Art. 79 
                   (Attivita' di tintolavanderia) 
1. L'esercizio dell'attivita' professionale di tintolavanderia di cui
alla legge 22 febbraio 2006, n. 84, e' soggetta  a  dichiarazione  di
inizio di  attivita'  da  presentare  allo  sportello  unico  per  le
attivita' produttive di cui  all'articolo  38  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, ai sensi  dell'articolo  19,  comma  2,  secondo
periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
2. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della legge 22  febbraio
2006, n. 84, e' sostituita dalla seguente: "a) frequenza di corsi  di
qualificazione tecnico- professionale della durata di almeno 450  ore
complessive da svolgersi nell'arco di un anno; "; 
3. All'articolo 2, comma 4, della legge 22 febbraio 2006, n.  84,  le
parole: "previa  determinazione  dei  criteri  generali  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano " sono soppresse. 
4. L'articolo 6 della legge 22 febbraio 2006, n.  84,  e'  sostituito
dal seguente: 
"Art. 6 
1. Le imprese del settore sono autorizzate a  continuare  a  svolgere
l'attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, fino  all'adozione  delle
disposizioni  regionali  di  attuazione  della  presente  legge   che
prevedono termini e modalita' per la  designazione  del  responsabile
tecnico di cui all'articolo 2, comma 2.". 
5. L'articolo 3, comma 3, della legge 22 febbraio  2006,  n.  84,  e'
abrogato. 
 
          Note all'art. 79: 
             - L'art. 38 del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147,
          S.O., convertito con modificazioni, dalla  legge  6  agosto
          2008, n. 133, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto
          2008 n. 195 S.O., cosi' recita: 
             «Art. 38 (Impresa  in  un  giorno).  -  1.  Al  fine  di
          garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui
          all'art.  41  della  Costituzione,  l'avvio  di   attivita'
          imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei  requisiti
          di  legge,  e'  tutelato  sin  dalla  presentazione   della
          dichiarazione di inizio attivita'  o  dalla  richiesta  del
          titolo autorizzatorio. 
             2. Ai sensi dell'art. 117, secondo  comma,  lettere  e),
          m), p)  e  r),  della  Costituzione,  le  disposizioni  del
          presente  articolo   introducono,   anche   attraverso   il
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          delle amministrazioni, misure per assicurare, nel  rispetto
          delle liberta' fondamentali, l'efficienza del  mercato,  la
          libera concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni
          concernenti i diritti civili e sociali  che  devono  essere
          garantiti  su   tutto   il   territorio   nazionale.   Esse
          costituiscono adempimento della direttiva  2006/123/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 12  dicembre  2006,
          ai sensi dell' art. 117, primo comma, della Costituzione. 
             3. Con regolamento,  adottato  ai  sensi  dell'art.  17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  su  proposta
          del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la
          semplificazione normativa, di concerto con il Ministro  per
          la pubblica amministrazione  e  l'innovazione,  sentita  la
          Conferenza  unificata  di  cui  all'  art.  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive
          modificazioni,  si  procede  alla  semplificazione   e   al
          riordino della disciplina  dello  sportello  unico  per  le
          attivita' produttive  di  cui  al  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 
          447,  e  successive  modificazioni,  in  base  ai  seguenti
          principi e criteri, nel rispetto di quanto  previsto  dagli
          articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge  7  agosto
          1990, n. 241: 
             a) attuazione del principio secondo  cui,  salvo  quanto
          previsto per i soggetti privati di cui alla  lettera  c)  e
          dall'art. 9  del  decreto-legge  31  gennaio  2007,  n.  7,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 2  aprile  2007,
          n. 40, lo sportello  unico  costituisce  l'unico  punto  di
          accesso per il richiedente in relazione a tutte le  vicende
          amministrative riguardanti la sua  attivita'  produttiva  e
          fornisce, altresi', una  risposta  unica  e  tempestiva  in
          luogo  di  tutte  le  pubbliche  amministrazioni   comunque
          coinvolte nel procedimento,  ivi  comprese  quelle  di  cui
          all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990,  n.
