Art. 35 (L)
                           Regime fiscale
  1. Si applica l'articolo 81, comma 1, lettera b), ultima parte, del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi, approvato col decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986, n. 917, qualora sia
corrisposta  a  chi  non eserciti una impresa commerciale una somma a
titolo  di  indennita'  di  esproprio,  ovvero  di  corrispettivo  di
cessione  volontaria  o  di  risarcimento  del danno per acquisizione
coattiva,  di  un terreno ove sia stata realizzata un'opera pubblica,
un  intervento di edilizia residenziale pubblica o una infrastruttura
urbana  all'interno  delle  zone  omogenee  di tipo A, B, C e D, come
definite  dagli  strumenti  urbanistici.  (L)    2.  Il  soggetto che
corrisponde  la  somma  opera  la ritenuta nella misura del venti per
cento,  a  titolo  di  imposta.  Con la dichiarazione dei redditi, il
contribuente  puo'  optare  per  la tassazione ordinaria, col computo
della  ritenuta  a  titolo  di acconto. (L).   3. Le disposizioni del
comma  2  si applicano anche quando il pagamento avvenga a seguito di
un  pignoramento  presso  terzi  e  della  conseguente  ordinanza  di
assegnazione.  (L)    4.  Le  modalita' di adempimento degli obblighi
previsti  nei  commi precedenti sono disciplinate con regolamento del
Ministro  delle  finanze.  (L)   5. Si applica l'articolo 28, secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  600,  per  il  versamento  della ritenuta, per gli obblighi della
dichiarazione  e  per le sanzioni da irrogare. (L)   6. Gli interessi
percepiti  per il ritardato pagamento della somma di cui al comma 1 e
l'indennita'   di  occupazione  costituiscono  reddito  imponibile  e
concorrono alla formazione dei redditi diversi. (L)
 
          Note all'art. 35:
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 81, comma 1, lettera
          b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
          1986,  n.  917  (Approvazione del testo unico delle imposte
          sui redditi):
              "1.  Sono  redditi diversi se non costituiscono redditi
          di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di
          arti  e  professioni o di imprese commerciali o da societa'
          in  nome  collettivo  e  in  accomandita  semplice,  ne' in
          relazione alla qualita' di lavoratore dipendente;
                a) (omissis);
                b) le  plusvalenze  realizzate  mediante  cessione  a
          titolo  oneroso  di beni immobili acquistati o costruiti da
          non  piu'  di  cinque  anni,  esclusi  quelli acquisiti per
          successione  o donazione e le unita' immobiliari urbane che
          per  la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto
          o  la  costruzione  e  la  cessione  sono  state adibite ad
          abitazione  principale  del  cedente  o dei suoi familiari,
          nonche',  in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito
          di  cessioni  a  titolo  oneroso di terreni suscettibili di
          utilizzazione    edificatoria    secondo    gli   strumenti
          urbanistici vigenti al momento della cessione".
              -  Si trascrive il testo vigente dell'art. 28, comma 2,
          del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973,   n.   600   (Disposizioni   comuni   in  materia  di
          accertamento delle imposte sui redditi):
              "2.  Le  regioni, le province, i comuni, gli altri enti
          pubblici  e privati devono operare una ritenuta del quattro
          per  cento  a  titolo di acconto delle imposte indicate nel
          comma  precedente  e  con obbligo di rivalsa sull'ammontare
          dei  contributi  corrisposti ad imprese, esclusi quelli per
          l'acquisto dei beni strumentali".