Art. 52. (Interventi vari) 1. L'applicazione del comma 28 dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' sospesa per il triennio 2002-2004. 2. All'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: "r-bis) legge 8 marzo 2000, n. 53, articolo 28; r-ter) legge 7 dicembre 2000, n. 383, articolo 13". 3. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 101 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole da: "aumentabili di lire 25 miliardi annue" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "aumentabili di 25,82 milioni di euro annui per ogni anno fino al raggiungimento dell'importo di 206,58 milioni di euro a titolo di anticipazione sulle maggiori compartecipazioni a tributi statali che, a tale scopo, saranno devolute con provvedimento legislativo al raggiungimento del predetto importo di 206,58 milioni di euro". 4. E' attribuito alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia il contributo di cui all'articolo 11-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dall'articolo 12i del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 175, relativamente agli intestatari delle carte di circolazione residenti nella regione stessa. 5. Gli assicuratori sono tenuti a scorporare dal totale dei contributi di cui al citato articolo 11-bis della legge n. 990 del 1969 le somme attribuite alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e ad effettuare un distinto versamento a favore della regione medesima con le stesse modalita' previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 14 dicembre 1998, n. 457, per il versamento dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. 6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione le riserve all'erario statale gia' disposte ai sensi del primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, con leggi entrate in vigore anteriormente. 7. Per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, al fine di fronteggiare, mediante adeguate misure ed opportuni presidi sul territorio, anche in relazione alla situazione internazionale, i rischi non convenzionali derivanti da eventuali atti criminosi compiuti in danno di persone o beni con uso di armi nucleari, batteriologiche e chimiche. 8. L'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 2002 dall'articolo 92, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' soppressa e il relativo importo costituisce economia di bilancio. 9. Le somme dovute per il periodo di produzione lattiera 1998-1999 a titolo di prelievo supplementare, di cui al regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, ed al regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione, del 9 marzo 1993, possono essere versate dagli acquirenti con le modalita' previste dall'articolo 1, commi 15 e 16, del decreto-legge 10 marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118. 10. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Commissione europea, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, puo' consentire eccezionalmente, per periodi di produzione lattiera in cui si verifichino eventi di particolare gravita', che il versamento del prelievo avvenga con le modalita' previste dall'articolo 1, commi 15 e 16, del decreto-legge 1 marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118. 11. All'articolo 145, comma 72, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione" sono sostituite dalle seguenti: "a favore della regione Valle d'Aosta". 12. In deroga al disposto degli articoli 6, 15 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, i termini per l'adeguamento delle emissioni in atmosfera degli impianti di produzione di vetro artistico situati sull'isola di Murano previsti dall'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente del 18 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2000, si applicano anche ai nuovi impianti ed a quelli conseguenti a modifica sostanziale o a trasferimento di impianti esistenti, a condizione che ne sia comprovata l'esistenza alla data del 15 novembre 1999 e che abbiano aderito all'accordo di programma nei termini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del citato decreto del Ministro dell'ambiente del 18 aprile 2000. 13. L'esercizio degli impianti di cui al comma 12 e' consentito fino al rilascio da parte dell'autorita' competente dell'autorizzazione alla continuazione delle emissioni di cui all'articolo 2, comma 2, del citato decreto del Ministro dell'ambiente del 18 aprile 2000. 14. Per finalita' di tutela ambientale correlate al potenziamento del settore della ricostruzione dei pneumatici usati, le amministrazioni dello Stato, delle regioni, degli enti locali e i gestori di servizi pubblici e dei servizi di pubblica utilita', pubblici e privati, nell'acquisto di pneumatici di ricambio per le loro flotte di autovetture e di autoveicoli commerciali ed industriali, riservano una quota all'acquisto di pneumatici ricostruiti, pari ad almeno il 20 per cento del totale. 15. Il comma 2 dell'articolo 28 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e successive modificazioni, e' abrogato. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 del predetto articolo 28 e' conseguentemente ridotta di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003. 16. La carta di credito formativa per i cittadini italiani che compiono diciotto anni nel corso del 2001, di cui all'articolo 103, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' estensibile, nei limiti delle risorse ivi previste, ai cittadini italiani che compiono diciotto anni nel corso del 2002. Restano valide le altre disposizioni contenute nella suddetta legge. 17. A decorrere dal 1 gennaio 2002, le disposizioni di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni, non si applicano alle sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico. 18. Il finanziamento annuale di cui all'articolo 27, comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e' incrementato, a decorrere dal 2002, di un importo pari a 20 milioni di euro in ragione di anno. La previsione di cui all'articolo 145, comma 19, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si estende agli esercizi finanziari 1999 e 2000. Delle misure di sostegno di cui al presente comma possono beneficiare, a decorrere dall'anno 2002, anche le emittenti radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura complessivamente non superiore ad un decimo dell'ammontare globale dei contributi stanziati. Per queste ultime emittenti, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti le modalita' e i criteri di attribuzione ed erogazione. 19. Sono prorogati per l'anno 2002 gli interventi previsti dall'articolo 118, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, entro il limite massimo di 21 milioni di euro nonche', per il medesimo anno, gli interventi previsti dall'articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, entro il limite massimo di 4 milioni di euro. 20.L'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e' sostituito dal seguente: "Art. 7. - 1. I trasgressori alle disposizioni dell'articolo 1 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 250; la misura della sanzione e' raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. 2. Le persone indicate all'articolo 2, che non ottemperino alle disposizioni contenute in tale articolo, sono soggette al pagamento di una somma da euro 200 a euro 2.000; tale somma viene aumentata della meta' nelle ipotesi contemplate all'articolo 5, primo comma, lettera b). 3. L'obbligazione di pagare le somme previste nella presente legge non e' trasmissibile agli eredi". 21. Dopo l'articolo 5 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e' inserito il seguente: "Art. 5-bis. - (Disposizioni per favorire le aziende agricole montane). - 1. Nei territori delle comunita' montane, il trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coltivatori diretti e ad imprenditori agricoli a titolo principale che si impegnano a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento e' esente da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere. I terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituiti in compendio unico ed entro i limiti della superficie minima indivisibile di cui al comma 6, sono considerati unita' indivisibili per quindici anni dal momento dell'acquisto e per questi anni non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi. In caso di successione i compendi devono essere compresi per intero nella porzione di uno dei coeredi o nelle porzioni di piu' coeredi che ne richiedano congiuntamente l'attribuzione. Tale disciplina si estende anche ai piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi da regioni, province, comuni e comunita' montane. 2. In caso di violazioni degli obblighi di cui al comma 1 sono dovute, oltre alle imposte non pagate e agli interessi, maggiori imposte pari al 50 per cento delle imposte dovute. 3. Al coltivatore diretto e all'imprenditore agricolo a titolo principale che acquisti a qualsiasi titolo i terreni agricoli di cui al comma 1 possono essere concessi, nei limiti del Fondo di cui al comma 4, mutui decennali a tasso agevolato con copertura degli interessi pari al 50 per cento a carico del bilancio dello Stato. Tale mutuo concerne l'ammortamento del capitale aziendale e l'indennizzo da corrispondere ad eventuali coeredi, nel rispetto della presente legge. 4. Per gli scopi di cui ai commi 1 e 3, e' costituito presso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) un Fondo dell'importo di 2.320.000 euro annui. 5. Gli onorari notarili per gli atti di cui ai commi 1 e 3 sono ridotti ad un sesto. 6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano regolano con proprie leggi l'istituzione e la conservazione delle aziende montane, determinando, in particolare, l'estensione della superficie minima indivisibile". 22. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprieta' contadina, gia' prorogato al 31 dicembre 2001 dall'articolo 10, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2003. Alle relative minori entrate provvede l'ISMEA, mediante versamento, previo accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, all'entrata del bilancio dello Stato. 23. La somma derivante dall'accordo transattivo sottoscritto in data 31 ottobre 2001 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e la Montedison spa viene riassegnata alla unita' previsionale di base 1.2.3.5 - capitolo 7082 - dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno 2002. 24. All'articolo 138 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi da 1 a 7 sono sostituiti dai seguenti: "1. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del 21 dicembre 1990, n. 2057, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, versando l'ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti gia' eseguiti a titolo di capitale ed interessi, entro il 30 giugno 2002. 2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 possono essere versate fino ad un massimo di dodici rate semestrali, di pari importo. La prima rata deve essere versata entro il termine di cui al comma 1. 3. Le somme dovute dai contribuenti di cui al comma 1, e non versate, sono recuperate mediante iscrizioni in ruoli da rendere esecutivi entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza dell'ultima rata. 4. L'articolo 11 della legge 7 agosto 1997, n. 266, si interpreta nel senso che qualora il contribuente interessato non abbia pagato integralmente o non paghi una o piu' rate relative alla rateazione ai sensi del decreto del Ministro delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 31 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 1993, e dell'articolo 25 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, ha la possibilita' di versare la meta' delle stesse e di versare la restante meta' in altrettante rate, con decorrenza dall'ultima rata prevista globalmente per ciascuna tipologia di tributo o contributo. Le disposizioni dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1997, n. 266, non si applicano alla procedura di cui al presente articolo. 5. Le modalita' di versamento delle somme di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 6. Per i versamenti dei tributi e contributi sospesi effettuati oltre le scadenze dei termini previsti, ma comunque entro il 1 gennaio 2002, non si da' luogo all'applicazione di sanzioni. 7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano anche ai contributi e premi dovuti agli enti previdenziali. Le modalita' di versamento sono fissate dagli enti impositori"; b) dopo il comma 7, e' inserito il seguente: "7-bis. Fino al termine di cui al comma 1, sono sospesi i procedimenti di riscossione coattiva e le azioni concorsuali relativi ai tributi, contributi e premi di cui al presente articolo". 25. Per le finalita' di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni, le regioni possono utilizzare, nei limiti del 4 per cento, le disponibilita' derivanti dai mutui di cui all'articolo 144, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 45 della presente legge. 26. Il termine per la presentazione delle domande di rilocalizzazione da parte dei titolari di attivita' produttive ubicate in aree a rischio di cui all'articolo 4-quinquies, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni, e' prorogato, nel limite delle risorse disponibili, al 31 dicembre 2002. 27. Le regioni Marche e Umbria stabiliscono criteri e modalita' per la concessione di contributi straordinari a fondo perduto per finanziare il maggiore costo di riparazione o ricostruzione di immobili privati danneggiati rispetto al contributo concesso ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, tenuto conto del reddito dei proprietari o delle particolari complessita' dell'intervento. 28. Nell'ambito delle residue disponibilita' di cui agli articoli 2 e 3 dei decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, il contributo al pagamento degli interessi ivi previsto e' concesso sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate ai fini della ripresa dell'attivita' da parte delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, anche in difformita' con le voci di spesa preventivate nei piani di investimento, ovvero sulla base di documentazione presentata anche successivamente al periodo di preammortamento, e ricomprese tutte le spese sostenute per l'estinzione di finanziamenti connessi all'attivita' delle imprese antecedenti al mese di novembre 1994. In caso di cessazione dell'attivita' o fallimento dell'impresa danneggiata, il contributo di cui al presente comma e' concesso sulla base della stima dei beni danneggiati, comprese le scorte. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle attivita' produttive, emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, sono stabiliti i criteri e le modalita' di attuazione del presente comma, in sostituzione delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro del tesoro, emanato di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 1995, nonche' le modalita' per l'annullamento delle revoche gia' avvenute ai sensi delle medesime disposizioni. 29. A valere sugli stanziamenti gia' assegnati per l'attuazione della legge 2 maggio 1990, n. 102, possono essere concessi i finanziamenti agevolati di cui all'articolo 12 della medesima legge n. 102 del 1990. 30. La regolarizzazione e la definizione con gli uffici dell'Agenzia delle entrate della posizione dei soggetti che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, le indennita' di trasferta di cui all'articolo 133 dell'ordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e' ammessa anche per le indennita' riscosse negli anni antecedenti al 1993 con le stesse modalita' indicate nell'articolo 35, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, in un'unica soluzione, entro il 28 febbraio 2002, oppure in dodici rate bimestrali di eguale importo a decorrere dalla stessa data. Le liti fiscali pendenti sono dichiarate estinte, a seguito della regolarizzazione di cui all'articolo 35, comma 1, della citata legge n. 342 del 2000. Non si da' luogo al rimborso delle somme eventualmente versate. 31. All'articolo 85, comma 4, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e tutte le prestazioni di secondo livello qualora l'esame mammografico lo richieda". Le risorse disponibili per il Servizio sanitario nazionale sono conseguentemente aumentate di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2002. 32. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitivita' delle imprese armatrici italiane, per l'anno 2002, i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi nel limite del 43 per cento alle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva per l'intero anno, attivita' di cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprieta' dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio. L'efficacia dei predetti benefici e' subordinata all'autorizzazione e ai vincoli della Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunita' europea, e successive modificazioni. 33. All'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, le parole: "trentasei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "cinquanta mesi". 34. Per il completamento degli interventi per la continuita' territoriale della Sicilia, di cui agli articoli da 133 a 137 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'anno 2002, alla regione Sicilia sono assegnate ulteriori risorse finanziarie per complessivi 51.645.689,91 euro. 35. In conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone con proprio decreto l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra lo scalo aeroportuale di Crotone e i principali aeroporti nazionali. Con il medesimo decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce i contenuti dell'onere di servizio in relazione alle tipologie e ai livelli tariffari, ai soggetti che usufruiscono di agevolazioni, al numero dei voli, agli orari dei voli, alle tipologie degli aeromobili, alla capacita' di offerta. 36. Qualora nei trenta giorni successivi all'adozione del decreto di cui al comma 35 nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indice con proprio decreto una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra lo scalo aeroportuale di Crotone e gli aeroporti nazionali, secondo le procedure previste dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere d), e), f), g) e h), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992. Con il medesimo decreto il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce l'entita' dell'eventuale copertura finanziaria da porre a carico del bilancio dello Stato. 37. Allo scopo di promuovere l'attivita' di formazione internazionale e di diffusione delle diverse culture nazionali, e' riconosciuto per gli istituti di cultura stranieri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1960, n. 1574, ovvero diretta emanazione di universita' estere, appositamente convenzionati con scuole pubbliche di alta formazione, un contributo fruibile anche come credito di imposta, nel limite complessivo di 5.164.568,99 euro annui, per la realizzazione di iniziative di ricerca, formazione e integrazione culturale. Il contributo fruibile anche come credito di imposta non concorre alla determinazione della base imponibile e puo' essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono determinate le modalita' di attuazione del presente comma e sono individuati annualmente gli istituti per i quali e' riconosciuto il contributo fruibile anche come credito di imposta e la misura massima dello stesso. 38. Allo scopo di garantire l'accesso gratuito attraverso la rete INTERNET agli atti parlamentari e alle biblioteche e agli archivi storici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, sono stanziati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. 39. A favore degli allevamenti ippici sono previste per l'anno 2002 incentivazioni nella misura massima di 2.582.284,50 euro complessivi per lo sviluppo dell'ippoterapia e per il miglioramento genetico dei trottatori e dei galoppatori. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del presente comma e per l'erogazione degli incentivi da parte dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE). 40. Le disponibilita' finanziarie non impegnate giacenti al 1 gennaio 2002 sul conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al fondo rotativo di cui all'articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, ed all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono destinate fino ad un massimo di 30 milioni di euro nell'anno 2002 per iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 6 febbraio 1992, n. 180. Su richiesta del Ministero degli affari esteri, tali disponibilita' sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti centri di responsabilita' del Ministero degli affari esteri. 41. Al comma 4 dell'articolo 92 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole da: "per attivita' formative" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "da destinare alla ricerca sulle cellule staminali e sui vaccini e al cofinanziamento con il settore privato per lo sviluppo di progetti specifici di ricerca di interesse pubblico, che saranno individuati con decreti del Ministero della salute". 42. Al fine di assicurare le prestazioni sanitarie d'urgenza nelle isole minori e nelle localita' montane disagiate le aziende unita' sanitarie locali possono consentire lo svolgimento di attivita' di natura libero professionale, anche a carattere stagionale, da parte di medici, ostetriche ed infermieri, sulla base di modalita' e criteri definiti dalla regione o provincia autonoma competente per territorio. Lo svolgimento delle attivita' puo' essere affidato anche ai medici specializzati e costituisce titolo valutabile ai fini della progressione in carriera. 43. Ai fini degli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e' autorizzata, per l'anno 2002, la spesa di 154.937.000 euro. 44. All'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, e successive modificazioni, le parole: "lire 150.000" sono sostituite dalle seguenti: "lire 190.000". All'articolo 1 della legge 12 ottobre 1957, n. 978, le parole: "popolari di corte di assise di appello" sono sostituite dalle seguenti: "onorari del tribunale ordinario". E' abrogato il comma 6 dell'articolo 36 della legge 10 aprile 1951, n. 287, come sostituito dall'articolo 12 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273. 45. In relazione al nuovo assetto dipartimentale del Ministero della giustizia e per la corresponsione del trattamento accessorio a tutti i titolari degli uffici dirigenziali generali e' autorizzata la spesa di 3.905.000 euro per l'anno 2002 e 3.667.000 euro a decorrere dall'anno 2003. Tali somme sono comprensive degli oneri riguardanti gli emolumenti accessori, determinati dal Ministro della giustizia, da corrispondere, a decorrere dalla data di insediamento, ai titolari degli uffici dirigenziali generali dipendenti da pubbliche amministrazioni in regime di diritto pubblico e che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico. 46. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2002, nel limite della complessiva spesa di 215.878.984 euro per l'anno 2002 a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita' e di disoccupazione speciale, gia' previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia, nonche' il completamento degli interventi di integrazione salariale straordinaria, di cui agli articoli 1 e 5 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 6 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 5 settembre 2001. La misura dei predetti trattamenti e' ridotta del 20 per cento. 47. All'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, le parole: "Per gli anni 2001 e 2002, tale finalizzazione e' limitata a lire 10 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2000, 2001 e 2002 tale finalizzazione e' limitata a lire 10 miliardi". 48. I soggetti indicati nel decreto direttoriale 11 luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2001, e risultati assegnatari per il rilascio delle concessioni di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, e successivi, che, contestualmente alla richiesta di collaudo nei termini di cui al citato decreto direttoriale 11 luglio 2001, ne chiedano la proroga ai fini del completamento dei lavori, possono ottenerla dall' amministrazione concedente per un periodo massimo di novanta giorni e dietro pagamento, in favore dell'erario, di una penale di 1.000 euro al giorno, da computare fino alla data della successiva richiesta di collaudo. La proroga potra' intervenire solo nel caso di comprovato inizio dei lavori. 