Art. 57 (L)
Edifici  con strutture intelaiate (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art.
 8, secondo periodo del primo comma, secondo, terzo e quarto comma)

  1.  Nelle  strutture  intelaiate  possono  essere compresi elementi
irrigidenti costituiti da:
    a) strutture reticolate in acciaio, calcestruzzo armato normale o
precompresso;
    b) elementi-parete  in  acciaio,  calcestruzzo  armato  normale o
precompresso.
  2.  Gli elementi irrigidenti devono essere opportunamente collegati
alle  intelaiature  della  costruzione  in modo che sia assicurata la
trasmissione delle azioni sismiche agli irrigidimenti stessi.
  3.  Il  complesso  resistente  deve essere proporzionato in modo da
assorbire  le  azioni  sismiche  definite dalle norme tecniche di cui
all'articolo 83.
  4.  Le  murature  di tamponamento delle strutture intelaiate devono
essere  efficacemente  collegate  alle  aste  della  struttura stessa
secondo   le  modalita'  specificate  dalle  norme  tecniche  di  cui
all'articolo 83.