Art. 52 (L)
Tipo  di  strutture  e  norme tecniche (legge 3 febbraio 1974, n. 64,
                      articoli 1 e 32, comma 1)

  1.  In tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche
sia  private  debbono  essere  realizzate  in  osservanza delle norme
tecniche  riguardanti i vari elementi costruttivi fissate con decreti
del  Ministro  per  le  infrastrutture  e  i  trasporti,  sentito  il
Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici che si avvale anche della
collaborazione  del  Consiglio  nazionale  delle ricerche. Qualora le
norme  tecniche  riguardino  costruzioni  in  zone sismiche esse sono
adottate  di  concerto  con  il  Ministro  per l'interno. Dette norme
definiscono:
    a) i  criteri  generali tecnico-costruttivi per la progettazione,
esecuzione  e  collaudo  degli  edifici  in  muratura  e  per il loro
consolidamento;
    b) i  carichi  e  sovraccarichi  e  loro  combinazioni,  anche in
funzione  del tipo e delle modalita' costruttive e della destinazione
dell'opera,  nonche'  i criteri generali per la verifica di sicurezza
delle costruzioni;
    c) le  indagini  sui  terreni  e  sulle  rocce, la stabilita' dei
pendii   naturali   e   delle  scarpate,  i  criteri  generali  e  le
precisazioni  tecniche  per  la  progettazione, esecuzione e collaudo
delle  opere  di  sostegno delle terre e delle opere di fondazione; i
criteri  generali  e  le  precisazioni tecniche per la progettazione,
esecuzione   e  collaudo  di  opere  speciali,  quali  ponti,  dighe,
serbatoi,  tubazioni,  torri,  costruzioni  prefabbricate  in genere,
acquedotti, fognature;
    d) la protezione delle costruzioni dagli incendi.
  2.  Qualora  vengano usati sistemi costruttivi diversi da quelli in
muratura  o  con  ossatura  portante  in  cemento  armato  normale  e
precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali, per
edifici  con quattro o piu' piani entro e fuori terra, l'idoneita' di
tali  sistemi  deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata
dal  presidente  del  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici  su
conforme parere dello stesso Consiglio.
  3.  Le  norme  tecniche  di  cui  al presente articolo e i relativi
aggiornamenti  entrano  in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione
dei  rispettivi  decreti  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica
italiana.