49.Cessano di avere efficacia le concessioni per la realizzazione di opere di viabilita' finanziate ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, che alla data del 31 dicembre 2001 risultano bloccate per qualsiasi motivo da almeno tre anni. Il commissario ad acta previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, con propria determinazione, affida entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il completamento della realizzazione delle opere con le modalita' ritenute piu' vantaggiose per la pubblica amministrazione. 50. All'articolo 5, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono aggiunte, in fine, le parole: "eventualmente anche tra diverse intese istituzionali di programma". 51. Per il completamento degli interventi urgenti per le opere pubbliche e la loro messa in sicurezza a seguito degli eventi alluvionali verificatisi negli anni 1994 e 2000, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che la regione Piemonte stipula. A tale fine sono autorizzati due limiti di impegno di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003. Per disciplinare tali interventi sono emanate ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, d'intesa con la regione medesima. La regione presenta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, specifico piano di utilizzo al Dipartimento della protezione civile, che dispone l'assegnazione nei successivi trenta giorni. Gli interventi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), dall'articolo 6, comma 1, e dall'articolo 8, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, per le regioni Liguria e Piemonte sono destinati al rimborso dei danni subiti dai privati. 52. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, le parole: "per gli anni 2000 e 2001" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 2005". 53. All'articolo 90, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2002"; b) dopo le parole: "decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368," sono inserite le seguenti: "ovvero di processi di ristrutturazione del sistema sanitario regionale finalizzati alla razionalizzazione e al contenimento della spesa sanitaria". 54. Al fine di favorire l'adeguamento della rete distributiva alle nuove tecnologie, anche attraverso l'acquisto di apparecchi nuovi, collegabili ad INTERNET quali strumenti polifunzionali in grado di supportare l'accesso e la distribuzione di servizi diffusi, e' istituito presso il Ministero delle attivita' produttive un Fondo per l'informatizzazione della rete distributiva delle piccole e medie imprese commerciali, con una dotazione, per l'anno 2002, di 15 milioni di euro. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati modalita' e criteri per l'accesso al Fondo. 55. Le eventuali maggiori disponibilita' per il bilancio dello Stato, derivanti dai minori versamenti all'INPS in funzione delle disposizioni di cui ai commi da 7 a 10 dell'articolo 38, per gli anni 2002, 2003 e 2004 sono utilizzate per il 98 per cento per incrementare il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 56. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 19, il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Entro il 31 marzo 2002 le regioni, sulla base delle metodologie di calcolo e della definizione di materiale riciclato stabilite da apposito decreto del Ministero dell'ambiente e delle tutela del territorio, di concerto con i Ministeri delle attivita' produttive e della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali, adottano le disposizioni occorrenti affinche' gli uffici e gli enti pubblici, e le societa' a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, coprano il fabbisogno annuale dei manufatti e beni, indicati nel medesimo decreto, con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo."; b) all'articolo 41, comma 2, lettera e), sono aggiunte le seguenti parole: ", anche eventualmente destinando, nell'ambito della ripartizione dei costi prevista dalla lettera h), una quota aggiuntiva del contributo ambientale ai consorzi che realizzano le percentuali di recupero superiori a quelle minime indicate nel Programma generale, al fine del conseguimento degli obiettivi globali di cui all'allegato E, lettera a), annesso al presente decreto. Nella medesima misura e' ridotta la parte del contributo spettante ai consorzi che non raggiungono i singoli obiettivi di recupero". 57. All'articolo 2, primo comma, della legge 13 agosto 1984. n. 476. sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo". 58. I progetti finalizzati a processi di ristrutturazione degli enti gestori di attivita' formativa gia' finanziati per l'anno 2001 ai sensi del comma 9 dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono rifinanziati per l'anno 2002 per l'importo di 9 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, da ripartire con le medesime modalita' previste dal citato comma 9 dell'articolo 118 della legge n. 388 del 2000. 59. E' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2002 a valere sui fondi della legge 9 dicembre 1998, n. 426, per la realizzazione di un piano di risanamento ambientale delle aree portuali del Basso Adriatico, da definire d'intesa con le regioni interessate individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di Concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 60. E' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2002 per il finanziamento di interventi urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Puglia e nella Capitanata in particolare. 61. L'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, si applica anche in caso di trasferimento dei servizi di riscossione dei tributi e di tesoreria degli enti locali. 62. All'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 82 e' abrogato. 63. All'articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. E' concesso alle piccole e medie imprese estrattive e di trasformazione, come definite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1 ottobre 1997, con sede legale e stabilimento operativo in Sardegna, ad eccezione di quelle di distillazione dei petroli, un contributo delle spese di trasporto ferroviario, marittimo e aereo nei limiti del massimale previsto dal vigente regime degli aiuti di Stato per la piccola e media impresa nelle regioni di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, per i semilavorati ed i prodotti finiti provenienti dalle imprese industriali sarde e destinati al restante territorio comunitario, secondo le procedure di cui al comma 6, a valere sulle risorse di cui al comma 7."; b) al comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 e' affidata alla Societa' finanziaria industriale rinascita Sardegna (SFIRS). A tale fine con apposita convenzione, da definire entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita' per il trasferimento dei fondi dal bilancio statale alla SFIRS". 64. E' prorogata per l'anno 2002, in favore dei comuni della Basilicata e della Calabria interessati dal sisma del 9 settembre 1998, la concessione, da parte del Ministero dell'interno, del contributo straordinario, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, per un importo pari a 2,50 milioni di euro. 65. All'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla Legge 16 novembre 2001, n. 405, dopo la parola: "convenzione" e' aggiunta la seguente: "regionale". 66. Per la realizzazione del programma "Genova capitale europea della cultura 2004" e' autorizzato un contributo al comune di Genova di 3 milioni di euro per l'anno 2002, per interventi di restauro, ristrutturazione ed adeguamento su beni pubblici interessati all'attuazione del programma e funzionali alla valorizzazione dei beni di interesse storico-artistico. 67. Quando disposizioni contenute in leggi, regolamenti o statuti di enti pubblici prevedono che degli organismi collegiali devono fare parte rappresentanti del soppresso Ministero delle finanze o del soppresso Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ovvero di dipartimenti o organi dei predetti Ministeri, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla designazione o alla nomina, ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' di quanto disposto ai sensi del periodo seguente. Al fine del migliore utilizzo delle risorse umane per i compiti istituzionali delle amministrazioni di appartenenza, gli incarichi di cui all'articolo 53, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, possono essere conferiti dalle pubbliche amministrazioni, sulla base dei criteri di cui al comma 5 del medesimo articolo 53 ed entro limiti prefissati dalla amministrazione competente, anche a soggetti estranei all'amministrazione, in possesso, oltre che dei requisiti professionali richiesti per l'espletamento dell'incarico, dei requisiti generali per l'accesso agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni indicati nell'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693. In tale caso vengono stabilite le modalita' per assicurare il necessario collegamento funzionale, ed i connessi obblighi, tra l'amministrazione ed i soggetti estranei alla stessa chiamati a fare parte degli organismi collegiali. 68. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa nell'attuazione dei regolamenti previsti dagli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'eventuale maggiore onere derivante dalla previsione di trattamenti economici commisurati a quelli spettanti ai soggetti preposti agli uffici di cui all'articolo 19, commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' compensato considerando indisponibile, ai fini del conferimento presso la stessa amministrazione, un numero di incarichi di funzione dirigenziale, anche di livello generale, equivalente sul piano finanziario. 69. In sede di prima attuazione, ove la contrattazione integrativa richiamata dall'articolo 16, comma 1, secondo periodo, della presente legge, riguardante i dirigenti incaricati della titolarita' di uffici o funzioni di livello non generale, non sia definita entro il 30 giugno 2002, per i compensi correlati ad incarichi aggiuntivi si applica in ogni caso la disciplina della onnicomprensivita' retributiva, di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 70. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come modificato dall'articolo 78, comma 15, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2002". All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse non utilizzate dello stanziamento di 40 miliardi di lire previsto dal citato articolo 78, comma 15, lettera c), della legge n. 388 del 2000, e delle ulteriori risorse preordinate alla medesima finalita' nell'ambito del Fondo per l'occupazione nei limiti di 50 milioni di euro. 71. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, le parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2002". 72. L'intervento di cui all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, puo' proseguire per l'anno 2002 nei limiti delle risorse finanziarie impegnate per la medesima finalita' entro il 31 dicembre 2001. 73. Al comma 6-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come da ultimo modificato dal comma 23 dell'articolo 114 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "30 giugno 2001" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2002". 74. Fatti salvi i poteri del Ministro dell'economia e delle finanze sulla CONSIP spa e sulle modalita' di ricorso alla citata Societa' da parte di altri soggetti istituzionali, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie puo' avvalersi della citata Societa' per lo svolgimento delle proprie attribuzioni istituzionali. 75. All'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "L'imposta puo' applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 70 per cento per i libri e dell'80 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a supporti integrativi o ad altri beni". 76. All'articolo 490 del codice di procedura civile, il terzo comma e' sostituito dal seguente: "Il giudice dispone inoltre che l'avviso sia inserito una o piu' volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali e, quando occorre, che sia divulgato con le forme della pubblicita' commerciale. La divulgazione degli avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non alternativa". 77. Le agevolazioni nelle aree depresse ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono estese ai programmi di ammodernamento degli esercizi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Le agevolazioni sono altresi' estese alle imprese di somministrazione di alimenti e bevande aperte al pubblico di cui all'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, per progetti riguardanti: a) lo sviluppo di formule commerciali che prevedono l'integrazione della somministrazione con la vendita di beni e/o servizi; b) la realizzazione di investimenti riguardanti imprese aderenti a catene commerciali anche in forma di franchising; c) la realizzazione di investimenti da parte di imprese che hanno ottenuto marchi di qualita' del servizio e/o di tipicita' dell'offerta gastronomica rilasciati o attestati da camere di commercio, regioni e province. 78. Le modalita' per l'attuazione dell'intervento di cui al comma 77 sono determinate sulla base di specifiche direttive emanate dal Ministero delle attivita' produttive entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 79. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nella determinazione dei suddetti criteri il Comitato interministeriale per la programmazione economica prevede una percentuale di intervento a carico delle regioni nel rispetto di un tetto massimo di cofinanziamento pari al 10 per cento della quota pubblica complessiva ovvero una diversa graduazione del cofinanziamento regionale per le regioni operanti nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999". 80. Le risorse del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono altresi' destinate, nei limiti di 30.987.414 euro per ciascuno degli anni 2002-2004, al finanziamento dei programmi predisposti dalle amministrazioni comunali per la qualificazione della rete commerciale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo dello stanziamento per il Fonde unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. 81. E' istituita, per gli anni 2002-2004, una misura di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche, disposta dal Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41. A tale fine e' stanziato l'importo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004. 82. Allo scopo di procedere alla definitiva liquidazione delle istanze di ammissione a contributo di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 302, pervenute al Ministero delle politiche agricole e forestali entro il termine del 31 dicembre 1999, e' stanziato l'importo di 2.500.000 euro. 83. All'articolo 127, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: "Il concorso dello Stato per la costituzione e la dotazione finanziaria annuale del fondo e' contenuto nei limiti dei parametri contributivi stabiliti per i contratti assicurativi, applicati ai valori delle produzioni garantite dal fondo stesso e non deve superare l'importo versato dal socio aderente alle azioni di mutualita' e solidarieta'. Le modalita' operative e gestionali del fondo sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la medesima Conferenza permanente, con proprio decreto, stabilisce la quota di stanziamento per la copertura dei rischi agricoli da destinare alle azioni di mutualita' e solidarieta'". 84. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e' sostituito dal seguente: "Trovano applicazione le disposizioni di cui al citato articolo 17, comma 2, lettere a), b), c), d) e f)". 85. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui ai decreti legislativi 18 maggio 2001, numeri 227 e 228, un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2002 e' destinato al finanziamento degli interventi di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165. 86. Alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'articolo 145, comma 13, secondo periodo, le parole: "nell'anno 2001 e" sono soppresse. 87. Gli stanziamenti iscritti nelle unita' previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, concernenti spese classificate "consumi intermedi", sono ridotti del 9 per cento per l'anno 2002, con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato, a spese delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonche' di quelli aventi natura obbligatoria. 88. Per le finalita' di cui all'articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' stanziata la somma di 51.645.690 euro nell'esercizio finanziario 2002 a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Note all'art. 52: - Il testo del comma 28 dell'art. 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) e' il seguente: "28. Le maggiori entrate accertate a consuntivo rispetto alle previsioni iniziali di bilancio derivanti dai dividendi e dagli utili delle societa' per azioni possedute direttamente dallo Stato sono destinate, per un importo pari al 20 per cento, al Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.". - Il testo del comma 17 dell'art. 80 della gia' citata legge 23 dicembre 2000, n. 388, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "17. Con effetto dal 1º gennaio 2001 il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre l997, n. 449, e successive modificazioni, e' determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle seguenti disposizioni legislative, e successive modificazioni: da a) ad r) (Omissis); r-bis) legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 28; r-ter) legge 7 dicembre 2000, n. 383, art. 13.". - Il testo dell'art. 28 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternita' e della paternita', per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta) e' il seguente: "Art. 28 (Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle citta). - 1. Nell'elaborare le linee guida del piano di cui all'art. 24, il sindaco prevede misure per l'armonizzazione degli orari che contribuiscano, in linea con le politiche e le misure nazionali, alla riduzione delle emissioni di gas inquinanti nel settore dei trasporti. Dopo l'approvazione da parte del consiglio comunale, i piani sono comunicati alle regioni, che li trasmettono al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) indicandone, ai soli fini del presente articolo, l'ordine di priorita'. 2. Per le finalita' del presente articolo e' istituito un Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle citta', nel limite massimo di lire 15 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001. Alla ripartizione delle predette risorse provvede il CIPE, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 3. Le regioni iscrivono le somme loro attribuite in un apposito capitolo di bilancio, nel quale confluiscono altresi' eventuali risorse proprie, da utilizzare per spese destinate ad agevolare l'attuazione dei progetti inclusi nel piano di cui all'art. 24 e degli interventi di cui all'art. 27. 4. I contributi di cui al comma 3 sono concessi prioritariamente per: a) associazioni di comuni; b) progetti presentati da comuni che abbiano attivato forme di coordinamento e cooperazione con altri enti locali per l'attuazione di specifici piani di armonizzazione degli orari dei servizi con vasti bacini di utenza; c) interventi attuativi degli accordi di cui all'art. 25, comma 2. 5. La Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' convocata ogni anno, entro il mese di febbraio, per l'esame dei risultati conseguiti attraverso l'impiego delle risorse del Fondo di cui al comma 2 e per la definizione delle linee di intervento futuro. Alle relative riunioni sono invitati i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, per la solidarieta' sociale, per la funzione pubblica, dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente, il presidente della societa' Ferrovie dello Stato S.p.a., nonche' i rappresentanti delle associazioni ambientaliste e del volontariato, delle organizzazioni sindacali e di categoria. 6. Il Governo, entro il mese di luglio di ogni anno e sulla base dei lavori della Conferenza di cui al comma 5, presenta al Parlamento una relazione sui progetti di riorganizzazione dei tempi e degli orari delle citta'. 7. All'onere derivante dall'istituzione del Fondo di cui al comma 2 si provvede mediante utilizzazione delle risorse di cui all'art. 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, 448.". - Il testo dell'art. 13 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) e' il seguente: "Art. 13 (Fondo per l'associazionismo). - 1. E istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per l'associazionismo, finalizzato a sostenere finanziariamente le iniziative ed i progetti di cui alle lettere d) e f) del comma 3 dell'art. 12. 2. Per il funzionamento del Fondo e' autorizzata la spesa massima di lire 4.650 milioni per il 2000, 14.500 milioni per il 2001 e 20.000 milioni annue a decorrere dal 2002.". Il testo del comma 1 dell'art. 101 della gia' citata legge n. 388/2000, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 101 (Attribuzione di risorse alla regione Friuli-Venezia Giulia). - 1. Al fine di adeguare le risorse attribuite alla regione Friuli-Venezia Giulia con le disposizioni di cui all'art. 1, commi 144, 145, 146 e 147, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al maggiore fabbisogno della spesa sanitaria, e' attribuita alla regione medesima la somma di lire 25 miliardi a decorrere dal 2002, aumentabili di 25,82 milioni di euro annui per ogni anno fino al raggiungimento dell'importo di 206,58 milioni di euro a titolo di anticipazione sulle maggiori compartecipazioni ai tributi statali che, a tale scopo, saranno devolute con provvedimento legislativo al raggiungimento del predetto importo di 206,58 milioni di euro. Utilizzando la proiezione pluriennale di tale somma la regione e' autorizzata a contrarre mutui di durata decennale.". - Il testo dell'art. 11-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), introdotto dall'art. 126 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, e' il seguente: "Art. 11-bis. - 1. Sui premi delle assicurazioni per la responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti si applica un contributo sostitutivo delle azioni spettanti alle regioni e agli altri enti che erogano prestazioni facenti carico al Servizio sanitario nazionale nei confronti dell'assicuratore, del responsabile o dell'impresa designata a norma dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, per il rimborso delle prestazioni erogate ai danneggiati dalla circolazione dei medesimi veicoli a motore e dei natanti. 2. Il contributo si applica, con aliquota del 6,5 per cento, sui premi incassati e deve essere distintamente indicato in polizza e nelle quietanze. L'assicuratore ha diritto di rivalersi nei confronti del contraente per l'importo del contributo. 3. Per l'individuazione e la denuncia dei premi soggetti al contributo, per la riscossione del contributo e per le relative sanzioni si applica la legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive modificazioni.". - Il titolo del decreto del Ministro delle finanze 14 dicembre 1998, n. 457, e' il seguente: Regolamento recante norme per l'attribuzione alle province ed ai comuni del gettito delle imposte sulle assicurazioni, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1998, n. 303). - Il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia finanziaria) e' il seguente: "Art. 2. - Ai sensi del primo comma dell'art. 36 dello Statuto della Regione siciliana, spettano alla Regione siciliana, oltre le entrate tributarie da essa direttamente deliberate, tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalita' contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime. Ai sensi del secondo comma dell'art. 36 dello statuto competono allo Stato le entrate derivanti: a) dalle imposte di produzione; b) dal monopolio dei tabacchi; c) dal lotto e dalle lotterie a carattere nazionale. Le entrate previste nelle lettere precedenti sono indicate nelle annesse tabelle A), B) e C), che fanno parte integrante del presente decreto.". - Il comma 1 dell'art. 92 della gia' citata legge n. 388/2000 e' il seguente: "Art. 92 (Interventi vari di interesse sanitario). - 1. Ai fini della realizzazione del Centro nazionale di adroterapia oncologica e' istituito un ente non commerciale dotato di personalita' giuridica di diritto privato con la partecipazione di enti di ricerca, individuati con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, e soggetti pubblici e privati. Al predetto ente e' assegnato un contributo di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.". - Il Regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992 istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale CEE n. 405 del 31 dicembre 1992. - Il Regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione, del 9 marzo 1993 stabilisce le modalita' di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale CEE n. 57 del 10 marzo 1993). - Il testo dei commi 15 e 16 dell'art. 1 del decreto-legge 1º marzo 1999, n. 43 (Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario) convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e' il seguente: "15. