Art. 56 (L)
Edifici  con struttura a pannelli portanti (legge 3 febbraio 1974, n.
         64, art. 7, secondo, terzo, quarto e quinto comma)

  1.  Le  strutture  a  pannelli portanti devono essere realizzate in
calcestruzzo   pieno  od  alleggerito,  semplice,  armato  normale  o
precompresso, presentare giunzioni eseguite in opera con calcestruzzo
o   malta   cementizia,  ed  essere  irrigidite  da  controventamenti
opportuni,  costituiti  dagli stessi pannelli verticali sovrapposti o
da  lastre  in  calcestruzzo  realizzate in opera; i controventamenti
devono essere orientati almeno secondo due direzioni distinte.
  2.  Il  complesso scatolare costituito dai pannelli deve realizzare
un  organismo  statico  capace di assorbire le azioni sismiche di cui
all'articolo 85.
  3.  La  trasmissione delle azioni mutue tra i diversi elementi deve
essere assicurata da armature metalliche.
  4.  L'idoneita'  di tali sistemi costruttivi, anche in funzione del
grado  di  sismicita',  deve  essere  comprovata da una dichiarazione
rilasciata   dal   presidente  del  Consiglio  superiore  dei  lavori
pubblici, su conforme parere dello stesso Consiglio.