Art. 60 (L)
Emanazione  di  norme  tecniche (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art.
                                 21)

  1.  Il  Ministro  per  le  infrastrutture e i trasporti, sentito il
Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici che si avvale anche della
collaborazione  del  Consiglio  nazionale delle ricerche, predispone,
modifica  ed  aggiorna  le norme tecniche alle quali si uniformano le
costruzioni di cui al capo secondo.