Art. 77 (Attivita' di acconciatore) 1. L'articolo 2, comma 2, della legge 17 agosto 2005, n. 174, e' sostituito dal seguente: "2. L'esercizio dell'attivita' di acconciatore di cui alla presente legge ed alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, e' soggetto a dichiarazione di inizio di attivita' ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, da presentare allo sportello unico di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.". 2. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 della legge 17 agosto 2005, n. 174, e' inserito il seguente: "5-bis. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attivita' di acconciatore.".
Note all'art. 77: - Gli articoli 2 e 3 della legge 17 agosto 2005, n. 174, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 settembre 2005, n. 204, come modificati dal presente decreto, cosi' recitano: «Art. 2 (Definizione ed esercizio dell'attivita' di acconciatore). - 1. L'attivita' professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonche' il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare. 2. L'esercizio dell'attivita' di acconciatore di cui alla presente legge ed alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, e' soggetto a dichiarazione di inizio di attivita' ai sensi dell'art. 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, da presentare allo sportello unico di cui all'art. 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 3. L'attivita' di acconciatore puo' essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi e dai regolamenti regionali. E' fatta salva la possibilita' di esercitare l'attivita' di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni. 4. Non e' ammesso lo svolgimento dell'attivita' di acconciatore in forma ambulante o di posteggio. 5. I trattamenti e i servizi di cui al comma 1 possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni. Alle imprese esercenti l'attivita' di acconciatore, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni. 6. Per l'effettuazione dei trattamenti e dei servizi di cui al comma 1, le imprese esercenti l'attivita' di acconciatore possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti all'impresa, purche' in possesso dell'abilitazione prevista dall'art. 3. A tale fine, le imprese di cui al presente comma sono autorizzate a ricorrere alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge. 7. L'attivita' professionale di acconciatore puo' essere svolta unitamente a quella di estetista anche in forma di imprese esercitate nella medesima sede ovvero mediante la costituzione di una societa'. E' in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attivita'. Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi indicati al comma 1, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.». «Art. 3 (Abilitazione professionale). - 1. Per esercitare l'attivita' di acconciatore e' necessario conseguire un'apposita abilitazione professionale previo superamento di un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa tra loro: a) dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito da un corso di specializzazione di contenuto prevalentemente pratico ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni; b) da un periodo di inserimento della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di cinque anni, e dallo svolgimento di un apposito corso di formazione teorica; il periodo di inserimento e' ridotto ad un anno, da effettuare nell'arco di due anni, qualora sia preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, della durata prevista dal contratto nazionale di categoria. 2. Il corso di formazione teorica di cui alla lettera b) del comma 1 puo' essere frequentato anche in costanza di un rapporto di lavoro. 3. Il periodo di inserimento, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, consiste in un periodo di attivita' lavorativa qualificata, svolta in qualita' di titolare dell'impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva. 4. Non costituiscono titolo all'esercizio dell'attivita' professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti. 5. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attivita' di acconciatura deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di cui al presente articolo. 5-bis. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attivita' di acconciatore. 6. L'attivita' professionale di acconciatore puo' essere esercitata dai cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea in conformita' alle norme vigenti in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attivita' professionali nel quadro dell'ordinamento comunitario sul diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi.».