Art. 60 (L)
Emanazione di norme tecniche (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art.
21)
1. Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il
Consiglio superiore dei lavori pubblici che si avvale anche della
collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche, predispone,
modifica ed aggiorna le norme tecniche alle quali si uniformano le
costruzioni di cui al capo secondo.