Art. 38 
 
 
                        Compiti dell'Agenzia 
 
  1. Fino al decreto di confisca di primo  grado  l'Agenzia  coadiuva
l'amministratore giudiziario sotto la direzione del giudice delegato.
A tal fine l'Agenzia propone  al  tribunale  l'adozione  di  tutti  i
provvedimenti necessari per la migliore  utilizzazione  del  bene  in
vista della sua destinazione o assegnazione. L'Agenzia puo'  chiedere
al  tribunale  la  revoca  o  la  modifica   dei   provvedimenti   di
amministrazione adottati dal giudice delegato quando ritenga che essi
possono recare pregiudizio alla destinazione o  all'assegnazione  del
bene. 
  2. All'Agenzia sono comunicati per via telematica  i  provvedimenti
di modifica o revoca del sequestro  e  quelli  di  autorizzazione  al
compimento di atti di amministrazione straordinaria. 
  3. Dopo il decreto di confisca di  primo  grado,  l'amministrazione
dei beni e' conferita all'Agenzia, la quale  puo'  farsi  coadiuvare,
sotto la propria responsabilita', da  tecnici  o  da  altri  soggetti
qualificati,   retribuiti   secondo   le   modalita'   previste   per
l'amministratore giudiziario.  L'Agenzia  comunica  al  tribunale  il
provvedimento di conferimento  dell'incarico.  L'incarico  ha  durata
annuale, salvo che non intervenga revoca espressa, ed e'  rinnovabile
tacitamente.  L'incarico  puo'  essere  conferito  all'amministratore
giudiziario gia' nominato dal tribunale. 
  4. In caso di mancato conferimento dell'incarico all'amministratore
giudiziario gia' nominato, il tribunale provvede agli adempimenti  di
cui all'articolo 42 e all'approvazione del rendiconto della gestione. 
  5. Entro sei mesi dal decreto di confisca di primo grado,  al  fine
di facilitare le richieste di utilizzo da parte degli aventi diritto,
l'Agenzia pubblica  nel  proprio  sito  internet  l'elenco  dei  beni
immobili oggetto del provvedimento. 
  6. L'Agenzia promuove le intese  con  l'autorita'  giudiziaria  per
assicurare, attraverso criteri di  trasparenza,  la  rotazione  degli
incarichi degli  amministratori,  la  corrispondenza  tra  i  profili
professionali e  i  beni  sequestrati,  nonche'  la  pubblicita'  dei
compensi percepiti, secondo modalita' stabilite con  decreto  emanato
dal Ministro dell'interno e dal Ministro della giustizia. 
  7. Salvo  che  sia  diversamente  stabilito,  le  disposizioni  del
presente decreto relative all'amministratore giudiziario si applicano
anche all'Agenzia, nei limiti delle competenze alla stessa attribuite
ai sensi del comma 3.