          241; 
             a-bis)  viene  assicurato,  anche  attraverso   apposite
          misure  telematiche,  il  collegamento  tra  le   attivita'
          relative  alla  costituzione  dell'impresa  di   cui   alla
          comunicazione   unica   disciplinata   dall'art.   9    del
          decreto-legge  31  gennaio  2007,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  2  aprile  2007,  n.  40  e  le
          attivita' relative alla attivita' produttiva  di  cui  alla
          lettera a) del presente comma; 
             b) le disposizioni si applicano sia  per  l'espletamento
          delle procedure e delle  formalita'  per  i  prestatori  di
          servizi di cui alla direttiva  2006/123/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sia  per  la
          realizzazione e la modifica di impianti produttivi di  beni
          e servizi; 
             c)  l'attestazione  della  sussistenza   dei   requisiti
          previsti  dalla  normativa   per   la   realizzazione,   la
          trasformazione,   il   trasferimento   e   la    cessazione
          dell'esercizio  dell'attivita'  di  impresa   puo'   essere
          affidata a soggetti privati accreditati  («Agenzie  per  le
          imprese»). In caso di istruttoria con esito positivo,  tali
          soggetti   privati   rilasciano   una   dichiarazione    di
          conformita'  che  costituisce  titolo  autorizzatorio   per
          l'esercizio   dell'attivita'.   Qualora   si   tratti    di
          procedimenti  che  comportino  attivita'  discrezionale  da
          parte dell'Amministrazione, i soggetti privati  accreditati
          svolgono unicamente attivita'  istruttorie  in  luogo  e  a
          supporto dello sportello unico; 
             d) i comuni che non hanno istituito lo sportello  unico,
          ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti  di
          cui alla lettera a), esercitano le funzioni  relative  allo
          sportello unico,  delegandole  alle  camere  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura  le  quali  mettono  a
          disposizione  il  portale  "impresa.gov"  che   assume   la
          denominazione di "impresainungiorno", prevedendo  forme  di
          gestione congiunta con l'ANCI; 
             e)  l'attivita'   di   impresa   puo'   essere   avviata
          immediatamente  nei  casi  in  cui   sia   sufficiente   la
          presentazione della dichiarazione di inizio attivita'  allo
          sportello unico; 
             f) lo sportello unico, al  momento  della  presentazione
          della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti
          previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una
          ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio attivita',
          costituisce titolo autorizzatorio. In caso di  diniego,  il
          privato puo'  richiedere  il  ricorso  alla  conferenza  di
          servizi di cui agli articoli da  14  a  14-quinquies  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241; 
             g) per i progetti di impianto  produttivo  eventualmente
          contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici,
          e' previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la
          formulazione   di   osservazioni   ostative,   ovvero   per
          l'attivazione  della   conferenza   di   servizi   per   la
          conclusione certa del procedimento; 
             h)  in  caso  di  mancato  ricorso  alla  conferenza  di
          servizi,  scaduto  il  termine  previsto   per   le   altre
          amministrazioni per pronunciarsi sulle  questioni  di  loro
          competenza, l'amministrazione procedente conclude  in  ogni
          caso il procedimento prescindendo dal loro avviso;  in  tal
          caso, salvo il caso di  omessa  richiesta  dell'avviso,  il
          responsabile del procedimento non puo'  essere  chiamato  a
          rispondere degli eventuali danni  derivanti  dalla  mancata
          emissione degli avvisi medesimi. 
