Art. 74 (Attivita' di agente e rappresentante di commercio) 1. Per l'attivita' di agente o rappresentante di commercio e' soppresso il ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 maggio 1985, n. 204. 2. L'attivita' di cui al comma 1 e' soggetta a dichiarazione di inizio di attivita' da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti. 3. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti da parte degli esercenti l'attivita' di cui al comma 1 e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attivita' e' svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando la relativa qualifica. 4. Ai fini del riconoscimento dei requisiti per l'accesso all'attivita', all'articolo 5, comma 1, della legge 3 maggio 1985, n. 204, le lettere a), b) e d) sono soppresse e alla lettera c) la parola: "fallito" e' soppressa. 5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dal decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, le iscrizioni previste dal presente decreto per i soggetti diversi dalle imprese, sono effettuate in una apposita sezione del REA ed hanno effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all'esercizio della relativa attivita' professionale. 6. Ad ogni effetto di legge, i richiami al ruolo contenuti nella legge 3 maggio 1985, n. 204, si intendono riferiti alle iscrizioni previste dal presente articolo nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).
Note all'art. 74: - L'art. 2 della legge 3 maggio 1985, n. 204, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1985, n. 119, cosi' recita: «Art. 2. - Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' istituito un ruolo per gli agenti e rappresentanti di commercio. Al ruolo di cui al precedente comma devono iscriversi coloro che svolgono o intendono svolgere l'attivita' di agente o rappresentante di commercio che siano in possesso dei requisiti fissati dai successivi articoli 5 e 6.». - Per l'art. 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241 si vedano le Note all'art. 85. - Per l'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, vedi Note all'art. 25. - Per l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, si veda nelle Note all'art. 73. - Il testo dell'art. 5 della legge 3 maggio 1985, n. 204, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1985, n. 119, come modificato dal presente decreto cosi' recita: «Art. 5. - Per ottenere l'iscrizione nel ruolo il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti: a) (soppressa); b) (soppressa); c) non essere interdetto o inabilitato, condannato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; d) (soppressa). 1) aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale istituito o riconosciuto dalle regioni; 2) oppure aver prestato la propria opera per almeno due anni alle dipendenze di una impresa con qualifica di viaggiatore piazzista o con mansioni di dipendente qualificato addetto al settore vendite, purche' l'attivita' sia stata svolta anche se non continuativamente entro i cinque anni dalla data di presentazione della domanda; 3) oppure aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o laurea in materie commerciali o giuridiche. L'iscrizione nel ruolo e' incompatibile con l'attivita' svolta in qualita' di dipendente da persone, associazioni o enti, privati o pubblici. L'iscrizione nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio e' altresi' preclusa a coloro che sono iscritti nei ruoli dei mediatori o che comunque svolgono attivita' per le quali e' prescritta l'iscrizione in detti ruoli. Il ruolo e' soggetto a revisione ogni cinque anni.».