Art. 60 
 
 
               Regime doganale delle unita' da diporto 
 
  1. All'articolo 36 del decreto del Presidente della  Repubblica  23
gennaio 1973, n. 43, il quarto comma e' sostituito dal seguente:  "Le
navi, ad esclusione di quelle da diporto, e gli aeromobili  costruiti
all'estero o provenienti da bandiera estera si intendono destinati al
consumo  nel  territorio  doganale  quando  vengono  iscritti   nelle
matricole o nei registri di cui rispettivamente agli articoli  146  e
753 del codice della navigazione; le navi, ad esclusione di quelle da
diporto, e gli aeromobili nazionali e nazionalizzati, iscritti  nelle
matricole o nei registri predetti, si intendono destinati al  consumo
fuori  del  territorio  doganale  quando  vengono  cancellati   dalle
matricole o dai registri stessi per uno dei motivi indicati nel primo
comma, lettere c) e d), rispettivamente degli articoli 163 e 762  del
codice medesimo." 
  2. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2005,
n. 171, dopo le parole: "Unione europea" sono inserite  le  seguenti:
"o extraeuropei".