Art. 61 
 
                       Categorie e classifiche 
 
                     (art. 3, d.P.R. n. 34/2000) 
 
    1. Le imprese sono qualificate per categorie di  opere  generali,
per categorie di opere specializzate, nonche' per prestazioni di sola
costruzione, e per prestazioni  di  progettazione  e  costruzione,  e
classificate, nell'ambito delle categorie  loro  attribuite,  secondo
gli importi di cui al comma 4. 
    2.  La  qualificazione  in  una  categoria  abilita  l'impresa  a
partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria
classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate
o consorziate la medesima disposizione si applica con  riferimento  a
ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia
qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto  dell'importo
dei lavori a  base  di  gara;  nel  caso  di  imprese  raggruppate  o
consorziate la disposizione non si applica alla  mandataria  ai  fini
del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 92,  comma
2. 
    3. Le categorie sono specificate nell'allegato A. 
    4. Le classifiche sono stabilite secondo i  seguenti  livelli  di
importo: 
 
 
    
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I       - fino a  euro     258.000
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II      - fino a  euro     516.000
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III     - fino a  euro   1.033.000
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III-bis - fino a  euro   1.500.000
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IV      - fino a  euro   2.582.000
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IV-bis  - fino a  euro   3.500.000
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V       - fino a  euro   5.165.000
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VI      - fino a  euro  10.329.000
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VII     - fino a  euro  15.494.000
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VIII    - oltre   euro  15.494.000
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    5. L'importo della  classifica  VIII  (illimitato)  ai  fini  del
rispetto  dei  requisiti  di  qualificazione   e'   convenzionalmente
stabilito pari a euro 20.658.000. 
    6. Per gli appalti di importo a base di  gara  superiore  a  euro
20.658.000, l'impresa, oltre  alla  qualificazione  conseguita  nella
classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la
data di pubblicazione del bando, una cifra di  affari,  ottenuta  con
lavori svolti mediante attivita' diretta ed indiretta, non  inferiore
a 2,5 volte l'importo a base di  gara;  il  requisito  e'  comprovato
secondo quanto previsto all'articolo 79, commi 3 e 4, ed e'  soggetto
a verifica da parte delle stazioni appaltanti.