Art. 59 (L)
        Laboratori (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 20)

  1.   Agli   effetti  del  presente  testo  unico  sono  considerati
laboratori ufficiali:
    a) i  laboratori  degli  istituti  universitari dei politecnici e
delle facolta' di ingegneria e delle facolta' o istituti universitari
di architettura;
    b) il  laboratorio  di scienza delle costruzioni del centro studi
ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma);
  2.  Il  Ministro  per  le  infrastrutture e i trasporti, sentito il
Consiglio superiore dei lavori pubblici, puo' autorizzare con proprio
decreto,  ai  sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare
prove  su  materiali  da  costruzione, comprese quelle geotecniche su
terreni e rocce.
  3.  L'attivita'  dei  laboratori,  ai  fini  del  presente capo, e'
servizio di pubblica utilita'.