Art. 51.
  (Fondi per le vittime dell'estorsione, dell'usura e della mafia)

   1.  Dopo  l'articolo  18  della  legge 23 febbraio 1999, n. 44, e'
inserito il seguente:
   "Art.   18-bis.   -  (Diritto  di  surroga).  -  1.  Il  Fondo  di
solidarieta'   per  le  vittime  delle  richieste  estorsive  di  cui
all'articolo  18 e' unificato al Fondo di solidarieta' per le vittime
dell'usura di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e
successive  modificazioni.  Tale  Fondo unificato e' surrogato quanto
alle  somme  corrisposta agli aventi titolo, nei diritti dei medesimi
verso i responsabili dei danni di cui alla presente legge.
   2.  Il  diritto  di  surroga  di  cui al comma 1 e' esercitato dal
concessionario di cui all'articolo 19, comma 4.
   3.  Le  somme  recuperate  attraverso la surroga di ognuno dei due
Fondi  unificati  ai  sensi  del  presente  articolo sono versate dal
concessionario  in  conto entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate  sul  capitolo  di  spesa  dello  stato di previsione del
Ministero  dell'interno,  riguardante il Fondo di solidarieta' per le
vittime delle richieste estorsive e dell'usura".
   2.  All'articolo 6, comma 4, della legge 22 dicembre 1999, n. 512,
e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo: "Le somme recuperate
attraverso  la  surroga  sono  versate  dal  concessionario  in conto
entrata del bilancia dello Stato, per essere riassegnate sul capitolo
di  spesa  dello  stato  di  previsione  del  Ministero dell'interno,
riguardante  il  Fondo  di rotazione per la solidarieta' alle vittime
dei reati di tipo mafioso".
 
             Note all'art. 51:
                 -  Si riporta il testo degli articoli 18 e 19, comma
          4,  della  legge  23 febbraio  1999,  n.  44  (Disposizioni
          concernenti  il  Fondo di solidarieta' per le vittime delle
          richieste estorsive e dell'usura):
                 "Art. 18 (Fondo di solidarieta' per le vittime delle
          richieste  estorsive)  - 1. E istituito presso il Ministero
          dell'interno  il Fondo di solidarieta' per le vittime delle
          richieste estorsive. Il Fondo e' alimentato da:
                   a) un  contributo,  determinato ai sensi del comma
          2,  sui  premi  assicurativi, raccolti nel territorio dello
          Stato,  nei  rami incendio, responsabilita' civile diversi,
          auto   rischi   diversi  e  furto,  relativi  ai  contratti
          stipulati a decorrere dal 1º gennaio 1990;
                   b) un  contributo  dello Stato determinato secondo
          modalita'  individuate  dalla  legge, nel limite massimo di
          lire   80 miliardi,  iscritto  nello  stato  di  previsione
          dell'entrata,  unita'  previsionale  di  base 1.1.11.1, del
          bilancio   di   previsione   dello  Stato  per  il  1998  e
          corrispondenti proiezioni per gli anni 1999 e 2000;
                   c) una  quota  pari  alla  meta' dell'importo, per
          ciascun  anno,  delle  somme  di denaro confiscate ai sensi
          della   legge   31 maggio   1965,   n.  575,  e  successive
          modificazioni,   nonche'   una   quota  pari  ad  un  terzo
          dell'importo  del ricavato, per ciascun anno, delle vendite
          disposte  a norma dell'art. 2-undecies della suddetta legge
          n.  575  del 1965, relative ai beni mobili o immobili ed ai
          beni  costituiti  in  azienda  confiscati  ai  sensi  della
          medesima legge n. 575 del 1965.
                 2. La misura percentuale prevista dall'art. 6, comma
          2,  del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge 18 febbraio 1992, n. 172,
          puo'  essere  rideterminata, in relazione alle esigenze del
          Fondo,  con  decreto del Ministro dell'interno, di concerto
          con   il   Ministro   del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica e con il Ministro dell'industria,
          del commercio e dell'artigianato.
                 3. Con   decreto   del   Ministro  dell'interno,  di
          concerto  con  il Ministro del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica e con il Ministro dell'industria,
          del  commercio  e dell'artigianato, sono emanate, entro sei
          mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
          le  norme  regolamentari  necessarie  per  l'attuazione  di
          quanto disposto dal comma 1, lettera a).".