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'AIMA dei prelievi dovuti per i periodi 1995-1996 e 1996-1997, l'acquirente, in caso di mancata richiesta di rateizzazione, deve provvedere a versare gli importi trattenuti a titolo di prelievo per i suddetti periodi, nella misura complessivamente dovuta, nell'apposita contabilita' speciale aperta presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, indicando specificamente le causali del versamento e dandone contestuale comunicazione alle regioni e province autonome ed a restituire le somme trattenute in eccesso, dopo operati i conguagli previsti dall'art. 1 del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente alle somme dal medesimo trattenute per i periodi 1995-1996 e 1996-1997. Sui versamenti e le restituzioni sono dovuti i rispettivi interessi legali a decorrere dalle singole trattenute. Qualora le somme trattenute non siano sufficienti a coprire il prelievo complessivamente dovuto per i periodi suddetti, il produttore e' tenuto a corrispondere all'acquirente la differenza almeno cinque giorni prima del termine suddetto, ai fini del versamento nella contabilita' speciale secondo le modalita' previste dalla legislazione tributaria. In difetto, su comunicazione dell'acquirente da effettuare entro i successivi dieci giorni, l'AIMA, previa intimazione del relativo pagamento, effettua la riscossione coattiva del debito residuo mediante ruolo. Alle regioni e alle province autonome sono comunicati i produttori iscritti a ruolo. Qualora non provveda a tale comunicazione l'acquirente e' responsabile in proprio del prelievo non versato, in solido con il produttore. 16. Qualora il produttore, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, richieda all'acquirente il beneficio della rateizzazione, in dieci rate semestrali consecutive di pari importo, con i relativi interessi legali, ed offra idonea garanzia fidejussoria, a prima e semplice richiesta, ovvero altra idonea garanzia, ai sensi del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 25 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 1995, ferma la responsabilita' dell'acquirente per il versamento del prelievo, per il totale versamento di quanto dovuto alle scadenze previste, dandone comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'AIMA e alla regione o provincia autonoma, l'acquirente, entro i successivi dieci giorni, provvede a versare la prima rata nella suddetta contabilita' speciale ed a restituire al produttore tutte le altre somme trattenute a titolo di prelievo, con gli interessi legali maturati a decorrere dalle singole trattenute. Il produttore deve successivamente corrispondere all'acquirente, almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza di ogni singola rata, l'importo dovuto, ai fini del relativo versamento nella contabilita' speciale. L'acquirente e' tenuto a dare comunicazione di ciascun versamento alle regioni e province autonome che ne danno immediata comunicazione all'AIMA. La mancata corresponsione dell'importo dovuto anche per una sola rata comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione. In tale caso, l'acquirente provvede ad escutere la garanzia prestata ed a versare l'intero prelievo residuo nella contabilita' speciale, dandone contestuale comunicazione alle regioni e province autonome. L'acquirente e' responsabile del puntuale pagamento del prelievo dovuto. In caso di pluralita' di acquirenti, ognuno provvede al versamento della parte di prelievo di sua competenza.". - Il testo del comma 72 dell'art. 145 della gia' citata legge n. 388/2000, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "72. Per la realizzazione di uno studio di fattibilita' della ferrovia Martigny-Aosta e' autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 2001, a favore della regione Valle d'Aosta.". - Il testo degli articoli 6, 15 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualita' dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183), e' il seguente: "Art. 6. - 1. In attesa di una riforma organica delle competenze per il rilascio delle autorizzazioni da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali, e fatte salve le attuali competenze in materia, per la costruzione di un nuovo impianto deve essere presentata domanda di autorizzazione alla regione o alla provincia autonoma competente, corredata dal progetto nel quale sono comunque indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantita' e la qualita' delle emissioni, nonche' il termine per la messa a regime degli impianti. 2. Copia della domanda di cui al comma 1 deve essere trasmessa al Ministro dell'ambiente, nonche' allegata alla domanda di concessione edilizia rivolta al sindaco.". "Art. 15. - 1. Sono sottoposte a preventiva autorizzazione: a) la modifica sostanziale dell'impianto che comporti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni inquinanti; b) il trasferimento dell'impianto in altra localita'.". "Art. 24. - 1. Chi inizia la costruzione di un nuovo impianto senza l'autorizzazione, ovvero ne continua l'esercizio con autorizzazione sospesa, rifiutata, revocata, ovvero dopo l'ordine di chiusura dell'impianto, e' punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni e dell'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni. 2. Chi attiva l'esercizio di un nuovo impianto senza averne dato, nel termine prescritto, comunicazione preventiva alle autorita' competenti e' punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda sino a due milioni. 3. Chi omette di comunicare alla regione, nel termine con riferimento al periodo prescritto, i dati relativi alle emissioni, effettuate a partire dalla data di messa a regime degli impianti, e' punito con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda sino a due milioni. 4. Chi, nell'esercizio di un nuovo impianto, non osserva le prescrizioni dell'autorizzazione o quelle imposte dalla autorita' competente nell'ambito dei poteri ad essa spettanti, e' punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda sino a lire due milioni. 5. Alla pena prevista dal comma 4 soggiace chi nell'esercizio di un nuovo impianto non rispetta i valori limite di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale e regionale. 6. Nei casi previsti dai commi 4 e 5 si applica sempre la pena dell'arresto sino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina il superamento dei valori limite di qualita' dell'aria.". - Il testo degli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro dell'ambiente del 18 aprile 2000 (Proroga dei termini di adeguamento dei valori limite di emissione per gli impianti di produzione di vetro artistico situati sull'isola di Murano) e' il seguente: "Art. 1. - 1. Per gli impianti di produzione di vetro artistico situati sull'isola di Murano, i termini di adeguamento di cui all'art. 5 del decreto 12 luglio 1990 del Ministero dell'ambiente sono fissati al 31 dicembre 2002 alle condizioni riportate all'art. 2. Art. 2. - 1. I titolari degli impianti di produzione di vetro artistico situati sull'isola di Murano che intendono avvalersi del termine di adeguamento indicato nell'art. 1 devono: a) comunicare all'autorita' competente la loro adesione all'accordo di programma per il vetro artistico di Murano di cui in premessa entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto; b) presentare all'autorita' competente entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto un'istanza documentata che, tenendo conto delle caratteristiche tecniche e del tasso di utilizzazione degli impianti, descriva le misure che si intendono adottare per l'adeguamento delle emissioni in atmosfera dell'impianto ai valori di cui all'accordo citato. 2. L'autorita' competente, tenuto conto delle misure proposte, dello stato dell'ambiente e dei piani di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, qualora esistenti, autorizza con eventuali prescrizioni la continuazione delle emissioni. Le opere impiantistiche e gestionali, previste nei progetti presentati ai sensi del comma 1, lettera b), devono comunque essere realizzate entro il termine di cui all'art. 1.". - Il testo del comma 3 del gia' citato art. 28 della legge n. 28/1999 e' il seguente: "3. Per l'attuazione del programma di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 36.000 milioni per l'anno 1999 e di lire 67.400 milioni per gli anni dal 2000 al 2003. Al relativo onere, pari a lire 36.000 milioni per l'anno 1999 e a lire 67.400 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.". - Il testo del comma 3 dell'art. 103 della gia' citata legge n. 388/2000 e' il seguente: "3. Una quota del Fondo di cui al comma 1, pari a lire 50 miliardi nell'anno 2001, e' destinata all'istituzione della carta di credito formativa per i cittadini italiani che compiono diciotto anni nel corso del 2001. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato promuove la stipula di una convenzione tra le imprese del settore delle tecnologie della informazione e della comunicazione, le imprese del credito bancario e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al fine di ottenere le migliori possibili condizioni di utilizzo della carta di credito formativa per l'acquisto, con particolare riguardo alle iniziative economiche in forma associativa, di beni e servizi nel settore delle tecnologie della informazione e della comunicazione e di corsi di formazione a distanza, per un ammontare pari a L. 10.000.000, da effettuare entro il 2005. La convenzione identifica i prodotti e servizi ammissibili all'acquisto, e prevede le condizioni di rimborso della somma utilizzata. La convenzione prevede inoltre che le imprese del credito e del settore delle tecnologie della informazione e della comunicazione facciano fronte alle spese per gli interessi sul debito contratto dal titolare della carta di credito formativa e che lo Stato sia garante di ultima istanza delle imprese emittenti di fronte ai casi di insolvenza nei limiti delle somme che siano annualmente destinate a tale fine dalla legge finanziaria. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate le procedure e le modalita' per l'esercizio delle funzioni di garanzia di cui al periodo precedente.". - Il titolo della legge 11 giugno 1971, n. 426 (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 1971, n. 168), e' il seguente: "Disciplina del commercio". - Il testo del comma 10 dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2000), e' il seguente: "10. I canoni di cui al comma 9 sono versati entro il 31 ottobre di ciascun anno sulla base del fatturato, conseguito nell'anno precedente, riferibile all'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva, tenendo conto altresi' dei proventi derivanti dal finanziamento del servizio pubblico al netto dei diritti dell'erario. Entro il 31 ottobre 2000 i soggetti che eserciscono legittimamente l'attivita' di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva in ambito nazionale e locale sono tenuti a corrispondere il canone di cui sopra sulla base del fatturato conseguito nel 1999. Le modalita' attuative del presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro delle finanze. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni puo' disporre in qualsiasi momento accertamenti e verifiche utilizzando gli strumenti di cui all'art. 1, comma 6, lettera c), numero 7), della legge 31 luglio 1997, n. 249. Decorso un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni provvede alla rideterminazione dei canoni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera c), numero 5), della citata legge n. 249 del 1997. Ottantadue miliardi di lire annue a decorrere dal 2000 sono destinate alle misure di sostegno previste dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Conseguentemente, all'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: "24 miliardi per l'anno 2000 e 33 miliardi per l'anno 2000 , sono soppresse.". - Il testo del comma 19 dell'art. 145 della gia' citata legge n. 388/2000 e' il seguente: "19. L'erogazione delle somme di cui al comma 10, sesto periodo, dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dal comma 18 del presente articolo, avviene entro il 30 settembre di ciascun anno. In caso di ritardi procedurali, alle singole emittenti risultanti dalla graduatoria formata dai comitati regionali per le comunicazioni, ovvero, se non ancora costituiti, dai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, e' erogato, entro il predetto termine del 30 settembre, un acconto, salvo conguaglio, pari al 90 per cento del totale al quale avrebbero diritto, calcolato sul totale di competenza dell'anno di erogazione. Il bando di concorso previsto dall'art. 1, comma 1, del regolamento adottato con decreto ministeriale 21 settembre 1999, n. 378, del Ministro delle comunicazioni, per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' emanato entro il 31 gennaio di ciascun anno. E abrogata la lettera a) del comma 1 dell'art. 2 del citato regolamento adottato con decreto ministeriale n. 378 del 1999, del Ministro delle comunicazioni.". - Il testo del comma 9 dell'art. 118 della gia' citata legge n. 388/2000 e' il seguente: "9. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono determinati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modalita', termini e condizioni per il concorso al finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati dagli enti di formazione entro il limite massimo di lire 100 miliardi per l'anno 2001, nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Le disponibilita' sono ripartite su base regionale in riferimento al numero degli enti e dei lavoratori interessati dai processi di ristrutturazione, con priorita' per i progetti di ristrutturazione finalizzati a conseguire i requisiti previsti per l'accreditamento delle strutture formative ai sensi dell'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 18 febbraio 2000, e sue eventuali modifiche.". - Il testo del comma 4 dell'art. 80 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), e' il seguente: "4. Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, la somma di lire 18 miliardi e' destinata al finanziamento degli interventi di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, in materia di formazione professionale.". - Il testo del comma 3 dell'art. 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi disponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonche' per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), e' il seguente: "3. Il termine del 31 dicembre 1991 concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprieta' contadina, previsto dal comma 1 dell'art. 1 della legge 10 agosto 1988, n. 349, e' prorogato al 31 dicembre 1993.". - Il testo del comma 3 dell'art. 10 della gia' citata legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' il seguente: "3. Il termine di cui al comma 3 dell'art. 70 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprieta' contadina, gia' prorogato al 31 dicembre 1999, dall'art. 4, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2001. Alle relative minori entrate provvede la Cassa per la formazione della proprieta' contadina, mediante versamento, previo accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria, all'entrata in bilancio dello Stato.". - Il testo dell'art. 138 della gia' citata legge n. 388/2000, cosi' come costituito dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 138 (Disposizioni relative a eventi calamitosi). - 1. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'art. 3, dell'ordinanza del 21 dicembre 1990, n. 2057, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, versando l'ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti gia' eseguiti a titolo di capitale ed interessi, entro il 30 giugno 2002. 2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 possono essere versate fino ad un massimo di dodici rate semestrali, di pari importo. La prima rata deve essere versata entro il termine di cui al comma 1. 3. Le somme dovute dai contribuenti di cui al comma 1, e non versate, sono recuperate mediante iscrizioni in ruoli da rendere esecutivi entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza dell'ultima rata. 4. L'art. 11 della legge 7 agosto 1997, n. 266, si interpreta nel senso che qualora il contribuente interessato non abbia pagato integralmente o non paghi piu' rate relative alla rateazione ai sensi del decreto del Ministro delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 31 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 1993, e dell'art. 25 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, ha la possibilita' di versare la meta' delle stesse e di versare la restante meta' di altrettante rate, con decorrenza dall'ultima rata prevista globalmente per ciascuna tipologia di tributo o contributo. Le disposizioni dell'art. 11 della legge 7 agosto 1997, n. 266, non si applicano alla procedura di cui al presente articolo. 5. Le modalita' di versamento delle somme di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 6. Per i versamenti dei tributi e contributi sospesi effettuati oltre le scadenza dei termini previsti, ma comunque entro il 1º gennaio 2002, non si da' luogo all'applicazione di sanzioni. 7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano anche ai contributi e premi dovuti dagli enti previdenziali. Le modalita' di versamento sono fissate dagli enti impositori. 7-bis. Fino al termine di cui al comma 1, sono sospesi i procedimenti di riscossione coattiva e le azioni concorsuali relative ai tributi, contributi e premi di cui al presente articolo. 8. I soggetti residenti alla data delle calamita' di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, interessati al servizio militare di leva le cui abitazioni principali, a causa degli eventi calamitosi, sono state oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di inagibilita' parziale o totale e permangono in questa condizione all'atto della presentazione della domanda di cui al comma 9, possono essere impiegati, fino a quando persiste lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 225 del 1992, come coadiutori del personale delle Amministrazioni dello Stato, delle regioni o degli enti locali territoriali per le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare gli eventi calamitosi. 9. Coloro che intendono beneficiare delle disposizioni di cui al comma 8, devono presentare domanda al distretto militare di appartenenza al momento dell'arruolamento ovvero, in caso di avvenuto arruolamento, entro venti giorni dalla data di dichiarazione ovvero di proroga dello stato di emergenza. Se il soggetto e' alle armi, la domanda deve essere presentata ai rispettivi comandi di Corpo. I comandi militari competenti, sulla base delle esigenze rappresentate da parte delle Amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali territoriali e loro consorzi, previa convenzione, i soggetti interessati, tenendo conto delle professionalita' richieste e delle attitudini individuali dei soggetti medesimi a svolgere i previsti interventi. Per il vitto e l'alloggio di tali soggetti si provvede tenendo conto della ricettivita' delle caserme e della disponibilita' dei comuni, nonche' autorizzando il pernottamento ed eventualmente il vitto presso le rispettive abitazioni. L'assegnazione dei militari di leva alle amministrazioni che hanno stipulato la convenzione avviene entro venti giorni dalla presentazione della domanda da parte dei militari stessi. 10. Qualora in occasione della chiamata alla leva di ciascun contingente si verifichino circostanze eccezionali che non consentano di assicurare il fabbisogno delle Forze armate, il Ministro della difesa, con proprio decreto, puo' sospendere temporaneamente l'applicazione delle disposizioni del comma 8, ovvero di quelle sul servizio di leva recante da norme di legge che prevedano interventi a favore delle zone colpite da eventi calamitosi. 11. Le norme recate dai commi 1 e 2 dell'art. 1-ter del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, e successive modificazioni, si applicano, nei limiti delle richieste di personale avanzate dalle singole amministrazioni che attestino la persistenza di effettive esigenze connesse agli interventi necessari a fronteggiare la crisi sismica, fino al 30 giugno 2001. 12. Nell'ambito delle risorse disponibili, in attuazione dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, i termini previsti dal decreto 28 settembre 1998, n. 499, del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, gia' prorogati con l'art. 5, comma 2, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2991 del 31 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 1999, sono prorogati fino al 31 dicembre 2003. 13. Al fine di consentire il recupero delle minori entrate dell'imposta comunale sugli immobili relative ai fabbricati colpiti dal sisma del 1998 nell'area del Lagonegrese-Senisese, e' concesso, per il 2002, un contributo straordinario ai comuni colpiti, con le modalita' di cui agli articoli 2 e 4 del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226. 14. Si intendono ricompresi tra gli oneri detraibili ai sensi dell'art. 13-bis, comma 1, lettera i-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli importi delle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamita' pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, eseguite per il tramite dei soggetti identificati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2000. Per il periodo di imposta 2000, si intendono detraibili anche gli importi riferiti alle erogazioni liberali in denaro effettuate nell'anno precedente. 15. Il magistrato del Po puo' utilizzare gli enti locali come soggetti attuatori per specifici interventi di protezione civile sul territorio di competenza. 16. Per finanziare gli interventi delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, diretti a fronteggiare esigenze urgenti per le calamita' naturali di livello b) di cui all'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonche' per potenziare il sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali, e' istituito il "Fondo regionale di protezione civile . Il Fondo e' alimentato per il triennio 2001-2003 da un contributo dello Stato di lire 100 miliardi annue, il cui versamento e' subordinato al versamento del Fondo stesso da parte di ciascuna regione e provincia autonoma di una percentuale uniforme delle proprie entrate accertate nell'anno precedente, determinata dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome in modo da assicurare un concorso complessivo delle regioni e delle province autonome non inferiore, annualmente, al triplo del concorso statale. Le risorse regionali e statali sono accreditate su un conto corrente di tesoreria centrale denominato "Fondo regionale di protezione civile". L'utilizzo delle risorse del Fondo e' disposto dal presidente della conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, d'intesa con il direttore dell'Agenzia di protezione civile e con le competenti autorita' di bacino in caso di calamita' naturali di carattere idraulico ed idrogeologico, ed e' comunicato tempestivamente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 17. In sede di prima applicazione per il triennio 2001-2003 il concorso delle regioni al Fondo di cui al comma 16, e' assicurato mediante riduzione delle somme trasferite ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, per l'importo di lire 200 miliardi per ciascun anno, con corrispondente riduzione delle somme indicate all'art. 52, comma 6, della presente legge. 