Art. 75 
                 (Attivita' di mediatore marittimo) 
1. Per l'attivita' di mediatore marittimo e' soppresso  il  ruolo  di
cui agli articoli 1 e 4 della legge 12 marzo 1968, n. 478. 
2. L'attivita' di cui al comma  1  e'  soggetta  a  dichiarazione  di
inizio  di  attivita'  da  presentare  alla  Camera   di   commercio,
industria, artigianato e agricoltura per il tramite  dello  sportello
unico del comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19,
comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241,  corredata
delle  autocertificazioni  e  delle  certificazioni   attestanti   il
possesso dei requisiti prescritti. 
3. La Camera  di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura
verifica il possesso dei requisiti e  iscrive  i  relativi  dati  nel
registro delle imprese, se l'attivita' e' svolta in forma di impresa,
oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA)
previsto dall'articolo 8 della legge 29  dicembre  1993,  n.  580,  e
dall'articolo  9  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  7
dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando ad essi
la relativa qualifica. 
4.  Ai  fini  del  riconoscimento   dei   requisiti   per   l'accesso
all'attivita', all'articolo 7 della legge 12 marzo 1968, n.  478,  le
lettere a), b) e c) sono soppresse e all'articolo 6 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 4 gennaio 1973, n. 66, le lettere a),  c)
e d) sono soppresse. 
5. Fermo restando quanto disposto  dall'articolo  8  della  legge  29
dicembre 1993, n. 580, e dall'articolo 9 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, le iscrizioni previste  dal
presente decreto legislativo per i soggetti  diversi  dalle  imprese,
sono effettuate in una apposita sezione  del  REA  ed  hanno  effetto
dichiarativo del  possesso  dei  requisiti  abilitanti  all'esercizio
della relativa attivita' professionale. 
6. Ad ogni effetto di legge, i  richiami  al  ruolo  contenuti  nella
legge 12 marzo 1968, n. 478, si intendono  riferiti  alle  iscrizioni
previste dal presente articolo  nel  registro  delle  imprese  o  nel
repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA). 
7. Le competenze gia' attribuite alle Commissioni per la  tenuta  del
ruolo, soppresso ai sensi del comma 1, sono svolte dagli uffici delle
Camere di commercio. 
 
          Note all'art. 75: 
             - Gli articoli 1 e 4 della legge 12 marzo 1968, n.  478,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 1968, n. 108,
          cosi' recitano: 
             «Art.  1.  -   Per   l'esercizio   professionale   della
          mediazione nei contratti di costruzione, di  compravendita,
          di locazione, di  noleggio  di  navi  e  nei  contratti  di
          trasporto marittimo di cose e' richiesta  l'iscrizione  nel
          ruolo dei mediatori marittimi.». 
             «Art. 4. - Presso ciascuna delle  camere  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura, indicate con  decreto
          del Ministro per l'industria e il  commercio,  di  concerto
          con quello per la marina mercantile, e' istituito un  ruolo
          dei mediatori marittimi. 
             Nel  caso  di  ruoli  interprovinciali,  con  lo  stesso
          decreto e' indicata  la  camera  di  commercio,  industria,
          artigianato e agricoltura presso la quale  deve  istituirsi
          il ruolo.». 
             - Per l'art. 19 della legge 7 agosto  1990,  n.  241  si
          vedano le Note all'art. 85. 
             - Per l'art. 8 della legge 29  dicembre  1993,  n.  580,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1994, n.  7,
          S.O., si veda nelle Note all'art. 25. 
             -  Per  l'art.  9  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 7 dicembre 1995, n.  581,  si  veda  nelle  Note
          all'art. 74. 
             - Il testo dell'art. 7 della legge  12  marzo  1968,  n.
          478, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 1968, n. 
          108, cosi' come  modificato  dal  presente  decreto,  cosi'
          recita: 
             «Art. 7. - Gli aspiranti  all'iscrizione  nella  sezione
          ordinaria del ruolo dei mediatori marittimi devono: 
             a) (soppressa); 
             b) (soppressa); 
             c) (soppressa); 
             d)  avere  conseguito  il  diploma   di   scuola   media
          inferiore; 
             e) avere superato l'apposito esame di cui all'art. 9; 
             f) avere  effettuato  il  deposito  cauzionale  previsto
          dall'art. 23.». 
             - Si riporta  il  testo  dell'art.  6  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  4  gennaio  1973,   n.   66,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 aprile 1973,  n.  91,
          come modificato dal presente decreto: 
             «Art. 6. - Per l'iscrizione in  una  delle  sezioni  del
          ruolo dei mediatori marittimi, l'aspirante deve  presentare
          domanda  in  carta  da  bollo  alla  camera  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura competente. 
             Nella domanda stessa, ai sensi e con le modalita' di cui
          alla legge 4 gennaio  1968,  n.  15,  sulla  documentazione
          amministrativa   e   sulla   legalizzazione    di    firma,
          l'interessato deve dichiarare di  essere  in  possesso  dei
          seguenti requisiti: 
             a) (soppressa); 
             b) non essere interdetto o inabilitato; 
             c) (soppressa); 
             d) (soppressa); 
             e) non svolgere attivita' incompatibili con  l'esercizio
          della  professione  di  mediatore   marittimo,   ai   sensi
          dell'art. 3 della legge. 
             La sottoscrizione della domanda deve essere  autenticata
          dal funzionario competente a riceverla,  o  da  un  notaio,
          cancelliere,  segretario  comunale  o   altro   funzionario
          incaricato dal sindaco. 
             Alla domanda devono essere allegati: 
             1) il certificato di pieno godimento dell'esercizio  dei
          diritti civili; 
             2) diploma di scuola media inferiore o altro  titolo  di
          studio che lo presupponga; 
             3) attestazione che e' stata prestata  la  cauzione  nei
          modi previsti dall'art.  23  della  legge,  rilasciata  dal
          competente istituto di credito o  dalla  Cassa  depositi  e
          prestiti in relazione a quanto disposto negli articoli 22 e
          23 del presente regolamento; 
             4) attestazione del versamento in conto  corrente  della
          tassa di concessione governativa di cui  al  n.  118  della
          tabella  allegato  A  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641. 
             La  Camera  di  commercio,  industria,   artigianato   e
          agricoltura competente accertera' d'ufficio che l'aspirante
          alla iscrizione sia di  buona  condotta  e  non  sia  stato
          condannato per uno dei delitti previsti nell'art. 20  n.  4
          della legge.».