Art. 35 
 
 
           Nomina e revoca dell'amministratore giudiziario 
 
  1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro  previsto
dal capo I del titolo II il tribunale nomina il giudice delegato alla
procedura e un amministratore giudiziario. 
  2.  L'amministratore  giudiziario  e'  scelto  tra   gli   iscritti
nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. 
  3. Non possono essere nominate le  persone  nei  cui  confronti  il
provvedimento e' stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini  e
le persone con esse conviventi, ne' le persone condannate ad una pena
che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici  uffici  o
coloro cui sia stata irrogata una misura di  prevenzione.  Le  stesse
persone non possono, altresi', svolgere le funzioni di  ausiliario  o
di collaboratore dell'amministratore giudiziario. 
  4.  Il   giudice   delegato   puo'   autorizzare   l'amministratore
giudiziario a farsi coadiuvare,  sotto  la  sua  responsabilita',  da
tecnici o da altri soggetti qualificati.  A  costoro  si  applica  il
divieto di cui al comma 3. 
  5. L'amministratore giudiziario riveste la  qualifica  di  pubblico
ufficiale e deve adempiere  con  diligenza  ai  compiti  del  proprio
ufficio. Egli  ha  il  compito  di  provvedere  alla  custodia,  alla
conservazione e all'amministrazione dei beni  sequestrati  nel  corso
dell'intero  procedimento,  anche  al  fine   di   incrementare,   se
possibile, la redditivita' dei beni medesimi. 
  6. L'amministratore giudiziario deve segnalare al giudice  delegato
l'esistenza di altri beni che potrebbero formare oggetto di sequestro
di cui sia venuto a conoscenza nel corso della sua gestione. 
  7. In caso di grave irregolarita' o di incapacita' il tribunale, su
proposta  del  giudice  delegato,  dell'Agenzia  o  d'ufficio,   puo'
disporre in ogni tempo  la  revoca  dell'amministratore  giudiziario,
previa  audizione  dello  stesso.  Nei   confronti   dei   coadiutori
dell'Agenzia la revoca e' disposta dalla medesima Agenzia. 
  8.  L'amministratore  giudiziario  che,  anche  nel   corso   della
procedura, cessa dal  suo  incarico,  deve  rendere  il  conto  della
gestione. 
  9.   Nel   caso   di   trasferimento   fuori    della    residenza,
all'amministratore giudiziario spetta il trattamento  previsto  dalle
disposizioni vigenti per i dirigenti di seconda fascia dello Stato.