             4.  Con  uno  o  piu'  regolamenti,  adottati  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          su proposta del Ministro dello  sviluppo  economico  e  del
          Ministro per la semplificazione normativa, di concerto  con
          il   Ministro   per   la   pubblica    amministrazione    e
          l'innovazione, e previo parere della  Conferenza  unificata
          di cui all' art. 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,
          n.  281,  e  successive  modificazioni,  sono  stabiliti  i
          requisiti e le modalita'  di  accreditamento  dei  soggetti
          privati di cui al comma  3,  lettera  c),  e  le  forme  di
          vigilanza  sui   soggetti   stessi,   eventualmente   anche
          demandando tali funzioni al sistema  camerale,  nonche'  le
          modalita' per la  divulgazione,  anche  informatica,  delle
          tipologie di autorizzazione per  le  quali  e'  sufficiente
          l'attestazione dei soggetti  privati  accreditati,  secondo
          criteri omogenei sul territorio nazionale e  tenendo  conto
          delle diverse discipline regionali. 
             5. Il Comitato per la semplificazione di cui all'art.  1
          del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.  4,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80,  predispone
          un piano di formazione  dei  dipendenti  pubblici,  con  la
          eventuale partecipazione anche  di  esponenti  del  sistema
          produttivo, che miri a diffondere sul territorio  nazionale
          la capacita' delle amministrazioni pubbliche di  assicurare
          sempre e tempestivamente l'esercizio del diritto di cui  al
          comma 1 attraverso gli strumenti di semplificazione di  cui
          al presente articolo. 
             6.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  del   presente
          articolo non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica.». 
             - Per l'art. 19 della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  si
          vedano le Note all'art. 85. 
             - Il testo degli articoli 2 e 3 della legge 22  febbraio
          2006, n. 84, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  13  marzo
          2006, n. 60, come modificati dal  presente  decreto,  cosi'
          recitano: 
             «Art.  2   (Definizione   dell'attivita'   e   idoneita'
          professionale).  -  1.  Ai  fini   della   presente   legge
          costituisce  esercizio  dell'attivita'   professionale   di
          tintolavanderia  l'attivita'  dell'impresa   costituita   e
          operante ai sensi della legislazione vigente, che esegue  i
          trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e ad
          umido,  di  tintoria,  di  smacchiatura,  di  stireria,  di
          follatura e affini, di  indumenti,  capi  e  accessori  per
          l'abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia,  naturale  e
          sintetica, di biancheria e tessuti  per  la  casa,  ad  uso
          industriale e commerciale, nonche'  ad  uso  sanitario,  di
          tappeti,  tappezzeria  e  rivestimenti   per   arredamento,
          nonche' di oggetti d'uso, articoli e  prodotti  tessili  di
          ogni tipo di fibra. 
             2. Per l'esercizio dell'attivita' definita dal  comma  1
          le imprese devono  designare  un  responsabile  tecnico  in
          possesso di apposita idoneita' professionale comprovata dal
          possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: 
             a)    frequenza    di    corsi     di     qualificazione
          tecnico-professionale  della  durata  di  almeno  450   ore
          complessive da svolgersi nell'arco di un anno; 
             b)  attestato  di   qualifica   in   materia   attinente
          l'attivita' conseguito ai sensi della legislazione  vigente
          in materia di formazione  professionale,  integrato  da  un
          periodo di inserimento  della  durata  di  almeno  un  anno
          presso imprese del settore, da effettuare nell'arco di  tre
          anni dal conseguimento dell'attestato; 
             c) diploma di maturita' tecnica  o  professionale  o  di
          livello  post-secondario  superiore  o  universitario,   in
          materie inerenti l'attivita'; 
             d) periodo di inserimento presso imprese del settore non
          inferiore a: 
               1) un anno,  se  preceduto  dallo  svolgimento  di  un
          rapporto  di  apprendistato  della  durata  prevista  dalla
          contrattazione collettiva; 
               2)  due  anni  in  qualita'  di  titolare,  di   socio
          partecipante al lavoro o di collaboratore  familiare  degli
          stessi; 
               3)  tre  anni,  anche  non  consecutivi  ma   comunque
          nell'arco di cinque anni, nei casi di attivita'  lavorativa
          subordinata. 
             3. Il periodo di inserimento di cui alle lettere b) e d)
          del  comma  2  consiste  nello  svolgimento  di   attivita'
          qualificata   di   collaborazione   tecnica    continuativa
          nell'ambito di imprese abilitate del settore. 
