Art. 76 
                    (Attivita' di spedizioniere) 
1. Per l'attivita' di' spedizioniere e'  soppresso  l'elenco  di  cui
all'articolo 2 della legge 14 novembre 1941, n. 1442. 
2. L'attivita' di cui al comma  1  e'  soggetta  a  dichiarazione  di
inizio  di  attivita'  da  presentare  alla  Camera   di   commercio,
industria, artigianato e agricoltura per il tramite  dello  sportello
unico del comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19,
comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241,  corredata
delle  autocertificazioni  e  delle  certificazioni   attestanti   il
possesso dei requisiti prescritti. 
3. La Camera  di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura
verifica il possesso  dei  requisiti  da  parte  degli  esercenti  le
attivita' di cui al comma 1 e iscrive i relativi  dati  nel  registro
delle imprese, se l'attivita' e' svolta in forma di  impresa,  oppure
nel  repertorio  delle  notizie  economiche  e  amministrative  (REA)
previsto dall'articolo 8 della legge 29  dicembre  1993,  n.  580,  e
dall'articolo  9  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  7
dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando ad essi
la relativa qualifica. 
3.  Ai  fini  del  riconoscimento   dei   requisiti   per   l'accesso
all'attivita', l'articolo 6 della legge 14 novembre 1941, n. 1442, e'
sostituito dal seguente: 
"ART. 6 
1. Non possono esercitare l'attivita'  di  spedizioniere  coloro  che
hanno subito condanne  per  delitti  contro  l'Amministrazione  della
giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria  ed  il
commercio, il patrimonio, nonche' condanne per ogni altro delitto non
colposo per il quale la legge commini la pena  della  reclusione  non
inferiore, nel minimo, a due anni o,  nel  massimo,  a  cinque  anni,
salvo che non sia intervenuta la riabilitazione. 
2. In caso  di  societa',  associazioni  od  organismi  collettivi  i
requisiti di cui al  comma  1  devono  essere  posseduti  dal  legale
rappresentante, da altra persona preposta all'attivita' commerciale e
da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. 
3. Il soggetto deve essere in  possesso  dei  requisiti  di  adeguata
capacita' finanziaria, comprovati dal limite  di  100.000  euro,  nel
caso  di  una  Societa'  per  azioni,  nel   caso   di   Societa'   a
responsabilita' limitata, Societa' in accomandita semplice,  Societa'
in nome collettivo, occorre accertare, attraverso  l'esame  dell'atto
costitutivo e delle eventuali modificazioni, l'ammontare del capitale
sociale,  e,  qualora  sia  inferiore  ai  100.000  euro,  richiedere
prestazioni integrative fino  alla  concorrenza  del  limite  di  cui
sopra, che possono consistere in fideiussioni rilasciate da compagnie
di assicurazione o da aziende di credito. Per  le  ditte  individuali
l'adeguata capacita' finanziaria e'  comprovata  o  dal  possesso  di
immobili o da un deposito  vincolato  in  denaro  o  titoli,  nonche'
mediante le suddette  garanzie  fidejussorie  e  in  ogni  caso,  per
importo globale non inferiore alla cifra piu' volte richiamata. 
4. Il richiedente deve essere in possesso di almeno uno dei  seguenti
requisiti professionali: 
a) aver conseguito un diploma di  istruzione  secondaria  di  secondo
grado in materie commerciali; 
b) aver conseguito un diploma universitario o di  laurea  in  materie
giuridico-economiche; 
c) aver svolto un periodo  di  esperienza  professionale  qualificata
nello specifico campo di attivita'  di  almeno  due  anni  anche  non
continuativi nel corso dei  cinque  anni  antecedenti  alla  data  di
presentazione della dichiarazione di cui al comma 2,  all'interno  di
imprese del settore, comprovato da idonea documentazione. ". 
5. Fermo restando quanto disposto  dall'articolo  8  della  legge  29
dicembre 1993, n. 580, e dall'articolo 9 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, le iscrizioni previste  dal
presente decreto legislativo per i soggetti  diversi  dalle  imprese,
sono effettuate in una apposita sezione  del  REA  ed  hanno  effetto
dichiarativo del  possesso  dei  requisiti  abilitanti  all'esercizio
della relativa attivita' professionale. 
6. Ad ogni effetto di legge, i richiami  all'elenco  contenuti  nella
legge  14  novembre  1941,  n.  1442,  si  intendono  riferiti   alle
iscrizioni previste dal presente articolo nel registro delle  imprese
o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA). 
7. Le competenze gia'  attribuite  alle  Commissioni  per  la  tenuta
dell'elenco soppresso ai sensi del comma 1, sono svolte dagli  uffici
delle Camere di commercio. 
 
          Note all'art. 76: 
             - L'art. 2  della  legge  14  novembre  1941,  n.  1442,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 1942,  n.  6,
          cosi' recita: 
             «Art.  2.  -  Presso  i   Consigli   provinciali   delle
          corporazioni, sara' istituito un elenco  autorizzato  degli
          esercenti l'attivita'  di  spedizione,  nel  quale  saranno
          iscritte tutte le persone fisiche, ditte o societa' di  cui
          all'articolo precedente. 
             Con decreto del Ministro  per  le  corporazioni  saranno
          determinate le province nelle  quali  l'elenco  autorizzato
          dovra' essere istituito. 
             Ove il numero delle aziende risulti inferiore  a  venti,
          il Ministero delle corporazioni,  di  concerto  con  quello
          dell'interno, stabilira' presso quale Consiglio provinciale
          delle  corporazioni  dovra'  essere  istituito  un   elenco
          interprovinciale.». 
             - Per l'art. 19 della legge 7 agosto  1990,  n.  241  si
          vedano le Note all'art. 85. 
             - Per l'art. 8 della legge 29  dicembre  1993,  n.  580,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1994, n.  7,
          S.O., si veda nelle Note all'art. 25. 
             -  Per  l'art.  9  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 7 dicembre 1995, n.  581,  si  veda  nelle  Note
          all'art. 74.