Art. 59 
 
 
 Extragettito IVA per le societa' di progetto per le opere portuali 
 
  1. All'articolo 18 della legge  12  novembre  2011,  n.  183,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: "Unione Europea," sono
inserite le seguenti  parole:  "nonche',  limitatamente  alle  grandi
infrastrutture portuali, per un periodo non superiore ai 15 anni,  il
25% dell'incremento  del  gettito  di  imposta  sul  valore  aggiunto
relativa    alle    operazioni    di    importazione    riconducibili
all'infrastruttura oggetto dell'intervento"; 
    b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 
  " 2-bis. L'incremento del gettito IVA, di cui al comma  1,  lettera
b) su cui calcolare la quota del 25 per  cento,  e'  determinato  per
ciascun anno di esercizio dell'infrastruttura: 
    a) in relazione a progetti di  nuove  infrastrutture,  in  misura
pari all'ammontare delle riscossioni dell'IVA registrato nel medesimo
anno; 
    b) in relazione a progetti di ampliamento ovvero potenziamento di
infrastrutture  esistenti,  in  misura  pari  alla   differenza   tra
l'ammontare delle riscossioni dell'IVA registrato nel medesimo anno e
la media delle riscossioni  conseguite  nel  triennio  immediatamente
precedente  l'entrata  in   esercizio   dell'infrastruttura   oggetto
dell'intervento. 
  2-ter. Gli incrementi di gettito di cui al  comma  1,  lettera  b),
registrati nei vari porti, per poter essere accertati  devono  essere
stati realizzati, nel loro importo complessivo, anche con riferimento
all'intero sistema portuale. 
  2-quater. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, sono stabilite le modalita'  di  accertamento,  calcolo  e
determinazione dell'incremento di gettito di cui  ai  commi  2-bis  e
2-ter, di corresponsione  della  quota  di  incremento  del  predetto
gettito alla societa' di progetto, nonche'  ogni  altra  disposizione
attuativa della  disposizione  di  cui  ai  predetti  commi  2-bis  e
2-ter.".