Art. 49 
 
 Misure di semplificazione e funzionamento in materia di universita' 
 
  1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 2: 
      1) al comma 1, lettera m),  secondo  periodo,  tra  la  parola:
"durata"  e  la  parola:  "quadriennale"  e'  inserita  la  seguente:
"massima"; 
      2) al comma 1, lettera p), le  parole:  "uno  effettivo  e  uno
supplente  scelti  dal  Ministero  tra  dirigenti  e  funzionari  del
Ministero stesso" sono sostituite dalle seguenti:  "uno  effettivo  e
uno    supplente    designati    dal    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca"; 
      3) al comma  9:  al  primo  periodo,  tra  le  parole:  "organi
collegiali" e: "delle universita'"  sono  inserite  le  seguenti:  "e
quelli monocratici elettivi"; 
    b) all'articolo 6: 
      1) al comma 4 le parole: ", nonche' compiti di  tutorato  e  di
didattica integrativa" sono soppresse; 
      2) al comma 12 il quinto periodo e' soppresso; 
    c) all'articolo 7: 
      1) al comma 3 il secondo periodo e' soppresso; 
      2) al comma 5 le parole: "corsi di laurea" sono soppresse; 
    d) all'articolo 10, comma 5, le parole: "trasmissione degli  atti
al consiglio di  amministrazione"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"avvio del procedimento stesso"; 
    e) all'articolo 12, comma 3, le  parole  da:  "individuate"  fino
alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:  "che  sono  gia'
inserite tra le  universita'  non  statali  legalmente  riconosciute,
subordinatamente  al  mantenimento   dei   requisiti   previsti   dai
provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettere a) e
b)"; 
    f) all'articolo 15, comma 1, terzo periodo, dopo le parole: "agli
articoli" e' inserita la seguente: "16,"; 
    g) all'articolo 16, comma 4, le parole: "dall'articolo  18"  sono
sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 18 e 24, commi 5 e 6"; 
    h) all'articolo 18: 
      1) al comma 1, lettera a), dopo  le  parole:  "procedimento  di
chiamata" sono inserite le seguenti: "sulla Gazzetta Ufficiale,"; 
      2) al comma 1, lettera b), dopo  le  parole:  "per  il  settore
concorsuale" sono inserite le seguenti: "ovvero per uno  dei  settori
concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore" e sono soppresse le
seguenti parole: "alla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge"; 
      3) al comma 3 le parole da: "di durata" e fino  alla  fine  del
comma sono sostituite dalle seguenti: "di importo  non  inferiore  al
costo  quindicennale  per  i  posti  di  professore  di  ruolo  e  di
ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera  b),  ovvero  di
importo e durata non inferiore a quella del contratto per i posti  di
ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a)"; 
      4) al comma 5, lettera e), sono soppresse le parole:  "a  tempo
indeterminato" e dopo  la  parola:  "universita'"  sono  aggiunte  le
seguenti: "e a soggetti esterni"; 
      5) al comma 5, lettera f), le parole: "da tali amministrazioni,
enti o imprese, purche'" sono soppresse; 
    i) all'articolo 21: 
      1) al comma 2  le  parole:  "valutazione  dei  risultati"  sono
sostituite dalle seguenti: "selezione e valutazione dei  progetti  di
ricerca"; 
      2) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  ",
purche' nell'elenco predetto sia  comunque  possibile  ottemperare  a
quanto previsto dal comma 1, secondo periodo. In  caso  contrario  si
procede a costituire un nuovo elenco con le modalita' di cui al comma
1.  L'elenco  ha  validita'  biennale  e  scaduto  tale  termine   e'
ricostituito con le modalita' di cui al comma 1."; 
      3) al comma 5 le parole: "tre componenti che durano  in  carica
tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "due componenti che  durano
in carica quattro anni"; 
    l) all'articolo 23, comma 1: 
      1) al primo periodo, dopo la parola: "oneroso" sono inserite le
seguenti: "di importo, coerente con i  parametri  stabiliti,  con  il
decreto  di  cui  al  comma  2",  dopo  le  parole:   "attivita'   di
insegnamento" sono inserite le seguenti: "di alta  qualificazione"  e
le parole da "che siano dipendenti" fino alla fine del  periodo  sono
soppresse; 
      2) il terzo periodo e' soppresso; 
    m) all'articolo 24: 
      1) al comma 2, lettera a), dopo  le  parole:  "pubblicita'  dei
bandi" sono inserite le seguenti: "sulla Gazzetta Ufficiale,"; 
      2) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: 
  "9-bis. Per tutto il periodo di durata  dei  contratti  di  cui  al
presente articolo, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche  sono
collocati,  senza  assegni  ne'   contribuzioni   previdenziali,   in
aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in  cui  tale
posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza."; 
    n) all'articolo 29: 
      1) al comma 9, dopo le  parole:  "della  presente  legge"  sono
inserite le seguenti: "e di cui all'articolo 1, comma 9, della  legge
4 novembre 2005, n. 230"; 
      2) al comma 11, lettera c), dopo la parola "commi" e'  inserita
la seguente: "7,". 
  2. All'articolo 4, comma 78, primo periodo, della legge 12 novembre
2011, n. 183, le parole da: "al medesimo" fino a: "decennio  e"  sono
soppresse. 
  3. Dalle disposizioni di cui al comma 2 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.