Art. 52 (L)
Tipo di strutture e norme tecniche (legge 3 febbraio 1974, n. 64,
articoli 1 e 32, comma 1)
1. In tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche
sia private debbono essere realizzate in osservanza delle norme
tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi fissate con decreti
del Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il
Consiglio superiore dei lavori pubblici che si avvale anche della
collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche. Qualora le
norme tecniche riguardino costruzioni in zone sismiche esse sono
adottate di concerto con il Ministro per l'interno. Dette norme
definiscono:
a) i criteri generali tecnico-costruttivi per la progettazione,
esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro
consolidamento;
b) i carichi e sovraccarichi e loro combinazioni, anche in
funzione del tipo e delle modalita' costruttive e della destinazione
dell'opera, nonche' i criteri generali per la verifica di sicurezza
delle costruzioni;
c) le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilita' dei
pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le
precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo
delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione; i
criteri generali e le precisazioni tecniche per la progettazione,
esecuzione e collaudo di opere speciali, quali ponti, dighe,
serbatoi, tubazioni, torri, costruzioni prefabbricate in genere,
acquedotti, fognature;
d) la protezione delle costruzioni dagli incendi.
2. Qualora vengano usati sistemi costruttivi diversi da quelli in
muratura o con ossatura portante in cemento armato normale e
precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali, per
edifici con quattro o piu' piani entro e fuori terra, l'idoneita' di
tali sistemi deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata
dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su
conforme parere dello stesso Consiglio.
3. Le norme tecniche di cui al presente articolo e i relativi
aggiornamenti entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione
dei rispettivi decreti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.