Art. 44 
                  Registro nazionale delle imprese 
 
  1. Presso il Segretariato generale della Difesa,  e'  istituito  il
registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese  operanti  nel
settore della progettazione, produzione, importazione,  esportazione,
manutenzione  e  lavorazioni  comunque  connesse  di   materiale   di
armamento, precisate e suddivise secondo le  funzioni  per  le  quali
l'iscrizione puo' essere accettata. Copie di tale registro  nazionale
e dei suoi aggiornamenti sono trasmesse, per i  fini  della  legge  9
luglio 1990, n. 185, ai Ministeri degli affari esteri,  dell'interno,
dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. 
  2.  Solo  agli  iscritti  al  registro  nazionale  possono   essere
rilasciate le autorizzazioni a iniziare trattative contrattuali  e  a
effettuare operazioni  di  esportazione,  importazione,  transito  di
materiale di armamento. 
  3.  L'iscrizione  al  registro  di  cui  al  comma  1  tiene  luogo
dell'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 2, del testo  unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato  con  regio  decreto  18
giugno 1931, n. 773, fermi restando i requisiti indicati all'articolo
9 della legge 18 aprile 1975, n. 110. 
  4. Le domande di iscrizione al registro  nazionale  sono  corredate
della  documentazione  necessaria  a   comprovare   l'esistenza   dei
requisiti richiesti, secondo le modalita' indicate  nel  regolamento,
su cui per tale parte e' acquisito il  concerto  del  Ministro  degli
affari esteri e del Ministro dello  sviluppo  economico.  Le  domande
sono presentate dalle imprese e dai consorzi di imprese che vi  hanno
interesse purche' in possesso dei seguenti requisiti soggettivi: 
  a) per le imprese individuali e per  le  societa'  di  persone,  la
cittadinanza italiana dell'imprenditore o del legale  rappresentante,
ovvero la residenza in Italia  dei  suddetti,  purche'  cittadini  di
Paesi  legati  all'Italia  da  un  trattato  per  la   collaborazione
giudiziaria; 
  b) per le societa' di capitali, purche'  legalmente  costituite  in
Italia e ivi esercitanti attivita' concernenti materiali soggetti  al
controllo di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185,  la  residenza  in
Italia dei soggetti titolari dei poteri di rappresentanza ai predetti
fini, purche' cittadini italiani o di Paesi legati all'Italia  da  un
trattato per la collaborazione giudiziaria; 
  c) per i consorzi di imprese costituiti con  la  partecipazione  di
una o piu' imprese  iscritte  al  registro  nazionale,  l'assenza  di
condizioni ostative di cui al comma 8 per le imprese  partecipanti  e
il possesso dei requisiti soggettivi di cui alla lettera  b)  per  il
legale rappresentante del consorzio. 
  5.  Sono  iscritti  d'ufficio  al  registro  nazionale  i  consorzi
industriali promossi a seguito di specifiche intese  intergovernative
o comunque autorizzati dai competenti organi dello Stato italiano. 
  6. Gli iscritti al registro nazionale comunicano al Ministero della
difesa ogni variazione dei soggetti di cui al comma 4, lettere  a)  e
b), e al comma 5, il trasferimento  della  sede,  la  istituzione  di
nuove sedi, la trasformazione o l'estinzione dell'impresa. 
  7. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla iscrizione: 
  a) le imprese dichiarate fallite; 
  b) le imprese cui si applicano le norme di sospensione, decadenza e
non iscrivibilita' stabilite dalla legge 31 maggio 1965, n. 575; 
  c) le imprese i cui rappresentanti indicati al comma 4, lettere  a)
e b), sono stati  definitivamente  riconosciuti  come  appartenuti  o
appartenenti ad associazioni segrete ai sensi dell'articolo  1  della
legge 25 gennaio 1982, n. 17, o sono stati condannati ai sensi  della
legge 20 giugno 1952, n. 645, del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.  773,  della
legge 18 aprile 1975, n. 110, nonche' della legge 9 luglio  1990,  n.
