Art. 50. 
 
 
  I funzionari che dopo l'applicazione dei ruoli aperti, conservarono
il  titolo  di  vice-direttore  generale,   ispettore   generale   od
equiparato e vengano nominati al grado quinto, secondo  la  norma  di
cui al precedente art. 43, conseguono lo stipendio massimo del  grado
stesso. 
 
  Quelli di detti funzionari che non ottengano  la  nomina  al  grado
quinto o che appartengano a ruoli nei quali  il  grado  di  ispettore
generale non viene istituito, conseguono  lo  stipendio  massimo  del
grado sesto, oltre un assegno personale, utile a pensione, pari  alla
differenza dello stipendio massimo del grado  quinto  e  quello  loro
assegnato, e conservano il titolo e funzioni di cui all'art.  33  del
R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971.