18. Sui fondi assegnati a tutto il 2003, l'Ente nazionale per le strade (ANAS) e' tenuto a riservare la somma di lire 600 miliardi, da impegnare nel 2001 e nel 2002, per gli interventi urgenti di ripristino della viabilita' statale nelle regioni danneggiate dagli interventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000, per i quali e' intervenuta, da parte del Consiglio dei Ministri, la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. A valere su tali somme, l'ANAS provvede anche alle prime opere necessarie d'intesa con gli enti competenti alla messa in sicurezza dei versamenti immediatamente adiacenti alla sede stradale nei casi in cui la instabilita' rappresenti un pericolo per la circolazione.". - Il testo dell'art. 11 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia), e' il seguente: "Art. 11 (Interventi per i comuni colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990). - 1. Ai soggetti operanti nei comuni colpiti al sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1991, che non siano in grado di pagare integralmente alle relative scadenze una o piu' rate di rimborso dei benefici ottenuti, ma che versino il 50 per cento di ciascuna rata, puo' essere concesso di accordare le rate non pagate all'ultima rata di ammortamento dei benefici concessi. All'onere derivante dalle minori entrate conseguenti all'applicazione del presente comma, valutato in lire 10 miliardi per il 1997 e in lire 12 miliardi per il 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, sul capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.". - Il testo dell'art. 25 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1997, n. 341 (Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse), e' il seguente: "Art. 25 (Differimento dei termini). - 1. Per i soggetti operanti nei comuni colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1991, il termine del 31 maggio 1995, di cui all'art. 4, comma 9, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, e' differito al 30 novembre 1995. La regolarizzazione puo' avvenire secondo le modalita' fissate dagli enti impositori anche in cinque rate bimestrali in eguale importo, di cui la prima entro il 30 novembre 1995; la seconda entro il 31 gennaio 1996; la terza entro il 31 marzo 1996; la quarta entro il 31 maggio 1996; la quinta entro il 31 luglio 1996. Le rate successive alla prima saranno maggiorate degli interessi calcolati al tasso di interesse legale per il periodo di differimento. 2. I termini di cui al decreto del Ministro delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 31 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 1993, relativo al versamento dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai soggetti di cui al comma 1, gia' scaduti o in scadenza entro il 1º dicembre 1995, sono differiti a tale data. 3. Oltre al beneficio di cui al comma 2, e fatte salve le modalita' di rateizzazione previste dal citato decreto interministeriale 31 luglio 1993, i contribuenti, previa presentazione di apposita istanza da produrre entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto alle competenti sezioni staccate della direzione regionale delle entrate per la Sicilia, possono fruire di un'ulteriore proroga dei termini di pagamento previsti dal citato decreto interministeriale 31 luglio 1993, in funzione delle seguenti nuove decorrenze iniziali: per gli adempimenti di cui all'art. 1, lettera a), del medesimo decreto, a decorrere dal 5 luglio 1997; per gli adempimenti di cui all'art. 1, lettera b), dal mese di aprile 1997; per gli adempimenti di cui all'art. 1, lettera c), dal mese di gennaio 1997; per gli adempimenti di cui all'art. 1, lettera d), dal mese di febbraio 1997 per i tributi iscritti a ruolo e dal mese di gennaio 1997 per quelli riscuotibili con sistema diverso dall'iscrizione a ruolo; per gli adempimenti di cui all'art. 2, dal mese di ottobre 1997, ivi comprese le ritenute effettuate ai lavoratori e non rimborsate agli stessi. Tale ulteriore beneficio e' concesso dietro corresponsione, per il periodo dal 2 dicembre 1995 alle sopraindicate date di riferimento, degli interessi calcolati sulla base del tasso d'interesse legale sugli importi previsti in relazione alle due diverse modalita' di pagamento stabilite nel predetto decreto interministeriale 31 luglio 1993. 4. I termini di cui all'art. 1, lettere d) ed e), nonche' quelli di cui all'art. 2 del decreto del Ministro delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 31 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1993, non modificati dal successivo citato decreto interministeriale 31 luglio 1993, gia' scaduti o in scadenza entro il 1º dicembre 1995, possono essere differiti, previa presentazione di apposita istanza con le modalita' ed i termini di cui al comma 3, al 1º dicembre 1996 dietro corresponsione degli interessi legali a decorrere del 2 dicembre 1995. 5. Fino ai termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi i procedimenti di recupero coatto e le azioni concorsuali relativi ai contributi e premi ed ai contributi di cui al presente articolo". - Il testo del comma 14 dell'art. 14 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni (Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da aventi calamitosi), e' il seguente: "14. Per le attivita' previste dal presente decreto le regioni e gli enti locali provvedono, per un periodo massimo di tre anni e in deroga alle vigenti disposizioni di legge, al potenziamento dei propri uffici attraverso la dotazione di strumenti e di attrezzature e assunzioni di personale tecnico e amministrativo a tempo determinato, a corrispondere al personale dipendente compensi per ulteriore lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite di cinquanta ore pro-capite mensili, nonche' ad avvalersi di liberi professionisti o dei soggetti di cui all'art. 10 del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, o di universita' e di enti di ricerca, di societa' e di cooperative di produzione e lavoro. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata una spesa nel limite del 2 per cento dei fondi assegnati alle regioni, ai sensi dell'art. 15, comma 1, che provvedono a ripartirli secondo un piano di fabbisogno all'uopo predisposto". - Il testo del comma 1 dell'art. 144 della gia' citata legge n. 388/2000, e' il seguente: "Art. 144 (Limiti di impegno). - 1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2001-2003 i limiti di impegno di cui alla tabella 1, allegata alla presente legge, con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati". - Il testo del comma 1 dell'art. 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228 (Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonche' interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura), e' il seguente: "Art. 4-quinquies (Rilocalizzazione di attivita' produttive collocate in aree a rischio di esondazione). - 1. I titolari di imprese industriali, artigianali, commerciali, di servizi, turistico-alberghiere con insediamenti ricompresi nelle fasce fluviali soggette a vincolo derivante dalle delibere adottate dal comitato istituzionale delle autorita' di bacino del fiume Po ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 18 marzo 1989, n. 183, e dell'art. 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, possono, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, accedere ai crediti agevolati destinati alle attivita' produttive danneggiate dagli interventi alluvionali che hanno colpito l'Italia settentrionale nel novembre 1994, di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, allo scopo di rilocalizzare in condizioni di sicurezza la propria attivita' al di fuori delle citate fasce fluviali, nell'ambito del territorio del medesimo comune o di altri comuni distanti non piu' di trenta chilometri, nel limite delle risorse residue assegnate al Mediocredito centrale S.p.a. ed alla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa, ai sensi dei citati articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995". Il testo degli articoli 3 e 4 del gia' citato decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e' il seguente: "Art. 3 (Interventi su centri storici e su centri e nuclei urbani e rurali). - 1. Entro novanta giorni dalla perimetrazione dei centri e nuclei individuati ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera c), i comuni, sentite le amministrazioni pubbliche interessate, predispongono programmi di recupero, e relativi piani finanziari, che prevedono in maniera integrata: a) la ricostruzione, o il recupero di edifici pubblici o di uso pubblico, con priorita' per gli edifici scolastici, compresi quelli di culto ed ecclesiastici, dell'edilizia residenziale pubblica e privata e delle opere di urbanizzazione secondaria, distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, e degli immobili utilizzati dalle attivita' produttive di cui all'art. 5; b) il ripristino e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventi da realizzare nell'area. 2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, le regioni si sostituiscono al comune inadempiente. 3. Nei programmi sono indicati i danni subiti dalle opere, la sintesi degli interventi proposti, una prima valutazione dei costi sulla base dei parametri di cui all'art. 2, le volumetrie, superfici e destinazioni d'uso delle opere e i soggetti realizzatori degli interventi. Nei programmi sono altresi' indicate le risorse dei comuni derivanti da contributi privati o di enti pubblici e dall'applicazione di quanto previsto dal comma 7 dell'art. 15. 4. Le regioni assicurano l'assistenza tecnica ai comuni, con precedenza per quelli con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, e alle province, valutano e approvano, entro trenta giorni dalla presentazione, i programmi di recupero di cui al comma 1, individuando le priorita' nei limiti delle risorse ripartite ai sensi dell'art. 2, comma 2, stabiliscono tempi, procedure e criteri per l'attuazione del programma e determinano i casi in cui il programma stesso, prevedendo il ricorso a strumenti urbanistici attuativi, anche in variante a quelli generali, possa essere approvato mediante gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni e integrazioni. 5. Per l'esecuzione degli interventi unitari sugli edifici privati, o di proprieta' mista pubblica e privata, anche non abitativi, i proprietari si costituiscono in consorzio obbligatorio entro trenta giorni dall'invito ad essi rivolto dal comune. La costituzione del consorzio e' valida con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 51 per cento delle superfici utili complessive dell'immobile, determinate ai sensi dell'art. 6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 1994, ricomprendendo anche le superfici ad uso non abitativo. Per l'esecuzione degli interventi previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, il consorzio si sostituisce ai proprietari che non hanno aderito. 6. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 5, i comuni si sostituiscono ai proprietari e, previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a trenta giorni, ai consorzi inadempienti per l'esecuzione degli interventi mediante l'occupazione temporanea degli immobili, che non puo' avere durata superiore a tre anni e per la quale non e' dovuto alcun indennizzo, utilizzando i contributi di cui all'art. 4. 6-bis. Il consorzio di cui al comma 5 ed i comuni, nei casi previsti dal comma 6, si rivalgono sui proprietari nei casi in cui gli interventi di riparazione dei danni e di ripristino per gli immobili privati di cui all'art. 4, comma 3, siano superiori ai limiti massimi stabiliti nel medesimo comma 3. 7. Il termine di cui all'art. 7, comma 2, dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 e' prorogato fino alla fine dello stato di emergenza e i benefici sono concessi, per il periodo necessario, anche ai nuclei familiari residenti in abitazioni principali, nel caso in cui la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo richieda di liberare temporaneamente l'immobile". "Art. 4 (Interventi a favore dei privati per beni immobili e mobili). - 1. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, da attuarsi secondo i criteri e nei limiti dei parametri di cui all'art. 2, e' concesso: a) per gli immobili distrutti, un contributo pari al costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio relativi alla ricostruzione, da realizzare nell'ambito dello stesso insediamento e nel limite delle superfici preesistenti aumentabili esclusivamente ai fini dell'adeguamento igienicosanitario; b) per gli immobili gravemente danneggiati, un contributo pari al costo degli interventi sulle strutture, compreso l'adeguamento igienico-sanitario, e per il ripristino degli elementi architettonici esterni, comprese le rifiniture esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio. 2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), trovano applicazione per soglie di danneggiamento e vulnerabilita' superiori a quelle riportate nell'allegato A del presente decreto, salvo il caso in cui gli edifici siano ricompresi nei programmi di recupero di cui all'art. 3. 2-bis. Per parti comuni si intendono quelle elencate dall'art. 1117 del codice civile e i benefici sono applicati anche agli immobili con unico proprietario. 3. Al fine di proseguire, completare ed estendere gli interventi di recupero degli immobili privati, con livelli di danneggiamento e vulnerabilita' inferiori alla soglia di cui al comma 2, gia' avviati dai commissari delegati di cui all'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, e' concesso un contributo a fondo perduto pari ai costi per la riparazione delle strutture, ivi compreso il miglioramento sismico e comunque fino ad un massimo di lire 60 milioni per ciascuna unita' immobiliare. Il limite del contributo e' innalzato a lire 120 milioni per gli immobili privati destinati ad ospitare comunita' o attivita' turistico-ricettive, comprese quelle che offrono servizi di agriturismo, e comprende, per queste ultime, anche l'adeguamento igienico-sanitario. Il contributo e' concesso nel caso in cui gli immobili abbiano comunque subito danni significativi alle strutture principali e superiori ad un limite che sara' stabilito dalle regioni, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile e con il Ministero dei lavori pubblici. 4. I contributi di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 sono concessi, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'art. 15, solo ai soggetti titolari del diritto di proprieta' sugli edifici alla data in cui si e' verificato il danno per effetto della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, ovvero ai soggetti usufruttuari o titolari di diritti reali di garanzia, rispetto agli stessi edifici, che si sostituiscano ai proprietari nella richiesta dei contributi spettanti qualora i proprietari, per qualsiasi motivo, non esercitino tale diritto. Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a soggetti diversi dai parenti o affini fino al quarto grado, dal locatario, dall'affittuario, dal mezzadro, dagli enti pubblici, prima del completamento degli interventi di ricostruzione o di riparazione che hanno beneficiato di tali contributi, e' dichiarato decaduto dalle provvidenze ed e' tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. 5. Ai proprietari, o usufruttuari qualora i proprietari per qualsiasi motivo non esercitino tale diritto, delle unita' immobiliari di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e destinate ad abitazione principale alla data in cui si e' verificato il danno, per effetto della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, e' concesso un contributo pari all'80 per cento del costo delle rifiniture e degli impianti interni, calcolato sulla base dei parametri di cui all'art. 2, comma 3, qualora il reddito complessivo del nucleo familiare del proprietario, detratto il reddito derivante dall'immobile distrutto o inagibile risultante dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 1996, calcolati ai sensi delle leggi regionali emanate in attuazione della delibera CIPE del 13 marzo 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 122 del 27 maggio 1995, non superi l'importo di lire 21 milioni. Tale contributo e' fissato al 60 per cento del costo suddetto per redditi superiori a 21 milioni e fino a 30 milioni e al 40 per cento per i redditi superiori a 30 milioni e fino a 50 milioni. Qualora il reddito derivi esclusivamente da lavoro dipendente o da pensione e sia inferiore all'importo di due pensioni minime INPS, il contributo e' elevato al 90 per cento del costo delle rifiniture interne e degli impianti. Per gli enti religiosi e morali senza fini di lucro il contributo e' fissato nella misura del 50 per cento del costo predetto, indipendentemente dal reddito dichiarato. 5-bis. Nei casi disciplinati dall'art. 2 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2947 del 24 febbraio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 50 del 2 marzo 1999, il contributo spettante puo' essere utilizzato anche per l'acquisto di alloggi nel territorio dello stesso comune. L'area di sedime dell'edificio demolito o da demolire viene acquisita al patrimonio indisponibile del comune e i diritti dei terzi sull'immobile originario si trasferiscono sull'immobile acquistato. 6. Ai soggetti residenti che hanno subito, in conseguenza della crisi sismica, la distruzione o il danneggiamento grave di beni mobili e di beni mobili registrati, in loro proprieta' alla data in cui si e' verificato il danno, per effetto della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, e' assegnato un contributo a fondo perduto fino al 40 per cento del valore del danno subito, accertato con le modalita' di cui all'art. 5, comma 4, nel limite massimo complessivo di lire 50 milioni per ciascun nucleo familiare. 7. I contributi di cui al presente articolo, nel rispetto dei parametri di cui all'art. 2, sono concessi dai comuni sulla base di modalita' e procedure definite, d'intesa, dalle regioni, nei limiti delle disponibilita' di cui all'art. 15 e con priorita' per i soggetti residenti in immobili totalmente o parzialmente inagibili. 7-bis. I comuni provvedono a far eseguire le demolizioni necessarie per gli interventi di cui al comma 1, con oneri a carico degli stanziamenti disposti dalle ordinanze di cui all'art. 1 e delle disponibilita' di cui all'art. 15. 7-ter. In caso di inadempienza dei comuni per gli interventi di cui al comma 7-bis del presente articolo e al comma 6 dell'art. 3, previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il predetto termine, la regione si sostituisce al comune inadempiente, nominando un commissario ad acta". Il testo degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni (Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attivita' produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994), e' il seguente: "Art. 2. - 1. Il Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi, istituito presso il Mediocredito centrale S.p.a. ai sensi dell'art. 31 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e' incrementato della somma di lire 234 miliardi per l'anno 1995, di lire 207 miliardi per l'anno 1996 e di lire 117 miliardi annui a decorrere dall'anno 1997. 2. Le disponibilita' del Fondo di cui al comma 1 sono destinate alla corresponsione di contributi agli interessi sui finanziamenti concessi dalle banche alle imprese industriali, commerciali e di servizi, comprese quelle turistiche e alberghiere, aventi sede nelle regioni di cui all'art. 1, comma 1, dichiarate danneggiate per effetto delle eccezionali avversita' atmosferiche e degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994. 3. I finanziamenti di cui al comma 2 devono essere destinati al ripristino anche migliorativo degli impianti e delle strutture aziendali, purche' entro il limite del valore dei beni danneggiati, nonche' alla ricostituzione di scorte da impiegare anche in attivita' differenti da quella esercitata alla data del 4 novembre 1994. La durata di detti finanziamenti non puo' superare dieci anni, comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di due anni e di un periodo massimo di rimborso di otto anni. Nel caso di finanziamento di sole scorte la durata dello stesso non puo' superare i sei anni, comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di un anno e di un periodo massimo di rimborso di cinque anni. I finanziamenti sono concessi in misura non superiore al 95 per cento del primo miliardo di spesa, in misura non superiore al 75 per cento della spesa eccedente fino a tre miliardi e in misura non superiore al 50 per cento dell'ulteriore eccedenza. 4. Il tasso d'interesse a carico delle imprese beneficiarie dei finanziamenti di cui al presente articolo e' pari al 3 per cento nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del periodo di ammortamento del finanziamento. 4-bis. [Le provvidenze di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche a favore delle imprese che, pur non avendo sede nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, ivi trovandosi ad operare per motivi connessi alla loro attivita' produttiva, abbiano subito danni a beni mobili strumentali]. 5. Al fine di consentire alle imprese di corrispondere il tasso di interesse agevolato di cui al comma 4, il Mediocredito centrale S.p.a. corrisponde, a valere sul Fondo di cui al comma 1, un contributo agli interessi pari alla differenza tra il tasso fisso nominale annuo applicato dalle banche, comunque non superiore al campione dei titoli pubblici soggetti ad imposta del mese precedente a quello di stipula del contratto di finanziamento risultante dalla rilevazione della Banca d'Italia, maggiorato di un punto percentuale, e il suddetto tasso agevolato del 3 per cento. Nel periodo di preammortamento l'onere per interessi rimane interamente a carico del Fondo di cui al comma 1. 6. Il Fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale S.p.a. ai sensi dell'art. 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e' incrementato della somma di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998 e di lire 40 miliardi per l'anno 1999. 7. Le disponibilita' del Fondo di cui al comma 6 sono destinate alla copertura dei rischi derivanti dalla mancata restituzione del capitale e dalla mancata corresponsione dei relativi interessi ed altri accessori, o neri e spese, connessi o dipendenti dai finanziamenti di cui al presente articolo. La garanzia del Fondo ha natura sostitutiva e la misura del relativo intervento e' fissata al 100 per cento della perdita che le banche dimostrino di aver sofferto. 8. A valere sulle somme predette, puo' essere corrisposto, previo avvio delle procedure di recupero ritenute utili d'intesa con il Mediocredito centrale S.p.a., un acconto, nei limiti di garanzia attivabili, non superiore al 50 per cento dell'insolvenza, salvo conguaglio in sede di definitiva determinazione della perdita. 8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 del presente articolo si applicano a tutti i finanziamenti anche gia' ammessi agli interventi del Fondo centrale di garanzia di cui al comma 6, previa liberazione di ulteriori garanzie, se acquisite, salvo quanto previsto dall'art. 2-bis, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35. Qualora i finanziamenti concessi ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, siano assistiti da garanzie rilasciate dai confidi, l'intervento del Fondo centrale di garanzia resta subordinato all'utilizzo delle predette garanzie. 9. Le condizioni e le modalita' dell'intervento agevolativo del Mediocredito centrale S.p.a. e dell'Artigiancassa sui finanziamenti concessi dalle banche ai sensi del presente articolo e dell'art. 3 sono stabilite, ove non gia' disciplinate, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per la gestione delle agevolazioni di cui ai suddetti articoli si applica l'art. 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489". "Art 3. - 1. Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi istituito dall'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa e' incrementato della somma di lire 200 miliardi per l'anno 1995. Tale somma e' soggetta a gestione separata. 2. Le disponibilita' di cui al comma 1 sono destinate alla corresponsione di contributi agli interessi sui finanziamenti concessi dalle banche alle imprese artigiane aventi sede nelle regioni di cui all'art. 1, comma 1, dichiarate danneggiate per effetto delle eccezionali avversita' atmosferiche e degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994. 3. I finanziamenti di cui al comma 2 devono essere destinati al ripristino anche migliorativo degli impianti e delle strutture aziendali, purche' entro il limite del valore dei beni danneggiati, nonche' alla ricostituzione di scorte da impiegare anche in attivita' differenti da quella esercitata alla data del 4 novembre 1994. La durata di detti finanziamenti non puo' superare dieci anni, comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di due anni e di un periodo massimo di rimborso di otto anni. I finanziamenti sono concessi nella misura massima del 95 per cento per il primo miliardo di spesa e in misura non superiore al 75 per cento della spesa eccedente fino a lire 3 miliardi. 