185; 
  d) le imprese i cui legali rappresentanti  sono  stati  condannati,
con sentenza passata in giudicato, per reati di commercio illegale di
materiali di armamento; 
  e) le imprese che, in violazione del divieto di cui all'articolo 22
della legge 9 luglio 1990, n.  185,  assumono  con  le  funzioni  ivi
elencate, ex dipendenti delle amministrazioni dello  Stato  prima  di
tre anni dalla cessazione del loro servizio attivo. 
  8. Il verificarsi delle condizioni di cui al comma 7,  lettere  a),
b), c) e d), determina la sospensione o la cancellazione dal registro
nazionale,  disposta  con  decreto  del  Ministro  della  difesa,  da
comunicare ai Ministeri di cui al comma 1. 
  9. Se e' rimosso  l'impedimento  alla  iscrizione,  l'impresa  puo'
ottenere l'iscrizione stessa o, se cancellata,  la  reiscrizione  nel
registro nazionale. 
  10. In pendenza dell'accertamento definitivo degli  impedimenti  di
cui al comma 8,  l'impresa  o  il  consorzio  possono  esercitare  le
normali attivita' nei limiti delle autorizzazioni concesse e in corso
di validita', a eccezione di quelle oggetto di contestazione. A  essi
non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni. 
  11. La Commissione per la tenuta del registro nazionale di  cui  al
comma 1, insediata presso il Ministero della difesa, presieduta da un
magistrato del Consiglio di Stato, e composta  da  un  rappresentante
del Ministero degli affari esteri, del  Ministero  dell'interno,  del
Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della difesa e
del Ministero dello sviluppo economico, svolge le seguenti funzioni: 
  a) delibera sulla base dei requisiti di cui al comma  4  in  merito
alla iscrizione o reiscrizione al registro; 
  b) provvede alla revisione triennale del registro; 
  c) fa rapporto all'autorita' giudiziaria ai fini  dell'applicazione
delle sanzioni per illeciti relativi al registro; 
  d) formula  un  parere  al  Ministro  per  la  cancellazione  e  la
sospensione dal registro. 
  12. Le modalita' per l'iscrizione al registro e le  norme  relative
al   funzionamento   della   commissione,   sono   disciplinate   nel
regolamento. 
  13. Per l'iscrizione nel registro nazionale  gli  interessati  sono
tenuti a versare un contributo annuo nella misura e con le  modalita'
stabiliti con decreto del Ministro della difesa di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle  finanze,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a  quello  il  cui
contributo si riferisce. 
 
          Note all'art. 44: 
             - Il testo dell'art. 22 della legge 9  luglio  1990,  n.
          185   (Nuove   norme   sul   controllo   dell'esportazione,
          importazione  e  transito  dei  materiali  di   armamento),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 1990,  n.
          163, e' il seguente: 
             «Art.  22  (Divieti  a  conferire  cariche).  -   1.   I
          dipendenti pubblici civili e militari, preposti a qualsiasi
          titolo all'esercizio di  funzioni  amministrative  connesse
          all'applicazione  della  presente  legge   nei   due   anni
          precedenti alla cessazione del rapporto di pubblico impiego
          non possono, per un periodo di  tre  anni  successivo  alla
          cessazione del rapporto stesso, a qualunque  causa  dovuta,
          far parte di consigli di amministrazione, assumere  cariche
          di presidente, vice  presidente,  amministratore  delegato,
          consigliere delegato,  amministratore  unico,  e  direttore
          generale nonche' assumere incarichi  di  consulenza,  fatti
          salvi quelli di carattere specificamente tecnico-operativo,
          relativi a progettazioni o collaudi,  in  imprese  operanti
          nel settore degli armamenti. 
             2. Le imprese che violano la disposizione  del  comma  1
          sono sospese per due anni dal  registro  nazionale  di  cui
          all'articolo 3.». 
