,
          nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni. 
             4. L'iscrizione al ruolo deve essere richiesta anche  se
          l'attivita'  viene  esercitata  in   modo   occasionale   o
          discontinuo, da coloro che svolgono, su  mandato  a  titolo
          oneroso, attivita' per la conclusione di affari relativi ad
          immobili od aziende.». 
             - Per l'art. 19 della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  si
          vedano le Note all'art. 85. 
             - Per l'art. 8 della legge 29  dicembre  1993,  n.  580,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1994, n.  7,
          S.O., si veda nelle Note all'art. 25. 
             - L'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7
          dicembre  1995,  n.  581,   e   successive   modificazioni,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 1996, n. 28,
          S.O., cosi' recita: 
             «Art.  9  (Repertorio   delle   notizie   economiche   e
          amministrative). - 1. In attuazione dell'art. 8,  comma  8,
          lettera d), della legge n. 580 del 1993 , presso  l'ufficio
          e' istituito il  repertorio  delle  notizie  economiche  ed
          amministrative (REA). 
             2. Sono obbligati alla denuncia al REA: 
              a)  gli  esercenti  tutte  le  attivita'  economiche  e
          professionali la cui denuncia alla camera di commercio  sia
          prevista  dalle  norme  vigenti,  purche'   non   obbligati
          all'iscrizione  in  albi  tenuti  da   ordini   o   collegi
          professionali; 
              b) gli imprenditori con sede principale all'estero  che
          aprono nel territorio nazionale unita' locali. 
             3.  Il   REA   contiene   le   notizie   economiche   ed
          amministrative per le quali e' prevista  la  denuncia  alla
          camera di commercio e la relativa utilizzazione  del  regio
          decreto 20 settembre 1934, n. 2011 , dal  regio  decreto  4
          gennaio 1925, n. 29 , dall'art.  29  del  decreto-legge  28
          febbraio 1983, n. 55 , convertito, con modificazioni, dalla
          legge 26 aprile  1983,  n.  131,  e  da  altre  leggi,  con
          esclusione di quelle gia' iscritte o annotate nel  registro
          delle imprese e nelle sue sezioni speciali. Con decreto del
          Ministro, d'intesa con il Ministro delle risorse  agricole,
          alimentari e forestali per la parte riguardante le  imprese
          agricole, sono indicate le notizie di carattere  economico,
          statistico, amministrativo che  l'ufficio  puo'  acquisire,
          invece che  dai  privati,  direttamente  dagli  archivi  di
          pubbliche amministrazioni e dei concessionari  di  pubblici
          servizi secondo le  norme  vigenti,  nonche'  dall'archivio
          statistico delle imprese  attive  costituito  a  norma  del
          regolamento CEE n. 2186 del 22  luglio  1993,  purche'  non
          coperte dal segreto statistico. Con lo stesso decreto  sono
          stabilite modalita'  semplificate  per  la  denuncia  delle
          notizie di carattere economico ed amministrativo  da  parte
          dei soggetti iscritti o annotati nelle sezioni speciali. 
             4.  L'esercente   attivita'   agricole   deve   altresi'
          indicare, qualora non compresi  negli  archivi  di  cui  al
          comma 3, i dati colturali, l'estensione e la tipologia  dei
          terreni con i relativi dati catastali, la  tipologia  degli
          allevamenti del bestiame, secondo il modello approvato  con
          decreto del Ministro, di concerto  con  il  Ministro  delle
          risorse  agricole,  alimentari  e  forestali,  sentita   la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
             5. Il REA e' gestito secondo tecniche  informatiche  nel
          rispetto   delle   norme   vigenti.   L'ufficio    provvede
          all'inserimento nella memoria elettronica del REA dei  dati
          contenuti  nella  denuncia,  redatta  secondo  il   modello
          approvato dal Ministro.». 
             - L'art. 115 del regio decreto 18 giugno 1931,  n.  773,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146,
          cosi' recita: 
             «Art. 115 (Art. 116 T.U. 1926). - Non possono aprirsi  o
          condursi agenzie di prestiti su pegno o  altre  agenzie  di
          affari, quali che siano l'oggetto e la durata, anche  sotto
          forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere
          campionarie e simili, senza licenza del questore. 
             La licenza  e'  necessaria  anche  per  l'esercizio  del
          mestiere di sensale o di intromettitore. 
             Tra le agenzie indicate in questo articolo sono comprese
          le agenzie per la  raccolta  di  informazioni  a  scopo  di
          divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi. 
             La  licenza  vale  esclusivamente  pei  locali  in  essa
          indicati. 
             E' ammessa la rappresentanza. 
             Per le attivita' di recupero stragiudiziale dei  crediti
          per conto di terzi non  si  applica  il  quarto  comma  del
          presente articolo e la licenza del  questore  abilita  allo
          svolgimento  delle  attivita'  di  recupero  senza   limiti
          territoriali, osservate  le  prescrizioni  di  legge  o  di
          regolamento e quelle disposte dall'autorita'. 
             Per le attivita' previste dal sesto comma  del  presente
          articolo, l'onere di affissione di cui  all'art.  120  puo'
          essere assolto mediante  l'esibizione  o  comunicazione  al
          committente della licenza e  delle  relative  prescrizioni,
          con la compiuta indicazione delle operazioni  consentite  e
          delle relative tariffe. 
             Il  titolare  della  licenza  e',  comunque,  tenuto   a
          comunicare  preventivamente   all'ufficio   competente   al
          rilascio  della  stessa   l'elenco   dei   propri   agenti,
          indicandone il rispettivo ambito territoriale, ed a  tenere
          a  disposizione  degli  ufficiali  e  agenti  di   pubblica
          sicurezza il registro delle operazioni. I suoi agenti  sono
          tenuti ad esibire copia della  licenza  ad  ogni  richiesta
          degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza ed a fornire
          alle persone con cui trattano compiuta  informazione  della
          propria qualita' e dell'agenzia per la quale operano.».