Art. 33 
 
              Disposizioni in materia di biocarburanti 
 
  1. All'articolo 2-quater del decreto-legge 10 gennaio 2006,  n.  2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,  n.  81,  e
successive modificazioni, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
    "4.  I  biocarburanti  e  gli  altri  carburanti  rinnovabili  da
immettere in consumo ai sensi dei commi 1, 2 e 3  sono  i  carburanti
liquidi o gassosi per i trasporti ricavati dalla biomassa.". 
  2. L'impiego di biocarburanti nei trasporti e' incentivato  con  le
modalita' di cui all'articolo 2-quater del decreto-legge  10  gennaio
2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,
n. 81, e successive modificazioni, come modificato dal  comma  1  del
presente articolo, e all'articolo 2, commi 139 e 140, della legge  24
dicembre 2007, n. 244, nel rispetto di quanto previsto  dal  presente
articolo. La quota minima di cui al citato comma 139 dell'articolo  2
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, calcolata sulla base del tenore
energetico, da conseguire entro l'anno 2014, e' fissata nella  misura
del 5%. Con le modalita' di cui  all'articolo  2,  comma  140,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono stabiliti  gli  incrementi  annui
per il raggiungimento della predetta quota  minima  al  2014  e  puo'
essere  rideterminato  l'obiettivo  di  cui  al  periodo  precedente.
Dall'attuazione del presente articolo non  devono  derivare  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  3. A decorrere dal 1°  gennaio  2012  i  biocarburanti  immessi  in
consumo sono conteggiati ai fini del  rispetto  dell'obbligo  di  cui
all'articolo 2-quater  del  decreto-legge  10  gennaio  2006,  n.  2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come
modificato dal comma  1  del  presente  articolo,  a  condizione  che
rispettino i criteri di sostenibilita' di cui all'articolo 38. 
  4. Allo scopo di valorizzare il  contributo  alla  riduzione  delle
emissioni climalteranti dei biocarburanti prodotti in luoghi vicini a
quelli di consumo finale, ai fini del rispetto  dell'obbligo  di  cui
all'articolo 2-quater  del  decreto-legge  10  gennaio  2006,  n.  2,
convertito, con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81,  come
modificato dal comma 1 del presente  articolo,  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2012 il contributo energetico dei  biocarburanti  diversi  da
quelli di cui al comma successivo e' maggiorato rispetto al contenuto
energetico effettivo qualora siano prodotti in  stabilimenti  ubicati
in Stati dell'Unione europea e utilizzino materia  prima  proveniente
da  coltivazioni  effettuate  nel  territorio  dei  medesimi   Stati.
Identica maggiorazione e'  attribuita  ai  biocarburanti  immessi  in
consumo al di fuori  della  rete  di  distribuzione  dei  carburanti,
purche' la percentuale di biocarburante impiegato sia  pari  al  25%,
fermi restando i requisiti di  sostenibilita'.  Per  tali  finalita',
fatto salvo il comma 5, il diritto a un certificato di immissione  in
consumo ai fini del rispetto del richiamato obbligo matura  allorche'
e' immessa in  consumo  una  quantita'  di  biocarburanti  pari  a  9
Giga-calorie. 
  5. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui  all'articolo  2-quater
del  decreto-legge  10  gennaio   2006,   n.   2,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come modificato  dal
comma 1 del  presente  articolo,  il  contributo  dei  biocarburanti,
incluso il biometano, per i quali  il  soggetto  che  li  immette  in
consumo dimostri, mediante le modalita' di  cui  all'articolo39,  che
essi sono stati prodotti a partire da rifiuti e  sottoprodotti,  come
definiti, individuati e tracciati ai sensi del decreto legislativo  3
aprile 2006, n. 152, materie di origine non alimentare,  ivi  incluse
le materie cellulosiche e le materie  ligno-cellulosiche,  alghe,  e'
equivalente all'immissione in consumo di una  quantita'  pari  a  due
volte l'immissione in consumo  di  altri  biocarburanti,  diversi  da
quelli di cui al comma 4. 
  6. Qualora siano  immessi  in  consumo  biocarburanti  ottenuti  da
biocarburanti ricadenti nella tipologia di cui al comma 5 e da  altri
biocarburanti, il contributo ai fini del rispetto dell'obbligo di cui
al comma 5 e'  calcolato  sulla  base  del  contenuto  energetico  di
ciascun biocarburante. 
  7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da  adottare,
di  concerto  con  i  Ministri   dell'economia   e   delle   finanze,
dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare  e  delle
politiche agricole e  forestali,  entro  il  1°  gennaio  2012,  sono
stabilite  le  modalita'  con   le   quali   sono   riconosciute   le
maggiorazioni di cui al comma 4. 
 
