Art. 67 
 
 
           Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca 
 
  1. L'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.  226  e'
sostituito dal seguente: 
  "Art. 5 
  1. Il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali
puo' stipulare con le Associazioni nazionali di categoria ovvero  con
Consorzi dalle stesse istituiti, convenzioni per  lo  svolgimento  di
una o piu' delle seguenti attivita': 
    a)  promozione  delle  attivita'  produttive  nell'ambito   degli
ecosistemi   acquatici   attraverso    l'utilizzo    di    tecnologie
ecosostenibili; 
    b) promozione di azioni  finalizzate  alla  tutela  dell'ambiente
marino e costiero; 
    c) tutela e valorizzazione delle  tradizioni  alimentari  locali,
dei prodotti  tipici,  biologici  e  di  qualita',  anche  attraverso
l'istituzione di consorzi  volontari  per  la  tutela  del  pesce  di
qualita', anche in forma di Organizzazioni di produttori; 
    d) attuazione dei sistemi di controllo e di tracciabilita'  delle
filiere agroalimentare ittiche; 
    e) agevolazioni per l'accesso al credito  per  le  imprese  della
pesca e dell'acquacoltura; 
    f) riduzione dei tempi procedurali e delle attivita'  documentali
nel quadro della semplificazione amministrativa e  del  miglioramento
dei  rapporti  fra  gli  operatori  del   settore   e   la   pubblica
amministrazione,  in  conformita'  ai  principi  della   legislazione
vigente in materia; 
    g) assistenza tecnica alle imprese  di  pesca  nel  quadro  delle
azioni previste dalla politica  comune  della  pesca  (PCP)  e  degli
affari marittimi. 
  2. Le Convenzioni di cui al comma 1 sono finanziate a valere e  nei
limiti delle risorse della gestione stralcio, gia' Fondo centrale per
il credito peschereccio, istituita ai sensi dell'articolo  93,  comma
8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 4 giugno 2003."