Art. 75 (Attivita' di mediatore marittimo) 1. Per l'attivita' di mediatore marittimo e' soppresso il ruolo di cui agli articoli 1 e 4 della legge 12 marzo 1968, n. 478. 2. L'attivita' di cui al comma 1 e' soggetta a dichiarazione di inizio di attivita' da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti. 3. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attivita' e' svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando ad essi la relativa qualifica. 4. Ai fini del riconoscimento dei requisiti per l'accesso all'attivita', all'articolo 7 della legge 12 marzo 1968, n. 478, le lettere a), b) e c) sono soppresse e all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1973, n. 66, le lettere a), c) e d) sono soppresse. 5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, le iscrizioni previste dal presente decreto legislativo per i soggetti diversi dalle imprese, sono effettuate in una apposita sezione del REA ed hanno effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all'esercizio della relativa attivita' professionale. 6. Ad ogni effetto di legge, i richiami al ruolo contenuti nella legge 12 marzo 1968, n. 478, si intendono riferiti alle iscrizioni previste dal presente articolo nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA). 7. Le competenze gia' attribuite alle Commissioni per la tenuta del ruolo, soppresso ai sensi del comma 1, sono svolte dagli uffici delle Camere di commercio.
Note all'art. 75: - Gli articoli 1 e 4 della legge 12 marzo 1968, n. 478, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 1968, n. 108, cosi' recitano: «Art. 1. - Per l'esercizio professionale della mediazione nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo di cose e' richiesta l'iscrizione nel ruolo dei mediatori marittimi.». «Art. 4. - Presso ciascuna delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, indicate con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con quello per la marina mercantile, e' istituito un ruolo dei mediatori marittimi. Nel caso di ruoli interprovinciali, con lo stesso decreto e' indicata la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso la quale deve istituirsi il ruolo.». - Per l'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si vedano le Note all'art. 85. - Per l'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1994, n. 7, S.O., si veda nelle Note all'art. 25. - Per l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, si veda nelle Note all'art. 74. - Il testo dell'art. 7 della legge 12 marzo 1968, n. 478, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 1968, n. 108, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita: «Art. 7. - Gli aspiranti all'iscrizione nella sezione ordinaria del ruolo dei mediatori marittimi devono: a) (soppressa); b) (soppressa); c) (soppressa); d) avere conseguito il diploma di scuola media inferiore; e) avere superato l'apposito esame di cui all'art. 9; f) avere effettuato il deposito cauzionale previsto dall'art. 23.». - Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 4 gennaio 1973, n. 66, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 aprile 1973, n. 91, come modificato dal presente decreto: «Art. 6. - Per l'iscrizione in una delle sezioni del ruolo dei mediatori marittimi, l'aspirante deve presentare domanda in carta da bollo alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente. Nella domanda stessa, ai sensi e con le modalita' di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione di firma, l'interessato deve dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti: a) (soppressa); b) non essere interdetto o inabilitato; c) (soppressa); d) (soppressa); e) non svolgere attivita' incompatibili con l'esercizio della professione di mediatore marittimo, ai sensi dell'art. 3 della legge. La sottoscrizione della domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco. Alla domanda devono essere allegati: 1) il certificato di pieno godimento dell'esercizio dei diritti civili; 2) diploma di scuola media inferiore o altro titolo di studio che lo presupponga; 3) attestazione che e' stata prestata la cauzione nei modi previsti dall'art. 23 della legge, rilasciata dal competente istituto di credito o dalla Cassa depositi e prestiti in relazione a quanto disposto negli articoli 22 e 23 del presente regolamento; 4) attestazione del versamento in conto corrente della tassa di concessione governativa di cui al n. 118 della tabella allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente accertera' d'ufficio che l'aspirante alla iscrizione sia di buona condotta e non sia stato condannato per uno dei delitti previsti nell'art. 20 n. 4 della legge.».