Art. 58 
 
 
                         Rilascio dei visti 
 
  1. L'ufficio consolare rilascia i visti d'ingresso  nel  territorio
della Repubblica ai cittadini stranieri che ne fanno una  motivata  e
documentata richiesta. Le condizioni ed i requisiti per  il  rilascio
di ciascuna tipologia di visto sono disciplinati da apposito  decreto
del Ministro degli affari esteri, adottato di concerto con gli  altri
dicasteri competenti. 
  2. Se non sussistono i  requisiti  previsti  per  il  rilascio  del
visto,  l'ufficio  consolare  comunica  per  iscritto  al   cittadino
straniero il diniego indicando, altresi', il  termine  e  l'autorita'
cui e' possibile ricorrere.