Art. 58 (L)
Produzione  in  serie  in  stabilimenti  di manufatti in conglomerato
normale  e  precompresso  e  di manufatti complessi in metallo (legge
                  5 novembre 1971, n. 1086, art. 9)

  1.  Le  ditte  che  procedono  alla  costruzione  di  manufatti  in
conglomerato  armato normale o precompresso ed in metallo, fabbricati
in  serie  e  che assolvono alle funzioni indicate negli articoli 53,
comma   1  e  64,  comma  1,  hanno  l'obbligo  di  darne  preventiva
comunicazione  al  Servizio  tecnico  centrale  del  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti, con apposita relazione nella quale
debbono:
    a) descrivere  ciascun  tipo  di struttura indicando le possibili
applicazioni e fornire i calcoli relativi, con particolare riguardo a
quelli  riferentisi  a  tutto  il  comportamento  sotto carico fino a
fessurazione e rottura;
    b) precisare  le  caratteristiche  dei  materiali impiegati sulla
scorta   di   prove   eseguite  presso  uno  dei  laboratori  di  cui
all'articolo 59;
    c) indicare,  in modo particolareggiato, i metodi costruttivi e i
procedimenti seguiti per la esecuzione delle strutture;
    d) indicare  i  risultati  delle  prove  eseguite  presso uno dei
laboratori di cui all'articolo 59.
  2.  Tutti  gli  elementi  precompressi debbono essere chiaramente e
durevolmente  contrassegnati  onde  si  possa individuare la serie di
origine.
  3.  Per  le  ditte  che costruiscono manufatti complessi in metallo
fabbricati  in  serie, i quali assolvono alle funzioni indicate negli
articoli  53,  comma  1 e 64, comma 1, la relazione di cui al comma 1
del  presente  articolo  deve  descrivere  ciascun tipo di struttura,
indicando le possibili applicazioni e fornire i calcoli relativi.
  4.  Le  ditte  produttrici  di  tutti  i  manufatti di cui ai commi
precedenti  sono tenute a fornire tutte le prescrizioni relative alle
operazioni di trasporto e di montaggio dei loro manufatti.
  5.  La  responsabilita'  della  rispondenza  dei  prodotti rimane a
carico  della  ditta  produttrice,  che  e'  obbligata a corredare la
fornitura  con  i  disegni  del  manufatto  e l'indicazione delle sue
caratteristiche di impiego.
  6.  Il  progettista  delle  strutture e' responsabile dell'organico
inserimento  e della previsione di utilizzazione dei manufatti di cui
sopra nel progetto delle strutture dell'opera.