             4. I contenuti tecnico-culturali  dei  programmi  e  dei
          corsi,  nonche'  l'identificazione  dei  diplomi   inerenti
          l'attivita', di  cui  al  comma  2,  sono  stabiliti  dalle
          regioni,   sentite   le   organizzazioni    di    categoria
          maggiormente rappresentative a livello nazionale. 
             5. Tra le  materie  fondamentali  di  insegnamento  sono
          comunque  previste  le  seguenti:  fondamenti  di   chimica
          organica e inorganica; chimica dei detersivi;  principi  di
          scioglimento  chimico,  fisico  e  biologico;  elementi  di
          meccanica,  elettricita'  e  termodinamica;   tecniche   di
          lavorazione  delle  fibre;  legislazione  di  settore,  con
          specifico riguardo alle norme in materia  di  etichettatura
          dei prodotti  tessili;  elementi  di  diritto  commerciale;
          nozioni di gestione aziendale; legislazione in  materia  di
          tutela   dell'ambiente   e   di   sicurezza   del   lavoro;
          informatica; lingua straniera. 
             6.  Non  costituiscono  titolo  valido  per  l'esercizio
          dell'attivita' professionale  gli  attestati  e  i  diplomi
          rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali
          che non sono stati autorizzati o riconosciuti dagli organi 
          pubblici competenti.» 
             «Art. 3 (Competenze delle regioni). - 1. In  conformita'
          ai principi fondamentali stabiliti dalla presente legge  le
          regioni, tenuto conto delle esigenze del contesto sociale e
          urbano,  adottano  norme  volte  a  favorire  lo   sviluppo
          economico e  professionale  del  settore  e  definiscono  i
          criteri per l'esercizio delle funzioni  amministrative  dei
          comuni. 
             2. Le competenze svolte dalle regioni ai sensi del comma
          1 sono volte al conseguimento delle seguenti finalita': 
             a) favorire un equilibrato sviluppo del settore rendendo
          compatibile    l'impatto    territoriale    e    ambientale
          dell'insediamento    delle    imprese     e     promuovendo
          l'integrazione con  le  altre  attivita'  economiche  e  di
          servizio, anche  in  funzione  della  riqualificazione  del
          tessuto urbano; 
             b) valorizzare la funzione di servizio delle imprese  di
          tintolavanderia  assicurando  la  migliore  qualita'  delle
          prestazioni  per  il  consumatore,  anche   attraverso   la
          disciplina delle fasce orarie di apertura al pubblico delle
          imprese e la previsione della pubblicita' delle tariffe; 
             c) promuovere la regolamentazione relativa ai  requisiti
          di sicurezza, anche a fini di controllo, dei locali e delle
          apparecchiature, alle cautele d'esercizio e alle condizioni
          sanitarie per gli addetti; 
             d) definire specifici criteri per assicurare il rispetto
          dei requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei  locali,
          degli impianti e dei mezzi di trasporto delle  imprese  che
          effettuano la raccolta  e  la  riconsegna  di  abiti  e  di
          indumenti, di tessuti e simili, mediante recapiti  fissi  o
          servizi a domicilio in forma itinerante; 
             e) promuovere, d'intesa  con  le  camere  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura, la  costituzione,  ai
          sensi dell'art. 2, comma 4,  lettera  a),  della  legge  29
          dicembre  1993,  n.  580,  di   commissioni   arbitrali   e
          conciliative per  la  definizione,  con  la  partecipazione
          delle organizzazioni rappresentative delle imprese e  delle
          associazioni di tutela di interessi dei consumatori,  delle
          controversie tra imprese del settore e  consumatori,  ferma
          restando l'applicazione  degli  usi  accertati  e  raccolti
          dalle  camere  di  commercio,  industria,   artigianato   e
          agricoltura, con particolare riferimento agli usi negoziali
          o interpretativi; 
             f)  assicurare  forme  stabili  di  consultazione  e  di
          partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza della
          categoria. 
             3. (Abrogato)».