Art. 76 (Attivita' di spedizioniere) 1. Per l'attivita' di' spedizioniere e' soppresso l'elenco di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1941, n. 1442. 2. L'attivita' di cui al comma 1 e' soggetta a dichiarazione di inizio di attivita' da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti. 3. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti da parte degli esercenti le attivita' di cui al comma 1 e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attivita' e' svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando ad essi la relativa qualifica. 3. Ai fini del riconoscimento dei requisiti per l'accesso all'attivita', l'articolo 6 della legge 14 novembre 1941, n. 1442, e' sostituito dal seguente: "ART. 6 1. Non possono esercitare l'attivita' di spedizioniere coloro che hanno subito condanne per delitti contro l'Amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, il patrimonio, nonche' condanne per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione. 2. In caso di societa', associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attivita' commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. 3. Il soggetto deve essere in possesso dei requisiti di adeguata capacita' finanziaria, comprovati dal limite di 100.000 euro, nel caso di una Societa' per azioni, nel caso di Societa' a responsabilita' limitata, Societa' in accomandita semplice, Societa' in nome collettivo, occorre accertare, attraverso l'esame dell'atto costitutivo e delle eventuali modificazioni, l'ammontare del capitale sociale, e, qualora sia inferiore ai 100.000 euro, richiedere prestazioni integrative fino alla concorrenza del limite di cui sopra, che possono consistere in fideiussioni rilasciate da compagnie di assicurazione o da aziende di credito. Per le ditte individuali l'adeguata capacita' finanziaria e' comprovata o dal possesso di immobili o da un deposito vincolato in denaro o titoli, nonche' mediante le suddette garanzie fidejussorie e in ogni caso, per importo globale non inferiore alla cifra piu' volte richiamata. 4. Il richiedente deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali: a) aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materie commerciali; b) aver conseguito un diploma universitario o di laurea in materie giuridico-economiche; c) aver svolto un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attivita' di almeno due anni anche non continuativi nel corso dei cinque anni antecedenti alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, all'interno di imprese del settore, comprovato da idonea documentazione. ". 5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, le iscrizioni previste dal presente decreto legislativo per i soggetti diversi dalle imprese, sono effettuate in una apposita sezione del REA ed hanno effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all'esercizio della relativa attivita' professionale. 6. Ad ogni effetto di legge, i richiami all'elenco contenuti nella legge 14 novembre 1941, n. 1442, si intendono riferiti alle iscrizioni previste dal presente articolo nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA). 7. Le competenze gia' attribuite alle Commissioni per la tenuta dell'elenco soppresso ai sensi del comma 1, sono svolte dagli uffici delle Camere di commercio.
Note all'art. 76: - L'art. 2 della legge 14 novembre 1941, n. 1442, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 1942, n. 6, cosi' recita: «Art. 2. - Presso i Consigli provinciali delle corporazioni, sara' istituito un elenco autorizzato degli esercenti l'attivita' di spedizione, nel quale saranno iscritte tutte le persone fisiche, ditte o societa' di cui all'articolo precedente. Con decreto del Ministro per le corporazioni saranno determinate le province nelle quali l'elenco autorizzato dovra' essere istituito. Ove il numero delle aziende risulti inferiore a venti, il Ministero delle corporazioni, di concerto con quello dell'interno, stabilira' presso quale Consiglio provinciale delle corporazioni dovra' essere istituito un elenco interprovinciale.». - Per l'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si vedano le Note all'art. 85. - Per l'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1994, n. 7, S.O., si veda nelle Note all'art. 25. - Per l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, si veda nelle Note all'art. 74.