Art. 32 (L)
                 Determinazione del valore del bene
  1.  Salvi  gli specifici criteri previsti dalla legge, l'indennita'
di espropriazione e' determinata sulla base delle caratteristiche del
bene  al momento dell'accordo di cessione o alla data dell'emanazione
del  decreto  di  esproprio,  valutando  l'incidenza  dei  vincoli di
qualsiasi  natura non aventi natura espropriativa e senza considerare
gli  effetti  del vincolo preordinato all'esproprio e quelli connessi
alla  realizzazione  dell'eventuale opera prevista, anche nel caso di
espropriazione  di  un  diritto  diverso da quello di proprieta' o di
imposizione  di  una  servitu'.  (L)    2.  Il  valore  del  bene  e'
determinato senza tenere conto delle costruzioni, delle piantagioni e
delle  migliorie,  qualora  risulti,  avuto  riguardo al tempo in cui
furono  fatte e ad altre circostanze, che esse siano state realizzate
allo  scopo  di  conseguire  una  maggiore indennita'. Si considerano
realizzate  allo  scopo  di  conseguire  una  maggiore indennita', le
costruzioni, le piantagioni e le migliorie che siano state intraprese
sui  fondi soggetti ad esproprio dopo la comunicazione dell'avvio del
procedimento.  (L)    3. Il proprietario, a sue spese, puo' asportare
dal  bene  i  materiali  e  tutto  cio'  che  puo' essere tolto senza
pregiudizio dell'opera da realizzare. (L)