Art. 61 (L) Abitati da consolidare (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 2) 1. In tutti i territori comunali o loro parti, nei quali siano intervenuti od intervengano lo Stato o la regione per opere di consolidamento di abitato ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, nessuna opera e nessun lavoro, salvo quelli di manutenzione ordinaria o di rifinitura, possono essere eseguiti senza la preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione. 2. Le opere di consolidamento, nei casi di urgenza riconosciuta con ordinanza del competente ufficio tecnico regionale o comunale, possono eccezionalmente essere intraprese anche prima della predetta autorizzazione, la quale comunque dovra' essere richiesta nel termine di cinque giorni dall'inizio dei lavori.
Nota all'art. 61: - La legge 9 luglio 1908, n. 445, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 1908, n. 177, reca: "i provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria".