Art. 77 
                     (Attivita' di acconciatore) 
1. L'articolo 2, comma 2, della legge 17  agosto  2005,  n.  174,  e'
sostituito dal seguente: 
"2. L'esercizio dell'attivita' di acconciatore di cui  alla  presente
legge ed  alla  legge  14  febbraio  1963,  n.  161,  e'  soggetto  a
dichiarazione di inizio di attivita' ai sensi dell'articolo 19, comma
2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, da  presentare
allo sportello unico di cui  all'articolo  38  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133.". 
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 della legge  17  agosto  2005,  n.
174,  e'  inserito  il  seguente:  "5-bis.  Il  responsabile  tecnico
garantisce la propria presenza durante lo svolgimento  dell'attivita'
di acconciatore.". 
 
          Note all'art. 77: 
             - Gli articoli 2 e 3 della legge 17 agosto 2005, n. 174,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2  settembre  2005,  n.
          204, come modificati dal presente decreto, cosi' recitano: 
             «Art. 2  (Definizione  ed  esercizio  dell'attivita'  di
          acconciatore).   -   1.   L'attivita'   professionale    di
          acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle
          norme vigenti, comprende tutti i trattamenti  e  i  servizi
          volti a  modificare,  migliorare,  mantenere  e  proteggere
          l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i  trattamenti
          tricologici complementari, che non implicano prestazioni di
          carattere medico, curativo o sanitario, nonche' il taglio e
          il trattamento estetico della barba, e ogni altro  servizio
          inerente o complementare. 
             2. L'esercizio dell'attivita'  di  acconciatore  di  cui
          alla presente legge ed alla legge 14 febbraio 1963, n. 161,
          e' soggetto a dichiarazione di inizio di attivita' ai sensi
          dell'art. 19, comma  2,  secondo  periodo,  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241, da presentare allo sportello unico  di
          cui all'art. 38 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133. 
             3. L'attivita' di acconciatore puo' essere svolta  anche
          presso il domicilio dell'esercente ovvero  presso  la  sede
          designata dal cliente, nel rispetto dei  criteri  stabiliti
          dalle leggi e dai regolamenti regionali. E' fatta salva  la
          possibilita' di esercitare l'attivita' di acconciatore  nei
          luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione  e  nelle
          caserme o in altri  luoghi  per  i  quali  siano  stipulate
          convenzioni con pubbliche amministrazioni. 
             4. Non  e'  ammesso  lo  svolgimento  dell'attivita'  di
          acconciatore in forma ambulante o di posteggio. 
             5. I trattamenti e i servizi di cui al comma  1  possono
          essere  svolti  anche  con  l'applicazione   dei   prodotti
          cosmetici definiti ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 
          713, e successive  modificazioni.  Alle  imprese  esercenti
          l'attivita' di acconciatore, che vendono o comunque  cedono
          alla propria  clientela  prodotti  cosmetici,  parrucche  e
          affini, o altri beni accessori, inerenti ai  trattamenti  e
          ai servizi effettuati, non  si  applicano  le  disposizioni
          contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,  e
          successive modificazioni. 
             6. Per l'effettuazione dei trattamenti e dei servizi  di
          cui  al  comma  1,  le  imprese  esercenti  l'attivita'  di
          acconciatore  possono  avvalersi  anche  di  soggetti   non
          stabilmente  inseriti  all'impresa,  purche'  in   possesso
          dell'abilitazione prevista dall'art. 3.  A  tale  fine,  le
          imprese  di  cui  al  presente  comma  sono  autorizzate  a
          ricorrere  alle  diverse  tipologie  contrattuali  previste
          dalla legge. 
             7. L'attivita' professionale di acconciatore puo' essere
          svolta unitamente a quella di estetista anche in  forma  di
          imprese esercitate nella medesima sede ovvero  mediante  la
          costituzione di una societa'. E' in ogni caso necessario il
          possesso dei requisiti richiesti per lo  svolgimento  delle
          distinte attivita'. Le imprese di  acconciatura,  oltre  ai
          trattamenti e ai  servizi  indicati  al  comma  1,  possono
          svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure  e
          pedicure estetico.». 
             «Art.  3  (Abilitazione   professionale).   -   1.   Per
          esercitare  l'attivita'  di  acconciatore   e'   necessario
          conseguire un'apposita  abilitazione  professionale  previo
          superamento  di  un  esame  tecnico-pratico  preceduto,  in
          alternativa tra loro: 
             a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della
          durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione
          di contenuto prevalentemente pratico ovvero da  un  periodo
          di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di
          acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni; 
             b) da un periodo di inserimento della durata di tre anni
          presso un'impresa di acconciatura, da effettuare  nell'arco
          di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di
          formazione teorica; il periodo di inserimento e' ridotto ad
          un anno, da effettuare nell'arco di due anni,  qualora  sia
          preceduto da un rapporto di apprendistato  ai  sensi  della
          legge 19 gennaio 1955, n. 25, e  successive  modificazioni,
          della durata prevista dal contratto nazionale di categoria. 
             2. Il corso di formazione teorica di cui alla lettera b)
          del comma 1 puo' essere frequentato anche in costanza di un
          rapporto di lavoro. 
             3. Il periodo di inserimento, di cui alle lettere  a)  e
          b) del  comma  1,  consiste  in  un  periodo  di  attivita'
          lavorativa qualificata,  svolta  in  qualita'  di  titolare
          dell'impresa o socio partecipante  al  lavoro,  dipendente,
          familiare  coadiuvante   o   collaboratore   coordinato   e
          continuativo, equivalente  come  mansioni  o  monte  ore  a
          quella prevista dalla contrattazione collettiva. 
             4. Non costituiscono titolo all'esercizio dell'attivita'
          professionale  gli  attestati  e  i  diplomi  rilasciati  a
          seguito della frequenza  di  corsi  professionali  che  non
          siano  stati  autorizzati  o  riconosciuti   dagli   organi
          pubblici competenti. 
             5. Per ogni  sede  dell'impresa  dove  viene  esercitata
          l'attivita' di acconciatura deve  essere  designato,  nella
          persona del titolare, di un socio partecipante  al  lavoro,
          di  un   familiare   coadiuvante   o   di   un   dipendente
          dell'impresa, almeno un responsabile  tecnico  in  possesso
          dell'abilitazione  professionale   di   cui   al   presente
          articolo. 
             5-bis. Il responsabile  tecnico  garantisce  la  propria
          presenza   durante   lo   svolgimento   dell'attivita'   di
          acconciatore. 
             6. L'attivita' professionale di acconciatore puo' essere
          esercitata dai cittadini di altri Stati membri  dell'Unione
          europea in conformita' alle norme  vigenti  in  materia  di
          riconoscimento   delle   qualifiche   per   le    attivita'
          professionali nel quadro dell'ordinamento  comunitario  sul
          diritto  di  stabilimento  e  di  libera  prestazione   dei
          servizi.».