Art. 61 
 
 
           Anticipo recupero accise per autotrasportatori 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica  9  giugno  2000,  n.
277, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 3: 
      1) al comma 1, le parole "entro il 30  giugno  successivo  alla
scadenza di ciascun anno solare" sono sostituite dalle  seguenti:  "a
pena di decadenza, entro il mese successivo alla scadenza di  ciascun
trimestre solare"; 
      2) al comma 6, le  parole  "dell'anno"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "del periodo"; 
    b) all'articolo 4, comma 3, le parole "entro l'anno solare in cui
e' sorto" sono sostituite  dalle  seguenti:  "entro  il  31  dicembre
dell'anno solare successivo a quello in cui e' sorto". 
  2 . A partire dall'anno 2012 al credito di imposta riconosciuto con
le modalita' e con gli effetti di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 giugno 2000, n. 277 non si applica  il  limite  previsto
dall'articolo 1, comma 53 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
  3 . Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dal  comma  1
l'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  33,  comma  10  della
legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilita' 2012) e'  ridotta
di 26,4 milioni di euro. 
  4. In tutti i casi nei  quali  disposizioni  di  legge  determinano
aumenti dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante  il
maggior onere conseguente all'aumento  dell'aliquota  di  accisa  sul
gasolio usato come carburante e' sempre rimborsato, con le  modalita'
previste dall'articolo 6, comma  2,  primo  e  secondo  periodo,  del
decreto legislativo  2  febbraio  2007,  n.  26,  nei  confronti  dei
soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti
le  attivita'  di  trasporto  merci  con  veicoli  di  massa  massima
complessiva pari o  superiore  a  7,5  tonnellate,  e  comma  2,  del
decreto-legge   28   dicembre   2001,   n.   452,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002,  n.  16.  Coerentemente,
all'articolo 33  della  legge  12  novembre  2011,  n.  183,  recante
"Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (Legge di stabilita' 2012)" sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) nel comma 30 le  parole  "sulla  benzina  senza  piombo"  sono
sostituite dalle seguenti: "sulla benzina con piombo" 
    b) dopo il comma 30 sono inseriti i seguenti commi: 
  "30-bis) All'aumento  di  accisa  sulle  benzine  disposto  con  il
provvedimento di cui al comma precedente, non si  applica  l'articolo
1, comma 154, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
  30-ter) Il maggior onere conseguente all'aumento, disposto  con  il
provvedimento di cui al comma 30, dell'aliquota di accisa sul gasolio
usato come  carburante  e'  rimborsato,  con  le  modalita'  previste
dall'articolo 6, comma  2,  primo  e  secondo  periodo,  del  decreto
legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, nei confronti dei soggetti di cui
all'articolo 5, comma 1, limitatamente agli esercenti le attivita' di
trasporto merci con veicoli  di  massa  massima  complessiva  pari  o
superiore a 7,5 tonnellate, e comma 2, del decreto legge 28  dicembre
2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2002, n. 16."