Art. 50. I funzionari che dopo l'applicazione dei ruoli aperti, conservarono il titolo di vice-direttore generale, ispettore generale od equiparato e vengano nominati al grado quinto, secondo la norma di cui al precedente art. 43, conseguono lo stipendio massimo del grado stesso. Quelli di detti funzionari che non ottengano la nomina al grado quinto o che appartengano a ruoli nei quali il grado di ispettore generale non viene istituito, conseguono lo stipendio massimo del grado sesto, oltre un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza dello stipendio massimo del grado quinto e quello loro assegnato, e conservano il titolo e funzioni di cui all'art. 33 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1971.