Art. 63 
 
                    Sistema di qualita' aziendale 
 
                     (art. 4, d.P.R. n. 34/2000) 
 
    1. Ai fini della qualificazione, ai sensi dell'articolo 40, comma
3, lettera a), del codice, le imprese devono possedere il sistema  di
qualita' aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO
9000, ad esclusione delle classifiche I e II. 
    2.  La  certificazione  del  sistema  di  qualita'  aziendale  e'
riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso,  con
riferimento alla globalita' delle categorie e classifiche. 
    3.  Il  possesso  della  certificazione  di  qualita'  aziendale,
rilasciata da organismi di certificazione accreditati, ai sensi delle
norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, al rilascio della
certificazione nel settore delle imprese di costruzione, e' attestato
dalle SOA. 
    4. Gli organismi di cui al comma 3 hanno l'obbligo di  comunicare
all'Autorita',  entro  cinque  giorni,   l'annullamento   ovvero   la
decadenza della certificazione di qualita' ai  fini  dell'inserimento
nel casellario  informatico  di  cui  all'articolo  8.  Nel  medesimo
termine, la stessa comunicazione e' inviata alle SOA,  che  avvia  il
procedimento di cui all'articolo 70, comma 7. 
    5.  La  regolarita'  dei  certificati  di  qualita'  deve  essere
riscontrata dalle SOA mediante il collegamento  informatico  con  gli
elenchi  ufficiali  tenuti  dagli  enti   partecipanti   all'European
cooperation for accreditation (EA). 
 
              Note all'art. 63 
              Per il  testo  dell'articolo  40,  del  citato  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  si  veda  nelle  Note
          all'art. 40.