                 "Art.  19  (Comitato  di solidarieta' per le vittime
          dell'estorsione e dell'usura). - 1--3. (omissis).
                 4. A  decorrere  dalla data di entrata in vigore del
          regolamento previsto dall'art. 21, la gestione del Fondo di
          solidarieta'  per  le  vittime  delle  richieste estorsive,
          istituito dall'art. 18 della presente legge, e del Fondo di
          solidarieta' per le vittime dell'usura, istituito dall'art.
          14,   comma  1,  della  legge  7 marzo  1996,  n.  108,  e'
          attribuita  alla  CONSAP,  che  vi  provvede  per conto del
          Ministero    dell'interno    sulla    base    di   apposita
          concessione.".
                 -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  14 della legge
          7 marzo  1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura), e
          successive modificazioni:
                 "Art.  14.  -  1. a'  istituito presso l'ufficio del
          Commissario  straordinario del Governo per il coordinamento
          delle  iniziative anti-racket il "Fondo di solidarieta' per
          le vittime dell'usura".
                 2. Il  Fondo provvede alla erogazione di mutui senza
          interesse  di  durata non superiore al decennio a favore di
          soggetti    che   esercitano   attivita'   imprenditoriale,
          commerciale,  artigianale  o comunque economica, ovvero una
          libera  arte  o  professione,  i quali dichiarino di essere
          vittime  del  delitto di usura e risultino parti offese nel
          relativo procedimento penale. Il Fondo e' surrogato, quanto
          all'importo  dell'interesse  e  limitatamente a questo, nei
          diritti  della  persona offesa verso l'autore del reato. La
          concessione del mutuo e' esente da oneri fiscali.
                 3. Il  mutuo  non  puo'  essere  concesso  prima del
          decreto  che dispone il giudizio nel procedimento di cui al
          comma  2.  Tuttavia,  prima  di  tale  momento, puo' essere
          concessa,  previo parere favorevole del pubblico ministero,
          un'anticipazione non superiore al 50 per cento dell'importo
          erogabile  a titolo di mutuo quando ricorrono situazioni di
          urgenza  specificamente  documentate;  l'anticipazione puo'
          essere erogata trascorsi sei mesi dalla presentazione della
          denuncia  ovvero  dalla  iscrizione  dell'indagato  per  il
          delitto di usura nel registro delle notizie di reato, se il
          procedimento penale di cui al comma 2 e' ancora in corso.
                 4. L'importo  del  mutuo  e'  commisurato  al  danno
          subito dalla vittima del delitto di usura per effetto degli
          interessi   e  degli  altri  vantaggi  usurari  corrisposti
          all'autore  del  reato.  Il  Fondo  puo' erogare un importo
          maggiore   quando,  per  le  caratteristiche  del  prestito
          usurario,   le  sue  modalita'  di  riscossione  o  la  sua
          riferibilita'  a  organizzazioni  criminali,  sono derivati
          alla vittima del delitto di usura ulteriori rilevanti danni
          per perdite o mancati guadagni.
                 5. La  domanda  di concessione del mutuo deve essere
          presentata al Fondo entro il termine di sei mesi dalla data
          in  cui  la  persona  offesa  ha  notizia dell'inizio delle
          indagini   per  il  delitto  di  usura.  Essa  deve  essere
          corredata  da  un  piano  di  investimento e utilizzo delle
          somme    richieste   che   risponda   alla   finalita'   di
          reinserimento  della  vittima  del  delitto  di usura nella
          economia  legale.  In nessun caso le somme erogate a titolo
          di  mutuo  o di anticipazione possono essere utilizzate per
          pagamenti  a titolo di interessi o di rimborso del capitale
          o a qualsiasi altro titolo in favore dell'autore del reato.
                 6. La   concessione  del  mutuo  e'  deliberata  dal
          Commissario  straordinario del Governo per il coordinamento
          delle  iniziative  anti-racket sulla base della istruttoria
          operata  dal  comitato  di  cui  all'art.  5,  comma  2 del
          decreto-legge  31 dicembre  1991,  n.  419, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  18 febbraio  1992, n. 172. Il
          Commissario  straordinario  puo'  procedere alla erogazione
          della   provvisionale   anche  senza  il  parere  di  detto
          comitato. Puo' altresi' valersi di consulenti.
