Art. 81 
            (Marchi ed attestati di qualita' dei servizi) 
1. I soggetti, pubblici o privati, che istituiscono marchi  ed  altri
attestati di qualita' relativi ai servizi o sono  responsabili  della
loro  attribuzione,  rendono  disponibili   ai   prestatori   ed   ai
destinatari,  tramite  pubblicazione  sul  proprio   sito   internet,
informazioni sul significato dei marchi e sui criteri di attribuzione
dei  marchi  e   degli   altri   attestati   di   qualita',   dandone
contemporaneamente notizia al Ministero dello sviluppo  economico  ed
evidenziando se si tratta di certificazioni rilasciate sulla base del
sistema di accreditamento di cui al Regolamento (CE) n. 765/2008, del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008. 
 
          Nota all'art. 81: 
             - Il Reg. (CE) 765 del 2008 e' pubblicato nella G.U.U.E.
          13 agosto 2008, n. L 218.