Art. 34 (L)
                Soggetti aventi titolo all'indennita'
  1.  L'indennita'  di  esproprio  spetta al proprietario del bene da
espropriare  ovvero  all'enfiteuta,  se  ne sia anche possessore. (L)
  2.  Dopo la trascrizione del decreto di esproprio o dell'accordo di
cessione, tutti i diritti relativi al bene espropriato possono essere
fatti  valere esclusivamente sull'indennita'. (L)   3. L'espropriante
non e' tenuto ad intervenire nelle controversie tra il proprietario e
l'enfiteuta  e  non sopporta aumenti di spesa a causa del riparto tra
di loro dell'indennita'. (L)   4. Salvo quanto previsto dall'articolo
42,  il  titolare  di  un  diritto  reale o personale sul bene non ha
diritto  ad una indennita' aggiuntiva, puo' far valere il suo diritto
sull'indennita'  di  esproprio  e  puo'  proporre  l'opposizione alla
stima, ovvero intervenire nel giudizio promosso dal proprietario. (L)