Art. 33 (L)
             Espropriazione parziale di un bene unitario
  1.  Nel  caso  di esproprio parziale di un bene unitario, il valore
della  parte  espropriata e' determinato tenendo conto della relativa
diminuzione  di valore. (L)   2. Se dall'esecuzione dell'opera deriva
un  vantaggio  immediato  e  speciale  alla parte non espropriata del
bene,  dalla  somma  relativa  al  valore  della parte espropriata e'
detratto l'importo corrispondente al medesimo vantaggio. (L)   3. Non
si  applica  la  riduzione  di  cui  al comma 2, qualora essa risulti
superiore  ad  un  quarto  della indennita' dovuta ed il proprietario
abbandoni   l'intero   bene.   L'espropriante   puo'   non  accettare
l'abbandono,  qualora  corrisponda  una  somma  non  inferiore ai tre
quarti  dell'indennita'  dovuta.  In  ogni  caso  l'indennita' dovuta
dall'espropriante  non puo' essere inferiore alla meta' di quella che
gli spetterebbe ai sensi del comma 1. (L)