Art. 48 
 
     Dematerializzazione di procedure in materia di universita' 
 
  1. Alla legge 2 agosto 1999, n. 264, dopo l'articolo 5, e' inserito
il seguente: 
  "Art. 5-bis. 1. Le procedure di iscrizione  alle  universita'  sono
effettuate  esclusivamente   per   via   telematica.   Il   Ministero
dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca   cura   la
costituzione  e  l'aggiornamento  di  un  portale  unico,  almeno  in
italiano e in inglese, tale da consentire il reperimento di ogni dato
utile per l'effettuazione della scelta da parte degli studenti. 
  2. A decorrere dall'anno accademico 2013-2014, la verbalizzazione e
la registrazione degli esiti degli esami, di profitto  e  di  laurea,
sostenuti dagli  studenti  universitari  avviene  esclusivamente  con
modalita' informatiche senza nuovi o maggiori oneri  a  carico  della
finanza pubblica. Le universita' adeguano conseguentemente  i  propri
regolamenti.". 
  2. All'attuazione del presente articolo si provvede con le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.