4. Il tasso di interesse a carico delle imprese beneficiarie dei finanziamenti di cui al presente articolo e' pari al tre per cento nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del periodo di ammortamento del finanziamento. Nel periodo di preammortamento l'onere per interessi rimane interamente a carico del fondo di cui al comma 1. 5. Le somme di cui al comma 1, sono altresi' finalizzate a ridurre al 3 per cento annuo il tasso di interesse dovuto dalle predette imprese sui finanziamenti accordati dalle banche con i prestiti concessi alle banche stesse dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. . 317. 6. Gli interventi del Fondo centrale di garanzia istituito ai sensi della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a. - Artigiancassa sono estesi ai finanziamenti agevolati alle imprese artigiane ai sensi dei commi 2, 3 e 5 del presente articolo. Per gli interventi del Fondo nessun onere e' posto a carico delle imprese beneficiarie. Ai fini di cui al presente comma la natura della garanzia del Fondo e' trasformata da sussidiaria a sostitutiva e la misura del relativo intervento e' fissata al 100 per cento della perdita che le banche dimostrino di aver sofferto. Avviate le procedure di riscossione coattiva del credito, le banche possono chiedere l'intervento della garanzia del Fondo, che assicura la copertura dell'insolvenza nella misura massima del 50 per cento; la restante parte della garanzia e' conguagliata alla chiusura delle procedure stesse. 7-bis. La garanzia di cui al comma 6 e' cumulabile fino al cento per cento con altre forme di garanzia, ivi comprese quelle collettive e consortili. 7-ter. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo si applicano a tutti i finanziamenti anche gia' ammessi agli interventi del Fondo centrale di garanzia, di cui al citato comma 6, previa liberazione di ulteriori garanzie, se acquisite, salvo quanto precisato dall'art. 2-bis, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35. Qualora i finanziamenti concessi ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, siano assistiti da garanzie rilasciate dai confidi, l'intervento del Fondo centrale di garanzia resta subordinato all'utilizzo delle predette garanzie". Il titolo del decreto del Ministro del tesoro, emanato di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 23 marzo 1995 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 1995), e' il seguente: "Condizioni e modalita' dell'intervento agevolativo a favore delle imprese dei vari settori danneggiate per effetto delle eccezionali avversita' atmosferiche e degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994". Il testo dell'art. 12 della legge 2 maggio 1990, n. 102 (Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonche' della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987), e' il seguente: "Art. 12 (Finanziamenti agevolati). - 1. Ad integrazione di quanto disposto dall'art. 5, comma 1, lettera c), alle imprese rientranti nei criteri a tal fine dettati dal piano di cui all'art. 5 che realizzano investimenti nel periodo di cui all'art. 11, comma 5, nei comuni delle province di Sondrio, Como, Bergamo e Brescia, individuati ai sensi dell'art. 1, possono essere concessi dagli istituti di credito a medio termine finanziamenti a tasso di interesse agevolato, pari al 25 per cento del tasso di riferimento di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre1976, n. 902, per un importo non superiore al 70 per cento dell'investimento globale, comprendente gli investimenti fissi, gli investimenti in materiali e, nella misura massima del 40 per cento degli investimenti fissi, le scorte di materie prime e semilavorati. 2. L'importo dei finanziamenti non puo' essere inferiore a lire 100 milioni. La durata non puo' superare i dieci anni di cui al massimo tre di utilizzo e preammortamento. 3. I finanziamenti sono soggetti, ai fini della concessione ed erogazione del contributo in conto interessi, alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto compatibili; in ogni caso non operano i limiti dimensionali di cui agli articoli 6 e 8 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica. 4. La regione Lombardia concede all'istituto finanziatore, osservati i limiti previsti dall'art. 5, comma 5, secondo modalita' e procedure che saranno stabilite dalla regione stessa d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un contributo in conto interessi pari alla differenza fra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso agevolato. 5. La concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo e' soggetta alla verifica da parte degli organismi competenti dell'esistenza e titolarita' di ogni provvedimento autorizzatorio previsto dalle normative in materia urbanistica e ambientale per il legittimo esercizio delle attivita' d'impresa per cui e' richiesto il beneficio. 6. L'applicazione delle medesime agevolazioni e' subordinata altresi' alla assunzione dell'impegno da parte dell'impresa beneficiaria di esercitare l'attivita' per dieci anni. 7. Analoghe agevolazioni a quelle previste nei precedenti commi possono essere concesse per operazioni di finanziamento poste in essere con la forma del leasing finanziario. 8. Le provvidenze disposte con i programmi regionali non sono cumulabili con quelle previste allo stesso titolo da altre leggi statali e regionali". Il testo dell'art. 133 dell'ordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 (Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari) e' il seguente: "Art. 133. - Per gli atti compiuti fuori dell'edificio ove l'ufficio giudiziario ha sede e' dovuta all'ufficiale giudiziario, a rimborso di ogni spesa, l'indennita' di trasferta. Tale indennita' spetta per il viaggio di andata e per quello di ritorno ed e' stabilita, per gli atti di notificazione, nella seguente misura: a) fino a sei chilometri: lire 1.500; b) fino a dodici chilometri: lire 2.800; c) fino a diciotto chilometri: lire 3.800; d) oltre i diciotto chilometri, per ogni percorso di sei chilometri o di frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lettera c), aumentata di lire 800. Per gli atti di esecuzione, l'indennita' e' dovuta, per il viaggio di andata e per quello di ritorno, nella misura doppia di quella prevista dal precedente comma. L'indennita' non e' dovuta per la notificazione eseguita per mezzo del servizio postale. Per il protesto di cambiali e di titoli alle stesse equiparati, si applicano le norme di cui all'art. 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349, e per le trasferte in materia penale le norme di cui all'art. 142 del presente decreto. Annualmente, con decreto del Presidente della Repubblica - su proposta formulata dal Ministro di grazia e giustizia, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica - l'importo della indennita' di trasferta potra' essere variato tenendo conto delle modificazioni, accertate dall'Istituto centrale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi nel triennio precedente. Le somme complessivamente percepite a titolo di indennita' di cui al primo comma, detratte le spese effettivamente sostenute da ciascuno e detraibili ai sensi di legge, sono distribuite dall'ufficiale giudiziario dirigente l'ufficio, in parti uguali, rispettivamente tra tutti gli appartenenti al profilo professionale di collaboratore UNEP e tra gli appartenenti al profilo di assistente UNEP, addetti all'ufficio stesso". - Il testo del comma 1 dell'art. 35 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale) e' il seguente: "Art. 35 (Indennita' di trasferta degli ufficiali giudiziari). - 1. I soggetti che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, le indennita' di trasferta di cui all'art. 133 dell'ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, relative agli anni 1993-1997, possono regolarizzare e definire la loro posizione con l'Amministrazione delle finanze, versando le relative imposte, sulla base del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, che ne ha previsto la tassazione nella misura del 50 per cento, al netto degli acconti versati ai sensi degli articoli 146 e 154 del citato ordinamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, senza l'applicazione di interessi e sanzioni, in unica soluzione entro il 28 febbraio 2001, oppure in dodici rate bimestrali di eguale importo a decorrere dalla stessa data". - Il testo del comma 4 dell'art. 85 della gia' citata legge n. 388/2000, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "4. A decorrere dal 1º gennaio 2001, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, e secondo le indicazioni del Piano sanitario nazionale, sono escluse dalla partecipazione al costo e, quindi, erogate senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione, le seguenti prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio, finalizzate alla diagnosi precoce dei tumori dell'apparato genitale femminile, del carcinoma e dei precancerosi del colon retto: a) mammografia, ogni due anni, a favore delle donne in eta' compresa tra quarantacinque e sessantanove anni e tutte le prestazioni di secondo livello qualora l'esame mammografico lo richieda. b) esame citologico cervico-vaginale (PAP test), ogni tre anni, a favore delle donne in eta' compresa tra venticinque e sessantacinque anni; c) colonscopia, ogni cinque anni, a favore della popolazione di eta' superiore a quarantacinque anni e della popolazione a rischio individuata secondo criteri determinati con decreto del Ministro della sanita'". Il testo del comma 1 dell'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione) e' il seguente: "Art. 6. - 1. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, a decorrere dal 1º gennaio 1998, le imprese armatrici, per il personale avente i requisiti di cui all'art. 119 del codice della navigazione ed imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale di cui all'art. 1, nonche' lo stesso personale suindicato sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge. Il relativo onere e' a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, ed e' rimborsato su conforme rendicontazione". - Il testo del comma 4 dell'art. 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410 (Nuovo ordinamento dei consorzi agrari) cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "4 Entro cinquanta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'autorita' amministrativa che vigila sulla liquidazione revoca l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, salvo che nel frattempo sia stata presentata ed autorizzata domanda di concordato ai sensi dell'art. 214 del regio decreto 16 marzo 1942,n. 267, o sia stata autorizzata, a qualunque titolo, cessione di azienda o di ramo d'azienda in favore di un altro consorzio agrario o di societa' cooperativa agricola operanti nella stessa regione o in regione confinante, che siano in amministrazione ordinaria. Il cessionario succede nella titolarita' delle attivita' d'impresa cedute, ivi compresi i contratti di locazione di immobili e le licenze di commercio e di produzione". Il testo degli articoli da 133 a 137 della gia' citata legge n. 388/2000 e' il seguente: "Art. 133 (Contributo per le spese di trasporto alle piccole e medie imprese siciliane). - 1. E concesso alle piccole e medie imprese agricole, estrattive e di trasformazione classificate dal decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1º ottobre 1997, con sede legale e stabilimento operativo nel territorio della regione Sicilia, ad eccezione di quelle di distillazione dei petroli, un contributo, mediante credito d'imposta, per le spese di trasporto ferroviario, marittimo e aereo e combinato, nei, limiti stabiliti dall'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Il contributo e' concesso nei limiti del comma 2 del presente articolo per i prodotti provenienti dalle imprese site nel territorio della regione Sicilia e destinati al restante territorio comunitario. Per il 2001 il 20 per cento dello stanziamento complessivo di cui al comma 2 e' riservato al contributo per le spese di trasporto su gomma. A decorrere dal 2002 tale percentuale e' diminuita del 5 per cento per ciascun anno. 2. L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' affidata alla regione Sicilia tramite apposita convenzione tra il Ministro delle finanze, il Ministro dei trasporti e della navigazione e il presidente della regione, da definire entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la quale si stabiliranno le modalita' per il trasferimento dei fondi dal bilancio statale alla regione Sicilia e l'entita' del cofinanziamento regionale dell'agevolazione di cui al presente articolo, che non dovra' comunque essere inferiore al 50 per cento del contributo statale. L'onere complessivo per il bilancio dello Stato non puo' superare l'importo di lire 25 miliardi per l'anno 2001 e di lire 50 miliardi a decorrere dall'anno 2002". "Art. 134 (Riqualificazione del settore trasporto merci nella regione Sicilia). - 1. E assegnata alla regione Sicilia la somma di lire 100 miliardi per l'anno 2001 per il cofinanziamento di interventi regionali di carattere straordinario per la ristrutturazione e la riqualificazione del settore del trasporto merci siciliano. Il contributo statale e' erogato subordinatamente alla verifica della coerenza degli interventi con gli obiettivi di cui al presente articolo. Il cofinanziamento regionale non dovra' essere inferiore al 30 per cento del contributo statale". "Art. 135 (Continuita' territoriale per la Sicilia). - 1. Al fine di realizzare la continuita' territoriale per la Sicilia, in conformita' alle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone con proprio decreto: a) l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sicilia e i principali aeroporti nazionali e tra gli scali aeroportuali della Sicilia e quelli delle isole minori siciliane in conformita' alle conclusioni della conferenza di servizi di cui ai commi 2 e 3; b) qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico, una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra gli scali aeroportuali della Sicilia e gli aeroporti nazionali. 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della regione Sicilia, delegato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, indice una conferenza di servizi. 3. La conferenza di servizi di cui al comma 2 definisce i contenuti dell'onere di servizio in relazione: a) alle tipologie e ai livelli tariffari; b) ai soggetti che usufruiscono di agevolazioni; c) al numero dei voli; d) agli orari dei voli; e) alle tipologie degli aeromobili; f) alla capacita' dell'offerta; g) all'entita' dell'eventuale copertura finanziaria da porre a carico del bilancio dello Stato qualora si proceda alla gara di appalto europea. 4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera a), il Ministro dei trasporti e della navigazione, d'intesa con il Presidente della regione siciliana, indice la gara di appalto europea, secondo le procedure previste dall'art. 4, paragrafo 1, lettere d), e), f), g) e h), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992. 5. Ai sensi delle disposizioni vigenti, la decisione di imporre gli oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei sulle rotte tra gli scali siciliani e nazionali e' comunicata all'Unione europea. 6. Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico accettati dai vettori conseguentemente all'esito della gara di appalto di cui al comma 4, sono stanziate lire 50 miliardi per l'anno 2001 e lire 100 miliardi a decorrere dall'anno 2002. 7. L'entita' del cofinanziamento regionale alle agevolazioni di cui al presente articolo non potra' essere inferiore al 50 per cento del contributo statale". "Art. 136 (Oneri di pubblico servizio per i servizi aerei di linea). - 1. Al fine di realizzare politiche di coesione tra le diverse aree del Paese, con riguardo ai servizi aerei di linea, il Ministro dei trasporti e della navigazione dispone, con proprio decreto, l'imposizione di oneri di pubblico servizio in conformita' alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, nelle regioni di cui all'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 e provvede a costituire le condizioni necessarie a determinare una effettiva riduzione delle tariffe dei servizi aerei di linea nelle predette regioni. 2. I contenuti dell'onere di pubblico servizio di cui al comma 1 sono determinati secondo le modalita' di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144". "Art. 137 (Ulteriori erogazioni a favore della regione Sicilia). - 1. Alla regione Sicilia e' assegnato un limite di impegno di 21 miliardi di lire della durata di quindici anni, corrispondente a un capitale mutuabile di almeno lire 200 miliardi, per interventi diretti a: a) contenere i consumi ed i costi energetici delle piccole e medie imprese; b) fronteggiare la crisi del settore agrumicolo; c) sostenere iniziative e investimenti nei comuni sede di impianti di raffinazione, estrazione e stoccaggio di prodotti petroliferi". Il testo dell'art. 4 del Regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunita' alle rotte intracomunitarie e' il seguente: "Art. 4. - 1.a) Uno Stato membro puo', previa consultazione con gli altri Stati membri interessati e dopo aver informato la Commissione e i vettori aerei operanti sulla rotta, imporre oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea effettuati verso un aeroporto che serve una regione periferica o in via di sviluppo all'interno del suo territorio o una rotta a bassa densita' di traffico verso un qualsiasi aeroporto regionale nel suo territorio, qualora tale rotta sia considerata essenziale per lo sviluppo economico della regione in cui si trova l'aeroporto stesso, nella misura necessaria a garantire che su tale rotta siano prestati adeguati servizi aerei di linea rispondenti a determinati criteri di continuita', regolarita', capacita' e tariffazione cui i vettori aerei non si atterrebbero se tenessero conto unicamente del loro interesse commerciale. La Commissione rendera' nota l'esistenza di questi oneri di servizio pubblico tramite la Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee. b) Nel valutare l'adeguatezza dei servizi aerei di linea gli Stati membri tengono conto: i) del pubblico interesse; ii) della possibilita', in particolare per le regioni insulari, di ricorrere ad altre forme di trasporto e dell'idoneita' di queste ultime a soddisfare il concreto fabbisogno di trasporto; iii) delle tariffe aeree e delle condizioni proposte agli utenti; iv) dell'effetto combinato di tutti i vettori aerei che operano o intendono operare sulla rotta di cui trattasi; c) Laddove altre forme di trasporto non possano garantire servizi adeguati e ininterrotti, gli Stati membri interessati hanno la facolta' di prescrivere, nell'ambito degli oneri di servizio pubblico, che i vettori aerei che intendono operare sulla rotta garantiscano tale prestazione per un periodo da precisare, conformemente alle altre condizioni degli oneri di servizio pubblico. d) L'accesso ad una rotta sulla quale nessun vettore aereo abbia istituito o si appresti a istituire servizi aerei di linea conformemente all'onere di servizio pubblico imposto su tale rotta, puo' essere limitato dallo Stato membro ad un unico vettore aereo per un periodo non superiore a tre anni al termine del quale si procedera' ad un riesame della situazione. Il diritto di effettuare siffatti servizi sara' concesso, tramite appalto pubblico, per rotte singole o serie di rotte a qualsiasi vettore aereo comunitario abilitato a effettuare tali servizi. Il bando di gara viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee e il termine per la presentazione delle offerte non puo' essere inferiore a un mese dal giorno della pubblicazione. Le offerte presentate dai vettori aerei sono immediatamente comunicate agli altri Stati membri interessati e alla Commissione. e) Il bando di gara ed il successivo contratto devono contemplare tra l'altro i punti seguenti: i) le norme prescritte dall'onere di servizio pubblico; ii) norme relative alla modifica e alla scadenza del contratto, in particolare per tener conto di cambiamenti imprevedibili; iii) il periodo di validita' del contratto; iv) sanzioni in caso di inadempienza del contratto. f) La selezione tra le offerte presentate viene effettuata il piu' presto possibile, tenendo conto della qualita' del servizio offerto e in particolare delle tariffe aeree e delle condizioni proposte agli utenti, nonche' del costo dell'eventuale compenso richiesto allo Stato o agli Stati membri interessati. g) In deroga al disposto della lettera f), dal giorno della presentazione delle offerte deve trascorrere un periodo di due mesi prima che si proceda alla selezione, affinche' gli altri Stati membri possano presentare eventuali osservazioni. h) Uno Stato membro puo' rimborsare un vettore aereo selezionato in conformita' della lettera f) che soddisfi le norme di onere di servizio pubblico prescritte nel quadro del presente paragrafo; tale rimborso tiene conto dei costi e dei ricavi derivanti dal servizio in questione. i) Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che qualsiasi decisione presa ai sensi del presente articolo possa essere riesaminata in modo effettivo e, in particolare, il piu' presto possibile, laddove sussista violazione del diritto comunitario o delle norme d'attuazione nazionali. j) Qualora sia stato imposto un onere di servizio pubblico in conformita' delle lettere a) e c), i vettori aerei possono mettere in vendita il solo posto unicamente se il servizio aereo in questione soddisfa tutti i requisiti dell'onere di servizio pubblico. Di conseguenza, siffatto servizio aereo e' considerato un servizio aereo di linea. k) La lettera d) non si applica qualora un altro Stato membro interessato proponga un soddisfacente mezzo alternativo per l'adempimento del medesimo onere di servizio pubblico. 2. Il paragrafo 1, lettera d) non si applica alle rotte su cui altre forme di trasporto possano garantire un servizio adeguato e ininterrotto, laddove la capacita' offerta superi i 30.000 posti l'anno. 3. A richiesta di qualsiasi Stato membro il quale ritenga che lo sviluppo di una rotta venga indebitamente limitato dalle condizioni di cui al paragrafo 1, o di propria iniziativa, la Commissione svolge un'indagine e decide, entro due mesi dal ricevimento della richiesta, in base a tutti gli elementi rilevanti, se il paragrafo 1 debba continuare ad applicarsi in relazione alla rotta di cui trattasi. 4. La Commissione comunica la decisione al Consiglio e agli Stati membri. Qualsiasi Stato membro puo' deferire la decisione della Commissione al Consiglio entro il termine di un mese. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, puo' prendere una decisione diversa entro il termine di un mese". Il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1960, n. 1574 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 319 del 30 dicembre 1960) e' il seguente: "Approvazione del nuovo statuto dell'Unione internazionale degli istituti di archeologia, storia e storia dell'arte, con sede in Roma". Il titolo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 luglio 1997, n. 174, supplemento ordinario), e' il seguente: "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni". Il testo dell'art. 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227 (Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonche' alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale) e' il seguente: "Art. 26. - Nel quadro della cooperazione italiana con i Paesi in via di sviluppo e sulla base degli indirizzi stabiliti dal CIPES, il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, puo' autorizzare il Mediocredito centrale a concedere, anche in consorzio con enti o banche estere, a Stati, banche centrali o enti di Stato di Paesi in via di sviluppo, crediti finanziari agevolati destinati al miglioramento della situazione economica e monetaria di tali Paesi, tenendo conto della partecipazione italiana a progetti e programmi di cooperazione approvati nelle forme di legge e diretti a favorire e promuovere il progresso tecnico, culturale, economico e sociale di detti Stati. Per le operazioni di cui al precedente comma e' costituito presso il Mediocredito centrale un fondo rotativo. La dotazione del fondo avverra' con legge, mediante stanziamenti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro". Il testo dell'art. 