Art. 74 
         (Attivita' di agente e rappresentante di commercio) 
1. Per  l'attivita'  di  agente  o  rappresentante  di  commercio  e'
soppresso il ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3  maggio  1985,
n. 204. 
2. L'attivita' di cui al comma  1  e'  soggetta  a  dichiarazione  di
inizio  di  attivita'  da  presentare  alla  Camera   di   commercio,
industria, artigianato e agricoltura per il tramite  dello  sportello
unico del comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19,
comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241,  corredata
delle  autocertificazioni  e  delle  certificazioni   attestanti   il
possesso dei requisiti prescritti. 
3. La Camera  di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura
verifica  il  possesso  dei  requisiti  da  parte   degli   esercenti
l'attivita' di cui al comma 1 e iscrive i relativi dati nel  registro
delle imprese, se l'attivita' e' svolta in forma di  impresa,  oppure
nel  repertorio  delle  notizie  economiche  e  amministrative  (REA)
previsto dall'articolo 8 della legge 29  dicembre  1993,  n.  580,  e
dall'articolo  9  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  7
dicembre 1995, n. 581,  e  successive  modificazioni,  assegnando  la
relativa qualifica. 
4.  Ai  fini  del  riconoscimento   dei   requisiti   per   l'accesso
all'attivita', all'articolo 5, comma 1, della legge 3 maggio 1985, n. 
204, le lettere a), b) e d) sono  soppresse  e  alla  lettera  c)  la
parola: "fallito" e' soppressa. 
5. Fermo restando quanto disposto  dall'articolo  8  della  legge  29
dicembre 1993, n. 580, e dal decreto del Presidente della  Repubblica
7 dicembre 1995, n. 581, le iscrizioni previste dal presente  decreto
per i soggetti diversi dalle imprese, sono effettuate in una apposita
sezione del REA  ed  hanno  effetto  dichiarativo  del  possesso  dei
requisiti   abilitanti   all'esercizio   della   relativa   attivita'
professionale. 
6. Ad ogni effetto di legge, i  richiami  al  ruolo  contenuti  nella
legge 3 maggio 1985, n. 204, si intendono  riferiti  alle  iscrizioni
previste dal presente articolo  nel  registro  delle  imprese  o  nel
repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA). 
 
          Note all'art. 74: 
             - L'art. 2 della legge 3 maggio 1985, n. 204, pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 22  maggio  1985,  n.  119,  cosi'
          recita: 
             «Art.  2.  -  Presso  ciascuna  camera   di   commercio,
          industria, artigianato e agricoltura e' istituito un  ruolo
          per gli agenti e rappresentanti di commercio. 
             Al ruolo di cui al precedente  comma  devono  iscriversi
          coloro che svolgono o  intendono  svolgere  l'attivita'  di
          agente o rappresentante di commercio che siano in  possesso
          dei requisiti fissati dai successivi articoli 5 e 6.». 
             - Per l'art. 19 della legge 7  agosto  1990  n.  241  si
          vedano le Note all'art. 85. 
             - Per l'art. 8 della legge 29  dicembre  1993,  n.  580,
          vedi Note all'art. 25. 
             -  Per  l'art.  9  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 7 dicembre 1995, n.  581,  si  veda  nelle  Note
          all'art. 73. 
             - Il testo dell'art. 5 della legge  3  maggio  1985,  n.
          204, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1985, n. 
          119, come modificato dal presente decreto cosi' recita: 
             «Art. 5.  -  Per  ottenere  l'iscrizione  nel  ruolo  il
          richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 
              a) (soppressa); 
              b) (soppressa); 
              c) non essere interdetto o inabilitato, condannato, per
          delitti     contro     la     pubblica     amministrazione,
          l'amministrazione  della  giustizia,  la   fede   pubblica,
          l'economia pubblica, l'industria ed  il  commercio,  ovvero
          per  delitto  di  omicidio   volontario,   furto,   rapina,
          estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e
          per ogni altro delitto non colposo per il  quale  la  legge
          commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo,
          a due anni e, nel massimo, a cinque anni salvo che non  sia
          intervenuta la riabilitazione; 
              d) (soppressa). 
               1) aver frequentato con esito positivo  uno  specifico
          corso professionale istituito o riconosciuto dalle regioni; 
               2) oppure aver prestato la propria  opera  per  almeno
          due anni alle dipendenze di una impresa  con  qualifica  di
          viaggiatore  piazzista  o  con   mansioni   di   dipendente
          qualificato addetto al settore vendite, purche' l'attivita'
          sia stata svolta anche se  non  continuativamente  entro  i
          cinque anni dalla data di presentazione della domanda; 
               3)  oppure  aver  conseguito  il  diploma  di   scuola
          secondaria di secondo  grado  di  indirizzo  commerciale  o
          laurea in materie commerciali o giuridiche. 
             L'iscrizione nel ruolo e' incompatibile con  l'attivita'
          svolta in qualita' di dipendente da persone, associazioni o
          enti, privati o pubblici. 
             L'iscrizione nel ruolo degli agenti e rappresentanti  di
          commercio e' altresi' preclusa a coloro che  sono  iscritti
          nei ruoli dei mediatori o che comunque  svolgono  attivita'
          per le quali e' prescritta l'iscrizione in detti ruoli. 
             Il ruolo e' soggetto a revisione ogni cinque anni.».