Art. 50. (Disposizioni in materia di rottamazione di veicoli) 1. I veicoli, anche registrati, giacenti presso le depositarie autorizzate a seguito dell'applicazione di misure di sequestro e sanzioni accessorie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero quelli non alienati per mancanza di acquirenti, purche' immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni e privi di interesse storico e collezionistico, comunque custoditi da oltre due anni alla data del 31 dicembre 2001, anche se non confiscati, sono rottamati o alienati. 2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo stesso regolamento governativo previsto dall'articolo 49, comma 1, provvede: a) a determinare le tariffe, forfettariamente individuate, in base alle quali dovranno essere liquidate, in un quinquennio, le spese di custodia, in deroga alle tariffe di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, tenendo comunque conto degli usi locali; b) ad individuare il procedimento semplificato e le modalita' attuative e operative dell'intervento previsto dal comma 1; c) ad escludere che la prescrizione delle sanzioni o del diritto alla riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa, nonche' il mancato recupero, nei confronti dei trasgressori, delle spese di custodia determini responsabilita' contabile; d) ad esentare dal pagamento di qualsiasi tributo o onere ai fini degli adempimenti relativi alle formalita' di radiazione dei veicoli, le operazioni di rottamazione di cui al presente articolo; e) a determinare il contributo per la rottamazione dovuto ai centri di raccolta autorizzati, decurtandolo dalle spese di custodia di cui alla lettera a).
Note all'art. 50: - Per l'argomento del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, v. nelle note all'art. 49. - Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571 (Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale): "Art. 12. - Salvo che la custodia sia affidata al soggetto riconosciuto responsabile della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligato, il custode, nominato ai sensi del terzo comma dell'art. 7 ovvero del primo comma dell'art. 8, ha diritto al rimborso di tutte le spese sostenute per assicurare la conservazione delle cose sequestrate, che siano idoneamente documentate. Il custode puo' anche essere autorizzato dall'autorita' indicata nel primo comma dell'art. 18 della legge ad avvalersi di ausiliari, quando cio' sia necessario per le operazioni connesse all'incarico affidatogli. La liquidazione delle somme dovute al custode, ivi comprese quelle sostenute per gli ausiliari, e' effettuata dall'autorita' di cui al primo comma dell'art. 18 della legge, tenuto conto delle tariffe vigenti e degli usi locali, a richiesta del custode dopo che sia divenuto inoppugnabile il provvedimento che dispone la confisca ovvero sia stata disposta la restituzione delle cose sequestrate, con provvedimento in duplice originale uno dei quali e' consegnato all'interessato. La stessa autorita' puo' disporre, a richiesta del custode, acconti sulle somme dovute. Le somme dovute sono corrisposte dall'ufficio del registro nell'ambito della cui competenza territoriale e' situato l'ufficio al quale appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni concernenti le anticipazioni delle spese di giustizia contenute nel regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1929, n. 827, e successive modificazioni. Il custode deve produrre all'ufficio che corrisponde le somme l'originale del provvedimento di liquidazione in suo possesso e rilasciare quietanza del pagamento ricevuto. Qualora venga disposta la restituzione delle cose sequestrate, le somme liquidate possono essere versate al custode direttamente dall'interessato quando questi sia tenuto al pagamento delle spese di custodia. In tal caso il custode rilascia quietanza dell'avvenuto pagamento e provvede ad informare senza indugio l'autorita' di cui al secondo comma, restituendole l'originale del provvedimento di liquidazione in suo possesso.".