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo) e' il seguente: "Art. 6 (Fondo rotativo presso il Mediocredito centrale). - 1. Il Ministro del tesoro, previa delibera del CICS, su proposta del Ministro degli affari esteri, autorizza il Mediocredito centrale a concedere, anche in consorzio con enti o banche estere, a Stati, banche centrali o enti di Stato di Paesi in via di sviluppo, crediti finanziari agevolati a valere sul Fondo rotativo costituito presso di esso. 2. In estensione a quanto previsto dall'art. 13, secondo comma, del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministro del commercio con l'estero delega le competenze di cui al citato art. 13, primo comma, lettera d), al Mediocredito centrale in ordine alle operazioni finanziate con crediti di aiuto o con crediti misti 3. I crediti di aiuto, anche quando sono associati ad altri strumenti finanziari (doni, crediti agevolati all'esportazione, crediti a condizioni di mercato), potranno essere concessi solamente per progetti e programmi di sviluppo rispondenti alle finalita' della presente legge. Nel predetto fondo rotativo confluiscono gli stanziamenti gia' effettuati ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227, della legge 9 febbraio 1979, n. 38, e della legge 3 gennaio 198l, n. 7. 4. Ove richiesto dalla natura dei progetti e programmi di sviluppo, i crediti di aiuto possono essere destinati, in particolare nei Paesi a piu' basso reddito, anche al finanziamento di parte dei costi locali e di eventuali acquisti in paesi terzi di beni inerenti ai progetti approvati e per favorire l'accrescimento della cooperazione tra Paesi in via di sviluppo". Il testo del comma 6 dell'art. 1 della legge 6 febbraio 1992, n. 180 (Partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale), e' il seguente: "6. Per le iniziative di cui alla presente legge destinate a Paesi in via di sviluppo, puo' essere annualmente utilizzata, oltre agli stanziamenti indicati nel comma 5, una quota non superiore all'1 per cento dello stanziamento del capitolo 4620 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, da individuare con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro". Il testo del comma 4 dell'art. 92 della gia' citata legge n. 388/2000, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "4. a' istituito un fondo dell'ammontare di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, da destinare alla ricerca sulle cellule staminali e sui vaccini e al cotinanziamento con il settore privato per lo sviluppo di progetti specifici di ricerca di interesse pubblico, che saranno individuati con decreti del Ministero della salute". Il comma 3 dell'art. 4 della gia' citata legge n. 266/1997 e' il seguente: "3. Per garantire un qualificato livello della presenza italiana nei programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale e realizzati nel contesto dell'Unione europea, e' autorizzato il limite di impegno decennale di lire 100 miliardi per l'anno 1998. A tal fine il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di mutuo in relazione al predetto limite di impegno nonche' per corrispondere le quote di competenza italiana del programma EFA (European fighter aircraft) in conformita' alle indicazioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministero della difesa, che tengano conto dell'avanzamento progettuale". Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, e successive modificazioni (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni), cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 4. - 1. Ai giudici onorari di tribunale spetta un'indennita' di L. 190.000 per ogni udienza, anche se tenuta in camera di consiglio. Non possono essere corrisposte piu' di due indennita' al giorno. 2. Ai vice procuratori onorari spetta un'indennita' di L. 190.000 per ogni udienza in relazione alla quale e' conferita la delega a norma dell'art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. L'indennita' e' corrisposta per intero anche se la delega e' conferita soltanto per uno o per alcuni dei processi trattati nell'udienza. Non possono essere corrisposte piu' di due indennita' al giorno". Il testo dell'art. 1 della legge 12 ottobre 1957, n. 978 (Aumento delle indennita' giornaliere per i giudici privati dei tribunali per i minorenni e delle sezioni di Corte di appello per i minorenni), cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 1. - Ai componenti privati dei tribunali e delle sezioni di Corte di appello per i minorenni sono dovute le indennita' stabilite per i giudici onorari del tribunale ordinario". Il testo dell'art. 36 della legge 10 aprile 1951, n. 287, (Riordinamento dei giudizi di assise) come sostituito dall'art. 12 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 36 (Indennita' dei giudici popolari). - Ai giudici popolari spetta una indennita' di lire cinquantamila per ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione. 2. L'indennita' prevista dal comma 1 e' aumentata, per i giudici popolari che siano lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nel periodo in cui esercitano le loro funzioni, a lire centomila giornaliere per le prime cinquanta udienze; e' aumentata a lire centodiecimila giornaliere per le successive cinquanta udienze ed a lire centoventimila per le udienze successive. 3. Ai giudici popolari che prestino servizio nelle corti di assise o nelle corti di assise di appello fuori della loro residenza spettano, in ogni caso e per intero, le indennita' di soggiorno e il rimborso delle spese di viaggio, nella misura stabilita rispettivamente per i giudici di tribunale o per i consiglieri di corte di appello. 4. Le stesse indennita' sono dovute anche al giudice popolare citato e poi licenziato, purche' sia comparso in tempo utile per prestare servizio. 5. Ai giudici popolari e' corrisposta una indennita' speciale di ammontare pari a quella della prevista dall'art. 3, comma 1, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, rapportata a ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione. 6. (Comma abrogato) ". Il testo del comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi a sostegno dell'occupazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' il seguente: "7. Per le finalita' di cui al presente articolo e' istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo". Il testo degli articoli 1 e 5 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 6 giugno 2001 (Proroghe del trattamento di integrazione salariale straordinaria e dell'indennita' di mobilita' in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 248/2001) e' il seguente: "Art. 1. - E prorogato, fino al 30 giugno 2002, il trattamento di integrazione salariale straordinario, di cui all'art. 62, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel limite di 35 miliardi di lire, onde consentire, anche mediante appositi corsi di riqualificazione, la riammissione in azienda dei lavoratori interessati al predetto trattamento ovvero la loro riallocazione: qualora al termine della presente proroga risultino residue eccedenze di personale a carattere strutturale, ovvero non ricorrono le condizioni sopra indicate, le stesse saranno gestite attraverso le disposizioni in materia di mobilita', di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223. La misura del sopra richiamato trattamento e' ridotta del 20%". "Art. 5. - E' concesso, fino al 30 giugno 2002, il trattamento di integrazione salariale straordinaria, nel limite di 33 miliardi di lire, in deroga alla normativa vigente in materia, ai lavoratori dipendenti dalle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, per le quali sussistano le condizioni ed i requisiti del decreto 11 gennaio 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 1999, qualora il drastico calo degli appalti di cui all'art. 1-quinquies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, provochi nuove e/o ulteriori eccedenze strutturali di personale. Il predetto trattamento e' finalizzato, anche mediante appositi corsi di riqualificazione, alla riammissione in azienda dei lavoratori interessati alle sospensioni dal lavoro o a riduzioni di orario di lavoro, ovvero alla loro riallocazione. Ove al termine del periodo concesso risultino residue eccedenze di personale, ovvero non ricorrano le condizioni sopra indicate, le stesse saranno gestite attraverso le procedure di mobilita' di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223". Il testo del comma 8 dell'art. 3 della gia' citata legge n. 448/1998, e successive modificazioni, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "8. Il Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' rifinanziato per un importo di lire 200 miliardi annue a decorrere dal 1999 finalizzato ad agevolazioni contributive a fronte di progetti di riduzione dell'orario di lavoro. Per gli anni 2000, 2001 e 2002, tale finalizzazione e' limitata a lire 10 miliardi. In tali termini e' rettificato l'art. 4, comma 1, lettera b), del decreto 12 aprile 2000 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2000". Il titolo del decreto direttoriale 11 luglio 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2001), e' il seguente: "Graduatoria delle concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del "Bingo ". Il titolo del decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 2000, n. 43), e' il seguente: "Regolamento recante norme per l'istituzione del gioco "Bingo ai sensi dell'art. 16 della 13 maggio 1999, n. 133". Il titolo della legge 14 maggio 1981, n. 219 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1981, n. 134), e' il seguente: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo, dei territori colpiti". Il testo dell'art. 10 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452 (Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti dalla GEPI, disciplina del reimpiego di dipendenti licenziati da imprese meridionali, misure per la soppressione di capacita' produttive di fonderie di ghisa e di acciaio, norme per il finanziamento di lavori socialmente utili nell'area napoletana e per la manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio artistico e monumentale della citta' di Palermo, nonche' interventi a favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti nelle province di Sondrio e di Bolzano interessate dagli eventi alluvionali del luglio 1987) e' il seguente: "Art. 10. - 1. Per la prosecuzione dell'intervento statale avviato con decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618, e' autorizzata, per l'anno 1987, l'ulteriore spesa di lire 90 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per essere ripartita fra il comune e la provincia di Napoli sulla base di un programma concertato fra le due amministrazioni interessate. Le modalita' di erogazione delle somme a favore degli enti locali interessati sono disciplinate con decreto del Ministro dell'interno. 2. Le societa' cooperative affidatarie dei lavori socialmente utili, in attuazione del programma previsto dal comma 1, sono sottoposte a gestione commissariale ai sensi del presente decreto, in deroga alle disposizioni previste dall'art. 2543 del codice civile e dall'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni. 3. La nomina dei commissari governativi viene effettuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'interno. Con lo stesso provvedimento, in deroga al disposto dell'art. 2400 del codice civile, si procede alla nomina dei sindaci, determinandone la durata in carica, da prescegliere fra dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero dell'interno. 4. I poteri e la durata in carica dei commissari sono determinati, con lo stesso provvedimento, anche in deroga al disposto dell'art. 2543 del codice civile. 5. Fino alla cessazione delle gestioni commissariali non e' consentito alle cooperative di cui al presente articolo l'assunzione e lo svolgimento di attivita' diverse da quelle ad esse affidate dagli enti indicati al comma 1". Il testo del comma 4 dell'art. 5 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "4. Nell'ambito degli accordi di programma-quadro le risorse destinate a progetti in ritardo di attuazione possono essere diversamente allocate in relazione all'effettivo stato di avanzamento di altri progetti, prioritariamente nell'ambito del medesimo accordo o, in caso di impossibilita', in accordi per settori diversi eventualmente anche tra diverse intese istituzionali di programma". Il testo dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile), e' il seguente: "Art. 5 (Stato di emergenza e potere di ordinanza). - 1. Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualita' ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalita' si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti. 2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, puo' emanare altresi' ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione. 4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, puo' avvalersi di commissari delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalita' del suo esercizio. 5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate. 6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' trasmesse ai sindaci interessati affinche' vengano pubblicate ai sensi dell'art. 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142". - Il testo del comma 1 dell'art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1994, n. 471 (Disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993), e' il seguente: "Art. 3. - 1. Le disponibilita' di cui agli articoli 1 e 2 sono destinate, con decreto del presidente della regione, previa deliberazione della giunta, all'integrazione dei bilanci delle amministrazioni delle province, dei comuni, delle comunita' montane e della regione stessa per interventi urgenti di rispettiva competenza, diretti alla salvaguardia della pubblica e privata incolumita' e relativi: a) alla riparazione dei danni subiti dalle infrastrutture viarie, idriche, idrauliche, fognarie, igienico-sanitarie; b) alla realizzazione delle opere di consolidamento dei dissesti idrogeologici e di riassetto idraulico della rete idrogeologica di competenza regionale nelle aree colpite; c) al ristoro dei danni subiti da beni mobili dei privati cittadini nel limite massimo del 30 per cento delle somme stanziate a favore delle regioni interessate". Il testo del comma 1 dell'art. 6 del gia' citato decreto-legge n. 328/1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 471/1994 e' il seguente: "Art. 6. - 1. Le risorse derivanti dai contributi di cui all'art. 1, comma 10, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, destinate alla realizzazione di interventi di ricostruzione o di riparazione di immobili ad uso abitativo distrutti o danneggiati dalle avversita' atmosferiche di cui al decreto-legge 4 dicembre 1992, n. 471, convertito dalla legge 1º febbraio 1993, n. 25, e al decreto-legge 4 novembre 1992, n. 426, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1992, n. 497, sono integrate di ulteriori 50 miliardi di lire per l'anno 1994 che dovranno essere utilizzati per la realizzazione di interventi di ricostruzione o di riparazione di immobili ad uso abitativo distrutti o danneggiati dalle avversita atmosferiche di cui al presente decreto nei comuni individuati ai sensi degli articoli 1 e 2". Il testo dei commi 1 e 3 dell'art. 8 del gia' citato decreto-legge n. 328/1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 471/1994 e' il seguente: "1. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, di servizi e turistiche che abbiano impianti o attrezzature danneggiati o distrutti dagli eventi alluvionali di cui al presente decreto, nei comuni individuati ai sensi degli articoli 1 e 2, e' destinato un contributo a fondo perduto, fino al 90 per cento del danno accertato. Le relative domande sono presentate alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, corredate da una perizia giurata redatta da tecnici iscritti ad albi o elenchi professionali tenuti dallo Stato o da enti pubblici, dall'indicazione analitica dei danni subiti dall'impresa, comprensivi di quelli relativi alle scorte, idoneamente documentati, dalla valutazione e quantificazione del loro ammontare, nonche' dalla dichiarazione del nesso di causalita' tra il danno e gli eventi calamitosi di cui agli articoli 1 e 2. Il contributo e' corrisposto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a valere sui fondi che saranno ad esse conferiti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con appositi ordini di accreditamento da emettere anche in deroga ai limiti di somma previsti dalla normativa vigente. I fondi destinati alla Valle d'Aosta sono trasferiti alla regione autonoma che, in base allo statuto, provvedera' alla ripartizione degli stessi come disposto dalla propria legislazione. Per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di lire 7 miliardi per l'anno 1993 e di lire 43 miliardi per l'anno 1994. I benefici non potranno in ogni caso comportare oneri superiori ai suddetti stanziamenti. 2. (Omissis). 3. A favore delle aziende agricole singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita, nonche' per il ripristino delle strutture, delle infrastrutture e delle opere di bonifica e di irrigazione, situate nei territori dei comuni danneggiati dagli eventi di cui agli articoli 1 e 2 e individuati dalle regioni ai sensi dell'art. 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, si applicano le disposizioni e le procedure della stessa legge n. 185 del 1992. A tal fine il Fondo di solidarieta' nazionale in agricoltura e' integrato dalle somme di lire 100 miliardi per l'anno 1993 e di lire 25 miliardi per l'anno 1994.". Il testo del comma 1 dell'art. 5 del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365 (Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonche' a favore di zone colpite da calamita' naturali), cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 5 (Disposizioni relative al servizio di leva nelle zone della regione Calabria interessate dagli eventi calamitosi del settembre e dell'ottobre 2000; sospensione di termini fiscali, e previdenziali). - 1. I soggetti residenti alla data delle calamita' di cui all'art. 4, comma 1, nei comuni della regione Calabria individuati ai sensi del medesimo art. 4, comma 1, interessati al servizio militare fino al 2005, sono utilizzati a domanda, anche se gia' incorporati o in servizio, come coadiutori del personale dello Stato, delle regioni o degli enti locali per le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare le conseguenze dell'emergenza; quelli interessati per gli stessi anni al servizio civile, sono assegnati con priorita' agli enti convenzionati per l'impiego degli obiettori di coscienza di cui al comma 3 o, se gia' in servizio, trasferiti a domanda agli stessi enti per far fronte alle medesime esigenze". Il comma 1 dell'art. 90 della gia' citata legge n. 388/2000, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 90 (Sperimentazioni gestionali). - 1. Sino al 30 giugno 2002 il trasferimento di beni, anche di immobili e di aziende, a favore di fondazioni di diritto privato e di enti pubblici, ivi compresi gli enti disciplinati dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, effettuato nell'ambito delle sperimentazioni gestionali previste dall'art. 4, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, nonche' dall'art. 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, e successive modificazioni, limitatamente agli atti sottoposti a registrazione durante il periodo di durata della sperimentazione, nonche' il trasferimento disposto nell'ambito degli accordi e forme associative di cui all'art. 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, ovvero di processi di ristrutturazione del sistema sanitario regionale finalizzati alla razionalizzazione e al contenimento della spesa sanitaria non da' luogo, ai fini delle imposte sui redditi, a realizzo o distribuzione di plusvalenze, ricavi e minusvalenze, compreso il valore di avviamento, non costituisce presupposto per la tassazione di sopravvenienze attive nei confronti del cessionario, non e' soggetto ad alcuna imposta sui trasferimenti ne' comporta obbligo di affrancare riserve e fondi in sospensione d'imposta.". Il testo del comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e' il seguente: "7. Per le finalita' di cui al presente articolo e' istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo.". Il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 19 (Competenze delle regioni). - 1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente e dal presente decreto: a) la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentiti le province ed i comuni, dei piani regionali di gestione dei rifiuti di cui all'art. 22; b) la regolamentazione delle attivita' di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, con l'obiettivo prioritario della separazione dei rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti di prodotti vegetali e animali, o comunque ad alto tasso di umidita', dai restanti rifiuti; c) l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate; d) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti; e) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi; f) le attivita' in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti che il regolamento CEE n. 259/93 attribuisce alle autorita' competenti di spedizione e di destinazione; g) la delimitazione, in deroga all'ambito provinciale, degli ambiti ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati; h) le linee guida ed i criteri per la predisposizione e l'approvazione dei progetti di bonifica e di messa in sicurezza, nonche' l'individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione; i) la promozione della gestione integrata dei rifiuti, intesa come il complesso delle attivita' volte ad ottimizzare il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti; l) l'incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi; m) la definizione dei contenuti della relazione da allegare alla comunicazione di cui agli articoli 31, 32 e 33; n) la definizione dei criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti; n-bis) la definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento e la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'art. 18, comma 2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare. 2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 le regioni si avvalgono anche degli organismi individuati ai sensi del decreto-legge 4 dicembre1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. 3. Le regioni privilegiano la realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, incentivando le iniziative di autosmaltimento. Tale disposizione non si applica alle discariche. 4. Entro il 31 marzo 2002 le regioni, sulla base delle metodologie di calcolo e della definizione di materiale riciclato stabilite da apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri delle attivita' produttive e della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali, adottano le disposizioni occorrenti affinche' gli uffici e gli enti pubblici, e le societa' a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, coprano il fabbisogno annuale dei manufatti e beni, indicati nel medesimo decreto, con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo. 4-bis. Nelle aree portuali la gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e' organizzata dalle autorita' portuali ove istituite, o dalle autorita' marittime, che provvedono anche agli adempimenti di cui agli articoli 11 e 12". Il testo del comma 2 dell'art. 41 del gia' citato decreto legislativo n. 22/1997, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "2. Il CONAI svolge le seguenti funzioni: a) definisce, in accordo con le regioni e con le pubbliche amministrazioni interessate, gli ambiti territoriali in cui rendere operante un sistema integrato che comprenda la raccolta, la selezione e il trasporto dei materiali selezionati a centri di raccolta o di smistamento; b) definisce, con le pubbliche amministrazioni appartenenti ai singoli sistemi integrati di cui alla lettera a), le condizioni generali di ritiro da parte dei produttori dei rifiuti selezionati provenienti dalla raccolta differenziata; c) elabora ed aggiorna, sulla base dei programmi specifici di prevenzione di cui agli articoli 38, comma 6, e 40, comma 4, il Programma generale per la prevenzione e la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio; d) promuove accordi di programma con le regioni e gli enti locali per favorire il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio, e ne garantisce l'attuazione; e) assicura la necessaria cooperazione tra i consorzi di cui all'art. 40, anche eventualmente destinando, nell'ambito della ripartizione dei costi prevista dalla lettera h), una quota aggiuntiva del contributo ambientale ai consorzi che realizzano le percentuali di recupero superiori a quelle minime indicate nel Programma generale, al fine del conseguimento degli obiettivi globali di cui all'allegato E, lettera a), annesso al presente decreto. Nella medesima misura e' ridotta la parte del contributo spettante ai consorzi che non raggiungono i singoli obiettivi di recupero. f) garantisce il necessario raccordo tra l'amministrazione pubblica, i Consorzi e gli altri operatori economici; g) organizza, in accordo con le pubbliche amministrazioni, le campagne di informazione ritenute utili ai fini dell'attuazione del Programma generale; h) ripartisce tra i produttori e gli utilizzatori i costi della raccolta differenziata, del riciclaggio e del recupero dei rifiuti di imballaggi primari, o comunque conferiti al servizio di raccolta differenziata, in proporzione alla quantita' totale, al peso ed alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto delle quantita' di imballaggi usati riutilizzati nell'anno precedente per ciascuna tipologia di materiale". Il testo dell'art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 (Norma in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Universita), cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 2. - Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca e' collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo. Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.". Il testo del comma 9 dell'art. 118 della gia' citata legge n. 388/2000 e' il seguente: "9. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono determinati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modalita', termini e condizioni per ilconcorso al finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati dagli enti di formazione entro il limite massimo di lire 100 miliardi per l'anno 2001, nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Le disponibilita' sono ripartite su base regionale in riferimento al numero degli enti e dei lavoratori interessati dai processi di ristrutturazione, con priorita' per i progetti di ristrutturazione finalizzati a conseguire i requisiti previsti per l'accreditamento delle strutture formative ai sensi dell'accordo sancito in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 18 febbraio 2000, e sue eventuali modifiche". Il titolo della legge 9 dicembre 1998, n. 426 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 1998), e' il seguente: "Nuovi interventi in campo ambientale". Il testo del comma 4 dell'art. 63 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Nuovi interventi in campo ambientale), e' il seguente: "4. Il personale che, alla scadenza o cessazione del rapporto di concessione, risulta iscritto da almeno due anni al relativo fondo di previdenza, ha diritto ad essere mantenuto in servizio dal subentrante concessionario senza soluzione di continuita'.". Il comma 82 dell'art. 145 della gia' citata legge n. 388/2000, abrogato dalla presente legge, concerneva la compatibilita' della carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale con lo svolgimento di funzioni di amministrazione di societa' di capitale a partecipazione mista, costituite, in conformita' alla deliberazione CIPE del 21 marzo 1997, come soggetti responsabili dell'attuazione degli interventi previsti dal comma 203 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il testo dell'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 36 (Continuita' territoriale per la Sardegna e le isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali). - 1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine di conseguire l'obiettivo della continuita' territoriale per la Sardegna e le isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali, in conformita' alle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, dispone con proprio decreto: a) gli oneri di servizio pubblico, in conformita' alle conclusioni della conferenza di servizi di cui al comma 2, relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sardegna e delle isole minori della Sicilia e i principali aeroporti nazionali individuati dalla stessa conferenza; b) d'intesa con i presidenti delle regioni autonome della Sardegna e della Sicilia, una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte tra gli scali aeroportuali della Sardegna e delle isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali e gli aeroporti nazionali, qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico. 2. I presidenti delle regioni interessate, su delega del Ministro dei trasporti e della navigazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indicono e presiedono una conferenza di servizi con la partecipazione, oltre che delle regioni, delle pubbliche amministrazioni competenti. 3. La conferenza di servizi ha il compito di precisare i contenuti dell'onere di servizio pubblico, senza oneri per il bilancio dello Stato, indicando: a) le tipologie e i livelli tariffari; b) i soggetti che usufruiscono di sconti particolari; c) il numero dei voli; d) gli orari dei voli; e) i tipi di aeromobili; f) la capacita' di offerta. 4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera a), il Ministro dei trasporti e della navigazione d'intesa con i presidenti delle regioni interessate indice la gara di appalto europea secondo le procedure previste dall'art. 4, comma 1, lettere d), e), f), g) e h), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992. Il rimborso al vettore o ai vettori aerei selezionati non puo' comunque superare l'importo di 50 miliardi di lire per l'anno 2000 e l'importo di 70 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2001. L'1 per cento della spesa autorizzata dal presente comma e' destinato alle isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali. 4-bis. Al fine di contenere i costi di trasporto che gravano sui prodotti finiti o semilavorati esportati fuori dalla regione da aziende agricole, estrattive e di trasformazione con sede di stabilimento in Sardegna, la conferenza di servizi di cui al comma 3 definisce uno schema di contratto di servizio di cui all'art. 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio del 7 dicembre 1992 da sottoporre ai vettori interessati. In tale schema sono precisati le tariffe e i noli in relazione alle tipologie merceologiche da trasportare. Qualora nessun vettore accetti di sottoscrivere il contratto di servizio conforme allo schema proposto si applica la procedura prevista dal comma 4. Il rimborso ai vettori selezionati e le agevolazioni previste al comma 5 non possono superare a carico del bilancio dello Stato l'importo di lire 20 miliardi per l'anno 1999 e di lire 30 miliardi a decorrere dall'anno 2000. L'onere di compartecipazione a carico della regione non puo' essere inferiore al 50 per cento del contributo statale. 5. E concesso alle piccole e medie imprese estrattive e di trasformazione, come definite dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1º ottobre 1997, con sede legale e stabilimento operativo in Sardegna, ad eccezione di quelle di distillazione dei petroli, un contributo delle spese di trasporto ferroviario, marittimo e aereo nei limiti del massimale previsto dal vigente regime degli aiuti di Stato per la piccola e media impresa nelle regioni di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1290/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, per i semilavorati ed i prodotti finiti provenienti dalle imprese industriali sarde e destinati al restante territorio comunitario, secondo le procedure di cui al comma 6, a valere sulle risorse di cui al comma 7. 6. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, emana le norme di attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 e' affidata alla Societa' finanziaria industriale rinascita Sardegna (SFIRS). A tal fine con apposita convenzione, da definire entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita' per il trasferimento dei fondi dal bilancio statale alla SFIRS. 7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 20 miliardi di lire per l'anno 1999, in 80 miliardi di lire per l'anno 2000 e in 100 miliardi di lire annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. 8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.". Il testo del comma 2 dell'art. 2 del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226 (Interventi urgenti in materia di protezione civile), e' il seguente: "2. Per l'anno 1999 ai comuni interessati dal sisma del 9 settembre 1998 e' concesso dal Ministero dell'interno un contributo straordinario rispetto alle risorse in godimento nell'anno 1998 pari al 20 per cento, al 30 per cento ed al 40 per cento, rispettivamente per i comuni con abitazioni totalmente o parzialmente inagibili superiori al 15 per cento, al 25 per cento e al 35 per cento del totale delle abitazioni. Le risorse sono costituite dal contributo ordinario, consolidato e perequativo assegnato ai comuni e dall'imposta comunale sugli immobili a suo tempo detratta. L'onere, valutato in lire 11.000 milioni, e' posto a carico delle disponibilita' derivanti dai mutui di cui all'art. 4, comma 1. Le regioni provvedono a versare direttamente i contributi agli enti locali interessati sulla base di apposita tabella di ripartizione predisposta dal Ministero dell'interno". - Il testo del comma 1 dell'art. 4 del gia' citato decreto-legge n. 132/1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 226/1999, e' il seguente: "Art. 4 (Norma di copertura). - 1. Per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 1 e 2, commi 1 e 2, le regioni sono autorizzate a contrarre mutui con la Banca europea per gli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti creditizi nazionali ed esteri, in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente; ai mutui il Dipartimento della protezione civile concorre con contributi ventennali, pari a" lire 41 miliardi annui per la regione Basilicata, a lire 5,5 miliardi annui per la regione Calabria ed a lire 0,5 miliardi annui per la regione Campania, a decorrere dall'anno 2000 fino al 2019. Al relativo onere, pari a complessive lire 47 miliardi annui per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio finanziario 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero". - Il testo del comma 1 dell'art. 8 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 (Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria), cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 8 (Particolari modalita' di erogazione di medicinali agli assistiti). - 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con provvedimenti amministrativi, hanno facolta' di: a) stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, per consentire agli assistiti di rifornirsi delle categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente anche presso le farmacie predette con le medesime modalita' previste per la distribuzione attraverso le strutture aziendali del Servizio sanitario nazionale, da definirsi in sede di convenzione regionale; b) assicurare l'erogazione diretta da parte delle aziende sanitarie dei medicinali necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale; c) disporre, al fine di garantire la continuita' assistenziale, che la struttura pubblica fornisca direttamente i farmaci, limitatamente al primo ciclo terapeutico completo, sulla base di direttive regionali, per il periodo immediatamente successivo alla dimissione dal ricovero ospedaliero o alla visita specialistica ambulatoriale". - Il testo degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e' il seguente: "Art. 4 (lndirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilita). - 1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare: a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo; b) la definizione di obiettivi, priorita', piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale; d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni; f) le richieste di pareri alle autorita' amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato; g) gli altri atti indicati dal presente decreto. 2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attivita' amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. 3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative. 4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro". "Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo). - 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 4, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'art. 16: a) definisce obiettivi, priorita', piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attivita' amministrativa e per la gestione; b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilita' delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni e integrazioni, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalita' previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresi' conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti. 2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalita' e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segretarie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorita' di governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e' determinato, in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consiste in un unico emolumento, e' sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttivita' collettiva e per la qualita' della prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e dei Sottosegretarie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. 2. Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare o avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro puo' fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinano pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro puo' nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lettera p), della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresi' salvo quanto previsto dall'art. 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimita'". - Il testo del comma 2 dell'art. 53 del gia' citato decreto legislativo n. 165/2001 e' il seguente: "2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.". - Il testo del comma 5 dell'art. 53 del gia' citato decreto legislativo n. 165/2001 e' il seguente: "5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonche' l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da societa' o persone fisiche, che svolgono attivita' d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalita', tali da escludere casi di incompatibilita', sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione.". - Il testo del comma 3 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), come sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693, e' il seguente: "3. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo, nonche' coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3". - Il testo degli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente: "Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). - 1. L'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del Ministro emanati ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59. I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti e l'istituzione di un ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun Ministero, articolato in aree dipartimentali e per direzioni generali. Fino all'istituzione del ruolo unico del personale non dirigenziale di ciascun Ministero, i regolamenti assicurano forme ordinarie di mobilita' tra i diversi dipartimenti e le diverse direzioni generali, nel rispetto dei requisiti di professionalita' richiesti per l'esercizio delle relative funzioni, ferme restando le normative contrattuali in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica del personale non devono comunque comportare incrementi di spesa. 2. I Ministeri che si avvalgono di propri sistemi informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati delle altre amministrazioni centrali e locali per il tramite della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni. 3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 si attiene, inoltre, ai criteri fissati dall'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni. 4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla definizione dei relativi compiti si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare. 5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale. 6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte le disposizioni normative relative a ciascun Ministero. Le restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti medesimi". "Art. 7 (Uffici di diretta collaborazione con il Ministro). -1. La costituzione e la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo trattamento economico, il riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato, sono regolati dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 2. I regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si attengono, tra l'altro, ai seguenti principi e criteri direttivi: a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione della relativa attuazione e delle connesse attivita' di comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione; b) assolvimento dei compiti di supporto per l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilita', ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in funzione della verifica della gestione effettuata dagli appositi uffici, nonche' del compito di promozione e sviluppo dei sistemi informativi; c) organizzazione degli uffici preposti al controllo interno di diretta collaborazione con il Ministro, secondo le disposizioni del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, in modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e personali; d) organizzazione del settore giuridico-legislativo in modo da assicurare: il raccordo permanente con l'attivita' normativa del Parlamento, l'elaborazione di testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualita' del linguaggio normativo, l'applicabilita' delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione della normativa, la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorita' indipendenti e con il Consiglio di Stato: e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di cui al comma 1 ad esperti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalita'". - Il testo dei commi da 3 a 5 dell'art. 19 del gia' citato decreto legislativo n. 165/2001, e' il seguente: "3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6. 4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, in misura non superiore ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6. 5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).". - Il testo del comma 3 dell'art. 24 del gia' citato decreto legislativo n. 165/2001 e' il seguente: "3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonche' qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.". Il testo del comma 2 dell'art. l del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come modificato dall'art. 78, comma 15, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione e di carattere previdenziale), come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "2. Le disposizioni di cui all'art. 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 29 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come modificato dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, trovano applicazione fino al 31 dicembre 2002. Alle finalita' del presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1, e comunque entro il limite massimo di 30 miliardi di lire.". Il testo del comma 15 dell'art. 78 della gia' citata legge n. 388/2000, e' il seguente: "15. Nei limiti delle risorse rispettivamente indicate a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per l'anno 2001: a) sono prorogati, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilita' di cui all'art. 62, comma 1, lettera g), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, limitatamente alle imprese esercenti attivita' commerciali con piu' di cinquanta addetti. L'onere differenziale tra prestazioni, ivi compresa la contribuzione figurativa, e gettito contributivo e' pari a lire 50 miliardi; b) all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come modificato dall'art. 62, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: "31 dicembre 2000 sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2001 e le parole: "per ciascuno degli anni 1999 e 2000 sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 . L'onere derivante dalla presente disposizione e' pari a lire 9 miliardi; c) all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, le parole: "31 dicembre 2000 sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2001 . All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede entro il limite massimo di lire 40 miliardi; d) (Omissis); e) le disposizioni previste dall'art. 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si applicano anche nei casi in cui i lavoratori licenziati beneficiano del trattamento di cui all'art. 11 della citata legge n. 223 del 1991. L'onere derivante dalla presente disposizione e' pari a lire 2 miliardi.". Il testo del comma l dell'art. 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'art. 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144), cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, dell'art. 10 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, trovano applicazione fino al 31 dicembre 2002.". Il testo dell'art. 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 (Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali), e' il seguente: "Art. 15 (Piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione). - 1. Nelle aree di cui all'art. l del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentite le commissioni regionali per l'impiego e di intesa con le regioni interessate, realizza, per gli anni 1994 e 1995, piani mirati a promuovere l'inserimento professionale dei giovani di eta' compresa tra i 19 e 32 anni e fino a 35 anni per i disoccupati di lunga durata iscritti nelle liste di collocamento. I piani sono attuati attraverso: a) progetti che prevedono lo svolgimento di lavori socialmente utili, nonche' la partecipazione ad iniziative formative volte al recupero dell'istruzione di base, alla qualificazione professionale dei soggetti gia' in possesso del diploma di scuola secondaria inferiore, alla formazione di secondo livello per giovani gia' in possesso del diploma di scuola secondaria superiore; b) progetti che prevedono periodi di formazione e lo svolgimento di un'esperienza lavorativa per figure professionalmente qualificate. 2. I progetti di cui al comma 1, lettera a), per la parte relativa al programma dei lavori socialmente utili, sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'art. l4. La parte relativa al programma formativo deve essere formulata e svolta in raccordo con le istituzioni competenti. 3. I progetti di cui al comma 1, lettera b), sono redatti dalle associazioni dei datori di lavoro, ovvero da ordini e/o collegi professionali sulla base di apposite convenzioni predisposte di concerto con le agenzie per l'impiego ed approvate dalle commissioni regionali per l'impiego. 4. La partecipazione del giovane ai progetti di cui al presente articolo non puo' essere superiore alle ottanta ore mensili per un periodo massimo di dodici mesi. Per ogni ora di formazione svolta e di attivita' prestata al giovane e' corrisposta un'indennita' pari a L. 7.500. Al pagamento dell'indennita' provvede mensilmente l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, eventualmente avvalendosi della rete di sportelli bancari o postali all'uopo convenzionati. A decorrere dal 1º gennaio 1999 i soggetti utilizzatori corrispondono l'indennita' spettante ai giovani anche per la parte di competenza del citato ufficio a valere sul Fondo per l'occupazione. Le somme anticipate saranno conguagliate dai soggetti utilizzatori in sede di versamento dei contributi dovuti all'INPS relativi ai lavoratori dipendenti. Dette somme, previa rendicontazione, saranno trimestralmente rimborsate all'INPS da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. La meta' del costo dell'indennita', esclusa quella relativa alle ore di formazione, e' a carico del soggetto presso cui e' svolta l'esperienza lavorativa secondo modalita' previste dalla convenzione. 