Art. 36 
 
 
              Relazione dell'amministratore giudiziario 
 
  1. L'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato, entro
trenta giorni dalla nomina, una relazione particolareggiata dei  beni
sequestrati. La relazione contiene: 
  a) l'indicazione, lo stato e la consistenza dei singoli beni ovvero
delle singole aziende; 
  b)  il  presumibile  valore  di  mercato  dei  beni  quale  stimato
dall'amministratore stesso; 
  c) gli eventuali diritti di terzi sui beni sequestrati; 
  d)  in  caso  di  sequestro  di  beni   organizzati   in   azienda,
l'indicazione  della   documentazione   reperita   e   le   eventuali
difformita' tra gli elementi dell'inventario e quelli delle scritture
contabili; 
  e) l'indicazione delle forme di gestione piu' idonee  e  redditizie
dei beni. In particolare, nel caso di sequestro di  beni  organizzati
in  azienda  o  di  partecipazioni  societarie  che   assicurino   le
maggioranze  previste  dall'articolo  2359  del  codice  civile,   la
relazione contiene  una  dettagliata  analisi  sulla  sussistenza  di
concrete possibilita' di prosecuzione o  di  ripresa  dell'attivita',
tenuto conto del grado  di  caratterizzazione  della  stessa  con  il
proposto ed i suoi familiari, della natura dell'attivita' esercitata,
delle modalita' e dell'ambiente in cui e' svolta, della forza  lavoro
occupata, della capacita' produttiva e del mercato di riferimento. 
  2. La relazione di  cui  al  comma  1  indica  anche  le  eventuali
difformita' tra quanto oggetto della misura e quanto appreso, nonche'
l'esistenza di altri beni che potrebbero essere oggetto di sequestro,
di cui l'amministratore giudiziario sia venuto a conoscenza. 
  3. Ove ricorrano giustificati motivi, il termine  per  il  deposito
della relazione puo' essere prorogato dal giudice  delegato  per  non
piu' di novanta giorni. Successivamente l'amministratore  giudiziario
redige,  con  la  frequenza  stabilita  dal  giudice,  una  relazione
periodica  sull'amministrazione,  che  trasmette  anche  all'Agenzia,
esibendo, ove richiesto, i relativi documenti giustificativi. 
  4. In caso di  contestazioni  sulla  stima  dei  beni,  il  giudice
delegato nomina un  perito,  che  procede  alla  stima  dei  beni  in
contraddittorio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dettate dal codice di procedura penale in materia di perizia. 
 
          Note all'art. 36: 
              - Si riporta il testo dell'art. 2359 del codice civile: 
              "Art. 2359.Societa' controllate e societa' collegate. 
              Sono considerate societa' controllate: 
              1) le societa' in cui un'altra societa'  dispone  della
          maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 
              2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti
          sufficienti   per   esercitare    un'influenza    dominante
          nell'assemblea ordinaria; 
              3) le societa' che sono sotto  influenza  dominante  di
          un'altra  societa'  in  virtu'   di   particolari   vincoli
          contrattuali con essa. 
              Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del  primo
          comma si  computano  anche  i  voti  spettanti  a  societa'
          controllate, a societa' fiduciarie e a persona  interposta:
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi. 
              Sono considerate  collegate  le  societa'  sulle  quali
          un'altra   societa'   esercita    un'influenza    notevole.
          L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
          essere esercitato almeno  un  quinto  dei  voti  ovvero  un
          decimo  se  la  societa'  ha  azioni  quotate  in   mercati
          regolamentati.".