Art. 50.
        (Disposizioni in materia di rottamazione di veicoli)

   1.  I  veicoli,  anche  registrati, giacenti presso le depositarie
autorizzate  a  seguito  dell'applicazione  di  misure di sequestro e
sanzioni  accessorie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992,
n.  285,  e  successive modificazioni, ovvero quelli non alienati per
mancanza  di  acquirenti, purche' immatricolati per la prima volta da
oltre  cinque  anni  e  privi di interesse storico e collezionistico,
comunque  custoditi da oltre due anni alla data del 31 dicembre 2001,
anche se non confiscati, sono rottamati o alienati.
   2.  Entro  novanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della
presente   legge,   lo   stesso   regolamento   governativo  previsto
dall'articolo 49, comma 1, provvede:

a) a  determinare  le  tariffe, forfettariamente individuate, in base
   alle  quali dovranno essere liquidate, in un quinquennio, le spese
   di  custodia,  in  deroga  alle tariffe di cui all'articolo 12 del
   decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571,
   tenendo comunque conto degli usi locali;
b) ad   individuare  il  procedimento  semplificato  e  le  modalita'
   attuative e operative dell'intervento previsto dal comma 1;
c) ad escludere che la prescrizione delle sanzioni o del diritto alla
   riscossione    delle   somme   dovute   a   titolo   di   sanzione
   amministrativa,  nonche'  il  mancato  recupero, nei confronti dei
   trasgressori,  delle  spese  di custodia determini responsabilita'
   contabile;
d) ad  esentare  dal  pagamento  di qualsiasi tributo o onere ai fini
   degli  adempimenti  relativi  alle  formalita'  di  radiazione dei
   veicoli,   le  operazioni  di  rottamazione  di  cui  al  presente
   articolo;
e) a  determinare  il contributo per la rottamazione dovuto ai centri
   di  raccolta  autorizzati, decurtandolo dalle spese di custodia di
   cui alla lettera a).
 
             Note all'art. 50:
                 -  Per l'argomento del decreto legislativo 30 aprile
          1992, n. 285, v. nelle note all'art. 49.
                 -  Si  riporta il testo dell'art. 12 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica 29 luglio 1982, n. 571 (Norme
          per  l'attuazione  degli  articoli  15, ultimo comma, e 17,
          penultimo  comma,  della  legge  24 novembre  1981, n. 689,
          concernente modifiche al sistema penale):
                 "Art.  12.  -  Salvo che la custodia sia affidata al
          soggetto  riconosciuto  responsabile  della violazione o ad
          uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligato, il
          custode,  nominato  ai  sensi  del  terzo comma dell'art. 7
          ovvero  del primo comma dell'art. 8, ha diritto al rimborso
          di tutte le spese sostenute per assicurare la conservazione
          delle cose sequestrate, che siano idoneamente documentate.
                 Il    custode    puo'   anche   essere   autorizzato
          dall'autorita'  indicata nel primo comma dell'art. 18 della
          legge ad avvalersi di ausiliari, quando cio' sia necessario
          per le operazioni connesse all'incarico affidatogli.
                 La  liquidazione  delle somme dovute al custode, ivi
          comprese  quelle sostenute per gli ausiliari, e' effettuata
          dall'autorita'  di  cui  al  primo comma dell'art. 18 della
          legge,  tenuto  conto  delle  tariffe  vigenti  e degli usi
          locali,  a  richiesta  del  custode  dopo  che sia divenuto
          inoppugnabile  il  provvedimento  che  dispone  la confisca
          ovvero  sia  stata  disposta  la  restituzione  delle  cose
          sequestrate, con provvedimento in duplice originale uno dei
          quali  e'  consegnato  all'interessato. La stessa autorita'
          puo' disporre, a richiesta del custode, acconti sulle somme
          dovute.
                 Le  somme  dovute  sono corrisposte dall'ufficio del
          registro  nell'ambito  della cui competenza territoriale e'
          situato l'ufficio al quale appartiene il pubblico ufficiale
          che  ha  eseguito  il  sequestro.  Si  osservano, in quanto
          applicabili,  le  disposizioni concernenti le anticipazioni
          delle  spese  di  giustizia  contenute  nel regolamento per
          l'amministrazione  del  patrimonio  e  per  la contabilita'
          generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio
          1929, n. 827, e successive modificazioni.
                 Il custode deve produrre all'ufficio che corrisponde
          le  somme  l'originale del provvedimento di liquidazione in
          suo possesso e rilasciare quietanza del pagamento ricevuto.
                 Qualora  venga  disposta  la restituzione delle cose
          sequestrate,  le  somme liquidate possono essere versate al
          custode  direttamente  dall'interessato  quando  questi sia
          tenuto al pagamento delle spese di custodia.
                 In   tal   caso   il   custode   rilascia  quietanza
          dell'avvenuto  pagamento  e  provvede  ad  informare  senza
          indugio  l'autorita' di cui al secondo comma, restituendole
          l'originale   del  provvedimento  di  liquidazione  in  suo
          possesso.".