Art. 37 
 
 
               Compiti dell'amministratore giudiziario 
 
  1. L'amministratore giudiziario,  fermo  restando  quanto  previsto
dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile, tiene un  registro,
preventivamente vidimato dal giudice  delegato  alla  procedura,  sul
quale  annota  tempestivamente  le  operazioni  relative   alla   sua
amministrazione secondo i criteri stabiliti al comma 6.  Con  decreto
emanato dal Ministro della giustizia, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabilite le norme per la  tenuta
del registro. 
  2. Nel caso di sequestro  di  azienda  l'amministratore  prende  in
consegna le scritture contabili e i libri sociali, sui  quali  devono
essere annotati gli estremi del provvedimento di sequestro. 
  3. Le  somme  apprese,  riscosse  o  ricevute  a  qualsiasi  titolo
dall'amministratore giudiziario  in  tale  qualita',  escluse  quelle
derivanti dalla gestione  di  aziende,  affluiscono  al  Fondo  unico
giustizia di cui all'articolo 61,  comma  23,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133. 
  4. Le somme di cui al comma 3 sono intestate  alla  procedura  e  i
relativi prelievi possono essere  effettuati  nei  limiti  e  con  le
modalita' stabilite dal giudice delegato. 
  5. L'amministratore  giudiziario  tiene  contabilita'  separata  in
relazione  ai  vari  soggetti  o   enti   proposti;   tiene   inoltre
contabilita' separata della gestione e delle  eventuali  vendite  dei
singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale ed ipoteca e dei
singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e  privilegio
speciale. Egli annota analiticamente in ciascun conto le entrate e le
uscite di carattere specifico e  la  quota  di  quelle  di  carattere
generale imputabili a ciascun  bene  o  gruppo  di  beni  secondo  un
criterio proporzionale. Conserva altresi' i documenti comprovanti  le
operazioni effettuate e riporta analiticamente le operazioni medesime
nelle relazioni periodiche presentate ai sensi dell'articolo 36. 
 
          Note all'art. 37: 
              - Si riporta il testo dell'art. 2214 del codice civile: 
              "Art.  2214.Libri   obbligatori   e   altre   scritture
          contabili. 
              L'imprenditore che  esercita  un'attivita'  commerciale
          deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari. 
              Deve altresi'  tenere  le  altre  scritture  che  siano
          richieste dalla natura e dalle  dimensioni  dell'impresa  e
          conservare ordinatamente per ciascun affare  gli  originali
          delle lettere, dei telegrammi  e  delle  fatture  ricevute,
          nonche' le copie delle  lettere,  dei  telegrammi  e  delle
          fatture spedite. 
              Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai
          piccoli imprenditori.". 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  61,  comma  23  del
          decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni  urgenti
          per  lo  sviluppo   economico,   la   semplificazione,   la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione tributaria.) convertito, con modificazioni,
          dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: 
              "Art. 61. Ulteriori misure di riduzione della spesa  ed
          abolizione della quota di partecipazione al  costo  per  le
          prestazioni di assistenza specialistica. 
              1 - 22 (omissis); 
              23. Le  somme  di  denaro  sequestrate  nell'ambito  di
          procedimenti penali  o  per  l'applicazione  di  misure  di
          prevenzione di cui alla legge 31 maggio  1965,  n.  575,  e
          successive modificazioni,  o  di  irrogazione  di  sanzioni
          amministrative, anche  di  cui  al  decreto  legislativo  8
          giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un  unico  fondo.  Allo
          stesso fondo affluiscono altresi' i proventi derivanti  dai
          beni  confiscati  nell'ambito   di   procedimenti   penali,
          amministrativi  o   per   l'applicazione   di   misure   di
          prevenzione di cui alla legge 31 maggio  1965,  n.  575,  e
          successive modificazioni, nonche' alla  legge  27  dicembre
          1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione
          di  sanzioni  amministrative,  anche  di  cui  al   decreto
          legislativo  8  giugno   2001,   n.   231,   e   successive
          modificazioni. Per la gestione delle predette risorse  puo'
          essere utilizzata la societa' di cui all' art. 1, comma 367
          della legge 24 dicembre  2007,  n.  244.  Con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro della giustizia e con  il  Ministro  dell'interno,
          sono adottate le disposizioni di  attuazione  del  presente
          comma. 
              24 - 27 (omissis).".