                 7. I  mutui  di cui al presente articolo non possono
          essere  concessi  a  favore  di  soggetti condannati per il
          reato  di  usura  o  sottoposti  a  misure  di  prevenzione
          personale.  Nei  confronti  di soggetti indagati o imputati
          per  detto  reato  ovvero  proposti  per  dette  misure, la
          concessione   del  mutuo  e'  sospesa  fino  all'esito  dei
          relativi   procedimenti.   La   concessione  dei  mutui  e'
          subordinata altresi' al verificarsi delle condizioni di cui
          all'art.   1,   comma   2,  lettere  c)  e  d)  del  citato
          decreto-legge n. 419 del 1991.
                 8. I  soggetti  indicati  nel  comma 2  sono esclusi
          dalla  concessione del mutuo se nel procedimento penale per
          il  delitto  di  usura  in  cui  sono  parti  offese, ed in
          relazione  al  quale  hanno  proposto  la domanda di mutuo,
          hanno  reso dichiarazioni false o reticenti. Qualora per le
          dichiarazioni  false  o reticenti sia in corso procedimento
          penale,  la concessione del mutuo e' sospesa fino all'esito
          di tale procedimento.
                 9. Il Fondo procede alla revoca dei provvedimenti di
          erogazione  del  mutuo e della provvisionale ed al recupero
          delle somme gia' erogate nei casi seguenti:
                   a) se  il  procedimento  penale  per il delitto di
          usura  in  relazione  al  quale il mutuo o la provvisionale
          sono  stati  concessi  si  conclude  con  provvedimento  di
          archiviazione ovvero con sentenza di non luogo a procedere,
          di proscioglimento o di assoluzione;
                   b) se  le  somme  erogate  a  titolo di mutuo o di
          provvisionale  non  sono utilizzate in conformita' al piano
          di cui al comma 5;
                   c) se  sopravvengono  le  condizioni ostative alla
          concessione del mutuo previste nei commi 7 e 8.
                 10. Le  disposizioni  di cui al presente articolo si
          applicano  ai  fatti  verificatisi a partire dal 1º gennaio
          1996.  Le  erogazioni  di  cui  al  presente  articolo sono
          concesse nei limiti delle disponibilita' del Fondo.
                 11. Il Fondo e' alimentato:
                   a) da uno stanziamento a carico del bilancio dello
          Stato  pari  a  lire  10 miliardi  per l'anno 1996 e a lire
          20 miliardi  a  decorrere  dal  1997;  al relativo onere si
          provvede    mediante    corrispondente    riduzione   dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          1996-1998,  al  capitolo 6856 dello stato di previsione del
          Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente
          utilizzando   l'accantonamento  relativo  al  Ministero  di
          grazia  e  giustizia. Il Ministro del tesoro e' autorizzato
          ad  apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
          di bilancio;
                   b) dai beni rivenienti dalla confisca ordinaria ai
          sensi dell'art. 644, sesto comma, del codice penale;
                   c) da donazioni e lasciti da chiunque effettuati.
                 12. E comunque fatto salvo il principio di unita' di
          bilancio  di cui all'art. 5, legge 5 agosto 1978, n. 468, e
          successive modificazioni.
                 13. Il  Governo  adotta, ai sensi dell'art. 17 della
          legge  23 agosto  1988,  n.  400,  apposito  regolamento di
          attuazione  entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore
          della presente legge.".
                 -  Si  riporta  il testo dell'art. 6, comma 4, della
          legge  22 dicembre  1999,  n. 512 (Istituzione del Fondo di
          rotazione  per  la  solidarieta'  alle vittime dei reati di
          tipo mafioso), come modificato dalla presente legge:
                 "4. Il   Fondo   e'  surrogato,  quanto  alle  somme
          corrisposte  agli  aventi  titolo,  nei diritti della parte
          civile  o  dell'attore  verso  il  soggetto  condannato  al
          risarcimento  del  danno.  Tali  somme  rimangono  a titolo
          definitivo  a  carico  del Fondo nel caso in cui questo non
          possa  soddisfare il suo diritto nei confronti del soggetto
          condannato  al  risarcimento del danno. Le somme recuperate
          attraverso  la  surroga  sono versate dal concessionario in
          conto   entrata   del  bilancio  dello  Stato,  per  essere
          riassegnate sul capitolo di spesa dello stato di previsione
          del   Ministero   dell'interno,  riguardante  il  Fondo  di
          rotazione  per  la  solidarieta'  alle vittime dei reati di
          tipo mafioso.".