Art. 54 (L)
Sistemi  costruttivi  (legge  2 febbraio 1974, n. 64, art. 5, art. 6,
       primo comma, art. 7, primo comma, art. 8, primo comma)

  1. Gli edifici possono essere costruiti con:
    a) struttura intelaiata in cemento armato normale o precompresso,
acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali;
    b) struttura a pannelli portanti;
    c) struttura in muratura;
    d) struttura in legname.
  2. Ai fini di questo testo unico si considerano:
    a) costruzioni  in  muratura,  quelle  nelle quali la muratura ha
funzione portante;
    b) strutture    a   pannelli   portanti,   quelle   formate   con
l'associazione di pannelli verticali prefabbricati (muri), di altezza
pari  ad un piano e di larghezza superiore ad un metro, resi solidali
a strutture orizzontali (solai) prefabbricate o costruite in opera;
    c) strutture  intelaiate,  quelle costituite da aste rettilinee o
curvilinee, comunque vincolate fra loro ed esternamente.