5. Per i progetti di cui al comma 1, lettera b), il Ministero del lavoro e della previdenza sociale determina i limiti del ricorso all'istituto in rapporto al numero dei dipendenti del soggetto presso cui e' svolta l'esperienza lavorativa e nel caso in cui quest'ultimo non abbia proceduto all'assunzione di almeno il sessanta per cento dei giovani utilizzati in analoghi progetti. 6. L'utilizzazione dei giovani nei progetti di cui al comma 1, lettera b), non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento e non preclude al datore di lavoro la possibilita' di assumere il giovane, al termine dell'esperienza, con contratto di formazione e lavoro, relativamente alla stessa area professionale. I medesimi progetti devono indicare idonee forme assicurative a carico del soggetto utilizzatore contro gli infortuni e le malattie professionali connessi allo svolgimento dell'attivita' lavorativa. 7. L'assegnazione dei giovani avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego sulla base di criteri fissati dalle commissioni regionali per l'impiego. 6. Al finanziamento dei piani di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.". Il testo del comma 6-bis dell'art. 23 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come da ultimo modificato dal comma 23 dell'art. 114 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "6-bis. I termini previsti dall'art. 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238, per la presentazione delle domande di riconoscimento o di concessione preferenziale di cui all'art. 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e dall'art. 2 della legge 17 agosto 1999, n. 290, per le denunce dei pozzi, sono prorogati al 30 giugno 2002. In tali casi i canoni demaniali decorrono dal 10 agosto 1999". - Il testo del primo comma dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 74 (Disposizioni relative a particolari settori). - In deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo, l'imposta e' dovuta: a) per il commercio di sali e tabacchi importati o fabbricati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato, ceduti attraverso le rivendite dei generi di monopoli, dall'Amministrazione stessa, sulla base del prezzo di vendita al pubblico; b) per il commercio dei fiammiferi, limitatamente alle cessioni successive alle consegne effettuate al Consorzio industrie fiammiferi, dal Consorzio stesso, sulla base del prezzo di vendita al pubblico. Lo stesso regime si applica nei confronti del soggetto che effettua la prima immissione al consumo di fiammiferi di provenienza comunitaria. L'imposta concorre a formare la percentuale di cui all'art. 8 delle norme di esecuzione annesse al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 525; c) per il commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi, dagli editori sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute. L'imposta puo' applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfettizzazione della resa del 70 per cento per i libri e dell'80 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornogratici e quelli ceduti unitamente a supporti integrativi o ad altri beni. Pr periodici si intendono i prodotti editoriali registrati come pubblicazioni ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni. Per supporti integrativi si intendono i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori o videomagnetici ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente a giornali quotidiani, periodici e libri a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che il costo dei supporti integrativi non sia superiore al cinquanta per cento del prezzo della confezione stessa. Qualora non ricorrano tali condizioni, l'imposta si applica con l'aliquota del supporto integrativo. La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera c) si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi, con prezzo indistinto ed in unica confezione, sempreche' il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione non sia superiore al cinquanta per cento del prezzo dell'intera confezione; se il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione e' superiore al dieci per cento del prezzo o dell'intera confezione, l'imposta si applica con l'aliquota di ciascuno dei beni ceduti. I soggetti che esercitano l'opzione per avvalersi delle disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398, applicano, per le cessioni di prodotti editoriali, l'imposta in relazione al numero delle copie vendute, secondo le modalita' previste dalla predetta legge. Non si considerano supporti integrativi o altri beni quelli che, integrando il contenuto dei libri, giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici, sono ad esso funzionalmente connessi e tale connessione risulti da dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, presentata prima della commercializzazione, ai sensi dell'art. 35, presso il competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto; d) per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a disposizione del pubblico, nonche' per la vendita di qualsiasi mezzo tecnico per fruire dei servizi di telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica, dal titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i servizi, sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente; e) per la vendita al pubblico, da parte di rivenditori autorizzati, di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone dall'esercente l'attivita' di trasporto e per la vendita al pubblico di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari dall'esercente l'attivita' di gestione dell'autoparcheggio; e-bis) (Omissis);". L'art. 490 del codice di procedura civile, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 490. (Pubblicita' degli avvisi). - Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere affisso per tre giorni continui nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si svolge il procedimento esecutivo. In caso d'espropriazione immobiliare il medesimo avviso e' inserito nel Foglio degli annunzi legali della provincia in cui ha sede lo stesso ufficio giudiziario. Il giudice dispone inoltre che l'avviso sia inserito una o piu' volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali e, quando occorre, che sia divulgato con le forme della pubblicita' commerciale. La divulgazione degli avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non alternativa.". Il comma 2 dell'art. l del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 (Modifiche della legge 1º marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), e' il seguente: "2. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), nell'ambito delle rispettive competenze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa determinazione di indirizzo del Consiglio dei Ministri, definiscono le disposizioni per la concessione delle agevolazioni, sulla base dei seguenti criteri: a) le agevolazioni sono calcolate in equivalente sovvenzione netto secondo i criteri e nei limiti massimi consentiti dalla vigente normativa della Comunita' economica europea (CEE) in materia di concorrenza e di aiuti regionali; b) la graduazione dei livelli di sovvenzione deve essere attuata secondo un'articolazione territoriale e settoriale e per tipologia di iniziative che concentri l'intervento straordinario nelle aree depresse del territorio nazionale, anche in riferimento alle particolari condizioni delle aree montane, nei settori a maggiore redditivita' anche sociale identificati nella stessa delibera; c) le agevolazioni debbono essere corrisposte utilizzando meccanismi che garantiscano la valutazione della redditivita' delle iniziative ai fini della loro selezione, evitino duplicazioni di istruttorie, assicurino la massima trasparenza mediante il rispetto dell'ordine cronologico nell'esame delle domande ed il ricorso a sistemi di monitoraggio e, per le iniziative di piccole dimensioni, maggiore efficienza mediante il ricorso anche a sistemi di tutoraggio; d) gli stanziamenti individuati dal CIPI per la realizzazione dei singoli contratti di programma e gli impegni assunti per le agevolazioni industriali con provvedimento di concessione provvisoria non potranno essere aumentati in relazione ai maggiori importi dell'intervento finanziario risultanti in sede di consuntivo.". Il testo del comma 1 dell'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente: "Art. 4 (Definizioni e ambito di applicazione del decreto). - 1. Ai fini del presente decreto si intendono: a) per commercio all'ingrosso, l'attivita' svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attivita' puo' assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione; b) per commercio al dettaglio, l'attivita' svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale; c) per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi; d) per esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti; e) per medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d) e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti; f) per grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto e); g) per centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita nella quale piu' esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Ai fini del presente decreto per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti; h) per forme speciali di vendita al dettaglio: 1) la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonche' la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi; 2) la vendita per mezzo di apparecchi automatici; 3) la vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione; 4) la vendita presso il domicilio dei consumatori.". Il testo dell'art. 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attivita' dei pubblici esercizi), e' il seguente: "Art. 3 (Rilascio delle autorizzazioni). - 1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio e' ubicato l'esercizio, sentito il parere della commissione competente ai sensi dell'art. 6, con l'osservanza dei criteri e parametri di cui al comma 4 del presente articolo e a condizione che il richiedente sia iscritto nel registro di cui all'art. 2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il sindaco accerta la conformita' del locale ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, ovvero si riserva di verificarne la sussistenza quando cio' non sia possibile in via preventiva. Il sindaco, inoltre, accerta l'adeguata sorvegliabilita' dei locali oggetto di concessione edilizia per ampliamento. 2. L'autorizzazione ha validita' fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del rilascio, e' automaticamente rinnovata se non vi sono motivi ostativi e si riferisce esclusivamente ai locali in essa indicati. 3. Ai fini dell'osservanza del disposto di cui all'art. 4 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15, i comuni possono assoggettare a vidimazione annuale le autorizzazioni relative agli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ubicati in aree a particolare interesse storico e artistico. 4. Sulla base delle direttive proposte dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - dopo aver sentito le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative - e deliberate ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, le regioni - sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, a livello regionale - fissano periodicamente criteri e parametri atti a determinare il numero delle autorizzazioni rilasciabili nelle aree interessate. I criteri e i parametri sono fissati in relazione alla tipologia degli esercizi tenuto conto anche del reddito della popolazione residente e di quella fluttuante, dei flussi turistici e delle abitudini di consumo extradomestico. 5. Il comune, in conformita' ai criteri e ai parametri di cui al comma 4, sentita la commissione competente ai sensi dell'art. 6, stabilisce, eventualmente anche per singole zone del territorio comunale, le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni. 6. I limiti numerici determinati ai sensi del comma 4 non si applicano per il rilascio delle autorizzazioni concernenti la somministrazione di alimenti e di bevande: a) al domicilio del consumatore; b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati; c) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime; d) negli esercizi di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), nei quali sia prevalente l'attivita' congiunta di trattenimento e svago; e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalita' assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno; f) esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche; g) in scuole; in ospedali; in comunita' religiose; in stabilimenti militari, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; h) nei mezzi di trasporto pubblico. 7. Le attivita' di somministrazione di alimenti e di bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienica-sanitaria, nonche' di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate.". - Il testo del comma 1 dell'art. 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia) cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 16 (Interventi per il settore del commercio e del turismo). - 1. a' istituito il Fondo nazionale per il cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e del turismo con una dotazione finanziaria di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999. Il CIPE, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce i progetti strategici da realizzare nonche' i criteri e le modalita' per la gestione del cofinanziamento nazionale. Nella determinazione dei suddetti criteri il Comitato interministeriale per la programmazione economica prevede una percentuale di intervento a carico delle regioni nel rispetto di un tetto massimo di cofinanziamento pari al 10 per cento della quota pubblica complessiva ovvero una diversa graduazione del cofinanziamento regionale per le regioni operanti nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) 1290/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999". - Il testo dell'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui fondi strutturali, e' il seguente: "Obiettivo n. 1. - 1. L'obiettivo n. 1 concerne le regioni corrispondenti al livello II della nomenclatura delle unita' territoriali statistiche (NUTS II) il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite, misurato sulla base degli standard del potere d'acquisto e calcolato con riferimento ai dati comunitari disponibili degli ultimi tre anni, disponibili al 26 marzo 1999, e' inferiore al 75% della media comunitaria. Esso concerne inoltre le regioni ultraperiferiche (dipartimenti francesi d'oltremare, Azzorre, Madera e isole Canarie), tutte al di sotto della soglia del 75% e le zone rientranti nell'obiettivo n. 6, previsto dal protocollo n. 6 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, durante il periodo 1995-1999. 2. La Commissione, in stretta osservanza del paragrafo 1, primo comma, stabilisce l'elenco delle regioni cui si applica l'obiettivo n. 1, salvo il disposto dell'art. 6, paragrafo 1, e dell'art. 7, paragrafo 4, secondo comma. Tale elenco e' valido per sette anni a decorrere dal 10 gennaio 2000.". - Per il testo del comma 1 dell'art. 16 della gia' citata legge n. 266/1997 vedasi in nota precedente. - Il testo del comma 1 dell'art. 10 del gia' citato decreto legislativo n. 114/1998 e' il seguente: "Art. 10 (Disposizioni particolari). - 1. La regione prevede disposizioni per favorire lo sviluppo della rete commerciale nelle aree montane, rurali e insulari, per riqualificare la rete distributiva e rivitalizzare il tessuto economico sociale e culturale nei centri storici, nonche' per consentire una equilibrata e graduale evoluzione delle imprese esistenti nelle aree urbane durante la fase di prima applicazione del nuovo regime amministrativo. In particolare, prevede: a) per i comuni, le frazioni e le altre aree con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, nonche' nelle zone montane e insulari, la facolta' di svolgere congiuntamente in un solo esercizio, oltre all'attivita' commerciale, altri servizi di particolare interesse per la collettivita', eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati. Per queste aree le regioni possono prevedere l'esenzione di tali attivita' da tributi regionali; per tali esercizi gli enti locali possono stabilire particolari agevolazioni, fino alla esenzione, per i tributi di loro competenza; b) per centri storici, aree o edifici aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, l'attribuzione di maggiori poteri ai comuni relativamente alla localizzazione e alla apertura degli esercizi di vendita, in particolare al fine di rendere compatibili i servizi commerciali con le funzioni territoriali in ordine alla viabilita', alla mobilita' dei consumatori e all'arredo urbano, utilizzando anche specifiche misure di agevolazione tributaria e di sostegno finanziario; c) per le aree di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 6, comma 3, l'indicazione dei criteri in base ai quali i comuni, per un periodo non superiore a due anni, possono sospendere o inibire gli effetti della comunicazione all'apertura degli esercizi di vicinato sulla base di specifica valutazione circa l'impatto del nuovo esercizio sull'apparato distributivo e sul tessuto urbano ed in relazione a programmi di qualificazione della rete commerciale finalizzati alla realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze dei consumatori". - Il testo del comma 1 dell'art. 52 della gia' citata legge n. 448/1998 e' il seguente: "Art. 52 (Fondo unico per gli incentivi alle imprese e disposizioni concernenti le grandi imprese in stato di insolvenza). - 1. Le disposizioni dell'art. 10, comma 2, e dell'art. 7, comma 9, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, si applicano, a decorrere dal 1999, alle autorizzazioni legislative di spesa ed ai rifinanziamenti concernenti interventi agevolativi alle imprese gestiti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.". - Il testo dell'art. 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41 (Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima), e' il seguente: "Art. 3 (Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare). - Per l'elaborazione e l'aggiornamento del piano di cui al precedente art. 1 la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, istituita dalla legge 14 luglio 1965, n. 963, si costituisce in "Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare ; a tal fine la Commissione e' integrata da: a) un rappresentante del Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica; b) un rappresentante per ciascuna delle regioni Sicilia, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia; c) cinque rappresentanti delle altre regioni designati dalla Commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; d) rappresentante delle industrie conserviere; e) un rappresentante designato dal Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima previsto dal successivo art. 6. Il presidente del Comitato puo' invitare alle riunioni rappresentanti di associazioni e di organizzazioni interessate alla materia. Il Comitato puo' operare anche per gruppi di lavoro. Le funzioni di segreteria del Comitato e dei relativi gruppi di lavoro sono affidate al segretario della Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, coadiuvato da due impiegati di livello inferiore al VII. Il regolamento interno del Comitato e' approvato entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della marina mercantile, su proposta dello stesso Comitato.". - Il titolo della legge 28 agosto 1989, n. 302 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1º settembre 1989, n. 204), e' il seguente: "Disciplina del credito peschereccio di esercizio". - Il comma 2 dell'art. 127 della gia' citata legge n. 388/2000, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "2. I contratti di assicurazione di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, che possono essere stipulati anche da cooperative e loro consorzi, autorizzate dalle regioni in cui hanno la sede legale, possono riguardare anche la copertura della produzione complessiva aziendale danneggiata dall'insieme delle avversita' atmosferiche. I consorzi, le cooperative e loro consorzi nei limiti delle previsioni statutarie, possono istituire fondi rischi di mutualita' ed assumere iniziative per azioni di mutualita' e solidarieta' da attivare in caso di danni alle produzioni degli associati. Il concorso dello Stato per la costituzione e la dotazione finanziaria annuale del fondo e' contenuto nei limiti dei parametri contributivi stabiliti per i contratti assicurativi, applicati ai valori delle produzioni garantite dal fondo stesso e non deve superare l'importo versato dal socio aderente alle azioni di mutualita' e solidarieta'. Le modalita' operative e gestionali del fondo sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la medesima Conferenza permanente, con proprio decreto, stabilisce la quota di stanziamento per la copertura dei rischi agricoli da destinare alle azioni di mutualita' e solidarieta'". - Il testo del comma 2 dell'art. 21 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 (Incentivi all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, in attuazione dell'art. 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144), cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "2. I titolari delle ditte individuali ed almeno la meta' numerica dei soci delle societa' di cui al comma 1, i quali devono detenere almeno la meta' delle quote di partecipazione, devono possedere i requisiti di cui all'art. 17, comma 1. Trovano applicazione le disposizioni di cui al citato art. 17, comma 2, lettere a), b), c), d) e f).". - Il titolo del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2001, n. 137, S.O.), e' il seguente: "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57". - Il titolo del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2001, n. 137, S.O.), e' il seguente: "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57". - Il titolo del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 1654 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 giugno 1999, n. 137), e' il seguente: "Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59". - Il testo del comma 13 dell'art. 145 della gia' citata legge n. 388/2000, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "13. Al fine di consentire al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e il potenziamento dell'attivita' sportiva e' autorizzata la concessione al CONI medesimo di un contributo straordinario di lire 195 miliardi per l'anno 2001 di cui 20 da destinare a sport sociale e giovanile. A tal fine, nei limiti della quota del suddetto contributo, per agevolare e promuovere l'addestramento e la preparazione di giovani calciatori di eta' compresa tra i quattordici ed i diciannove anni compiuti, definiti ai sensi dell'art. 33 del regolamento interno della Federazione italiana gioco calcio "giovani di serie , alle societa' sportive, militanti nei campionati nazionali di serie C1 e C2, che stipulano un contratto di lavoro avente le predette finalita' sono riconosciuti, per ogni giovane assunto, uno sgravio contributivo in forma capitaria pari ad un milione di lire, nonche' un credito di imposta pari al 10 per cento del reddito di lavoro dipendente corrisposto a tali soggetti, con un limite massimo di lire dieci milioni per dipendente; e per ogni preparatore atletico una riduzione del 3 per cento sul totale dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali di competenza. a' possibile la proroga del limite di eta' fino al compimento del ventiduesimo anno nel caso in cui la societa' sportiva abbia provveduto o provveda a stipulare con il giovane di serie il primo contratto professionistico. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di applicazione delle agevolazioni di cui al presente comma". - Il testo del comma 5 dell'art. 117 della gia' citata legge n. 388/2000 e' il seguente: "5. Al fine di potenziare lo sviluppo dei servizi per l'impiego assicurando l'esercizio delle funzioni esplicitate nell'Accordo in materia di standard minimi di funzionamento dei servizi per l'impiego tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni, le province, le province autonome, i comuni e le comunita' montane sancito il 16 dicembre 1999 dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' stanziata, nell'esercizio finanziario 2001, la somma di lire 100 miliardi, a far carico sul Fondo per l'occupazione, ai sensi dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236". - Per il testo del comma 7 dell'art. 1 del gia' citato decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, vedasi in nota precedente.