          Note all'art. 33: 
              -  si  riporta  il  testo  dell'articolo  2-quater  del
          decreto-legge  10  gennaio  2006,  n.  2,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  11  marzo  2006,  n.  81,  come
          modificato dal presente decreto: 
              "Art. 2-quater. Interventi nel settore agroenergetico. 
              1. A decorrere dal  1°  gennaio  2007  i  soggetti  che
          immettono in consumo benzina e gasolio, prodotti a  partire
          da fonti primarie non rinnovabili  e  destinati  ad  essere
          impiegati per autotrazione, hanno l'obbligo di immettere in
          consumo  nel  territorio  nazionale  una  quota  minima  di
          biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili indicati
          al comma 4, nonche' di combustibili sintetici purche' siano
          esclusivamente ricavati dalle biomasse, con le modalita' di
          cui al comma 3. I medesimi soggetti  possono  assolvere  al
          predetto obbligo anche acquistando, in tutto  o  in  parte,
          l'equivalente quota o i relativi diritti da altri soggetti. 
              2. Per l'anno 2007 la quota minima di cui al comma 1 e'
          fissata  nella  misura  dell'1,0  per  cento  di  tutto  il
          carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nell'anno
          solare  precedente,  calcolata  sulla   base   del   tenore
          energetico; a partire dall'anno 2008, tale quota minima  e'
          fissata nella misura del 2,0 per  cento.  Con  decreto  del
          Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   il   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il
          Ministro delle politiche agricole alimentari  e  forestali,
          da emanare entro tre mesi dalla data di entrata  in  vigore
          della presente disposizione, vengono  fissate  le  sanzioni
          amministrative pecuniarie, proporzionali e dissuasive,  per
          il  mancato  raggiungimento  dell'obbligo  previsto  per  i
          singoli anni  di  attuazione  della  presente  disposizione
          successivi al 2007, tenendo conto  dei  progressi  compiuti
          nello sviluppo delle  filiere  agroenergetiche  di  cui  al
          comma 3. Gli importi  derivanti  dalla  comminazione  delle
          eventuali  sanzioni  sono   versati   al   Fondo   di   cui
          all'articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n.
          266,  per  essere  riassegnati  quale   maggiorazione   del
          quantitativo di biodiesel che annualmente puo' godere della
          riduzione dell'accisa o  quale  aumento  allo  stanziamento
          previsto  per  l'incentivazione  del  bioetanolo   e   suoi
          derivati  o  quale  sostegno  della  defiscalizzazione   di
          programmi sperimentali di nuovi biocarburanti. 
              3. Con decreto del Ministro  delle  politiche  agricole
          alimentari e forestali, di concerto con il  Ministro  dello
          sviluppo  economico,  il  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela  del  territorio  e   del   mare   e   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, da emanare  entro  tre  mesi
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione, sono dettati criteri, condizioni e  modalita'
          per l'attuazione dell'obbligo di cui al  comma  1,  secondo
          obiettivi di sviluppo di filiere agroenergetiche e in  base
          a criteri  che  in  via  prioritaria  tengono  conto  della
          quantita' di prodotto proveniente da intese di filiera,  da
          contratti quadro o contratti ad essi equiparati. 
              4. I biocarburanti e gli altri  carburanti  rinnovabili
          da immettere in consumo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono  i
          carburanti liquidi o gassosi per i trasporti ricavati dalla
          biomassa. 
              5. La sottoscrizione  di  un  contratto  di  filiera  o
          contratto  quadro,  o   contratti   ad   essi   equiparati,
          costituisce titolo preferenziale: 
              a)  nei  bandi  pubblici  per  i  finanziamenti   delle
          iniziative e dei  progetti  nel  settore  della  promozione
          delle energie rinnovabili e dell'impiego dei biocarburanti; 
              b) nei contratti di fornitura dei biocarburanti per  il
          trasporto ed il riscaldamento pubblici. 
              6. Le pubbliche amministrazioni stipulano  contratti  o
          accordi di programma con i soggetti interessati al fine  di
          promuovere la produzione  e  l'impiego  di  biomasse  e  di
          biocarburanti di origine agricola, la ricerca e lo sviluppo
          di specie e varieta' vegetali da destinare ad utilizzazioni
          energetiche. 
              7. Ai fini dell'articolo 21, comma 5, del  testo  unico
          di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504,  il
          biogas e' equiparato al gas naturale. 
              8.  Gli  operatori  della  filiera  di   produzione   e
          distribuzione dei biocarburanti di origine agricola  devono
          garantire la tracciabilita' e  la  rintracciabilita'  della
          filiera.   A   tal   fine   realizzano   un   sistema    di
          identificazioni e registrazioni di  tutte  le  informazioni
          necessarie a  ricostruire  il  percorso  del  biocarburante
          attraverso tutte le fasi della produzione, trasformazione e
          distribuzione,    con    particolare    riferimento    alle
          informazioni relative alla biomassa ed alla  materia  prima
          agricola, specificando i fornitori e l'ubicazione dei  siti
          di produzione." 
              - si riporta il testo dell'articolo 2, commi 139 e 140,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244: 
              "139.  Per  l'anno  2009,  la  quota  minima   di   cui
          all'articolo  2-quater,  comma  1,  del  decreto-legge   10
          gennaio 2006, n. 2, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 11 marzo 2006, n. 81, come  sostituito  dall'articolo
          1, comma 368, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296,  e'
          fissata, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato, nella
          misura del 3 per cento di tutto il  carburante,  benzina  e
          gasolio, immesso in consumo  nell'anno  solare  precedente,
          calcolata sulla base del tenore energetico. 
              140.  Ai  fini  del   conseguimento   degli   obiettivi
          indicativi nazionali, per gli anni successivi al  2009,  la
          quota di cui al comma  139  puo'  essere  incrementata  con
          decreto del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto
          con il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
          forestali, con il Ministro dell'economia e delle finanze  e
          con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
          e del mare." 
              - Per il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  si
          veda nelle note alle premesse.