             - Il testo del secondo  comma  dell'art.  28  del  regio
          decreto 18 giugno 1931,  n.  773  (Approvazione  del  testo
          unico delle leggi di pubblica sicurezza), pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale del  26  giugno  1931,  n.  146,  e'  il
          seguente: 
             «La licenza e' altresi' necessaria per l'importazione  e
          l'esportazione delle  armi  da  fuoco  diverse  dalle  armi
          comuni da sparo non comprese nei  materiali  di  armamento,
          nonche'   per   la    fabbricazione,    l'importazione    e
          l'esportazione, la raccolta, la  detenzione  e  la  vendita
          degli  strumenti  di  autodifesa  specificamente  destinati
          all'armamento dei Corpi armati o di polizia, nonche' per la
          fabbricazione   e   la   detenzione   delle   tessere    di
          riconoscimento    e    degli    altri    contrassegni    di
          identificazione degli ufficiali e degli agenti di  pubblica
          sicurezza  e  di  polizia  giudiziaria,  fatte   salve   le
          produzioni dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato.». 
             - Il testo dell'art. 9 della legge 18  aprile  1975,  n.
          110 (Norme integrative  della  disciplina  vigente  per  il
          controllo delle armi, delle munizioni e  degli  esplosivi),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1975,  n.
          105, e' il seguente: 
             «Art. 9 (Requisiti soggettivi per le  autorizzazioni  di
          polizia in materia  di  armi).  -  Oltre  quanto  stabilito
          dall'art. 11 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza  18
          giugno  1931,  n.  773,  e  successive  modificazioni,   le
          autorizzazioni di polizia prescritte per la  fabbricazione,
          la raccolta, il commercio, l'importazione,  l'esportazione,
          la collezione, il deposito, la riparazione e  il  trasporto
          di armi di qualsiasi tipo  non  possono  essere  rilasciate
          alle persone  che  si  trovino  nelle  condizioni  indicate
          nell'art. 43 dello stesso testo unico. Per il  rilascio  di
          tali autorizzazioni, l'autorita' di pubblica sicurezza puo'
          richiedere   agli   interessati   la   presentazione    del
          certificato  di  cui  al  quarto  comma  dell'art.  35  del
          predetto T.U. modificato con D.L. 22 novembre 1956, n. 1274
          , convertito nella L. 22  dicembre  1956,  n.  1452.  Ferme
          restando le disposizioni contenute nell'art. 8 della L.  31
          maggio 1965, n. 575 , le autorizzazioni  di  cui  al  primo
          comma non possono essere  rilasciate  a  coloro  che  siano
          sottoposti ad una  delle  misure  di  prevenzione  previste
          dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423.». 
             - La legge 31 maggio 1965, n. 575  (Disposizioni  contro
          le  organizzazioni  criminali  di   tipo   mafioso,   anche
          straniere), e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  del  5
          giugno 1965, n. 138. 
             - Il testo dell'art. 1 della legge 25 gennaio  1982,  n.
          17 (Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione  in
          materia  di  associazioni  segrete  e  scioglimento   della
          associazione  denominata  Loggia  P2),   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale del  28  gennaio  1982,  n.  27,  e'  il
          seguente: 
             «Art. 1. - Si  considerano  associazioni  segrete,  come
          tali vietate dall'art. 18 della Costituzione,  quelle  che,
          anche all'interno di  associazioni  palesi,  occultando  la
          loro  esistenza  ovvero  tenendo   segrete   congiuntamente
          finalita' e attivita' sociali ovvero rendendo  sconosciuti,
          in tutto od in  parte  ed  anche  reciprocamente,  i  soci,
          svolgono attivita' diretta  ad  interferire  sull'esercizio
          delle funzioni di organi costituzionali, di amministrazioni
          pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, di enti  pubblici
          anche economici, nonche' di servizi pubblici essenziali  di
          interesse nazionale.». 
             - La legge 20 giugno 1952, n. 645 (Norme  di  attuazione
          della XII disposizione transitoria e finale  (comma  primo)
          della Costituzione) e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          del 23 giugno 1952, n. 143.