Art. 53. (Disposizioni concernenti lo stabilimento ILVA di Genova Cornigliano) 1. Al fine di conseguire gli scopi previsti dall'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, ed in particolare la definitiva chiusura di tutte le lavorazioni a caldo e la cessazione dei conseguenti effetti inquinanti, le aree appartenenti al demanio portuale, escluse le banchine, occupate dallo stabilimento ILVA di Genova Cornigliano, sono sdemanializzate. Dette aree sono assegnate, in adesione alla sua richiesta e previo versamento dell'indennizzo di 2,60 milioni di euro, al patrimonio disponibile della regione Liguria per essere destinate, in coerenza con le determinazioni del comune di Genova e della provincia di Genova nell'esercizio dei rispettivi poteri di pianificazione territoriale, ad insediamenti socio-produttivi strategici di rilevante interesse regionale ambientalmente compatibili. 2. La regione Liguria conferisce le aree di cui al comma 1 ad una societa' per azioni allo scopo costituita, alla quale potranno partecipare, a richiesta, il comune di Genova e la provincia di Genova in quota complessivamente e congiuntamente paritaria a quella della regione Liguria. Tale societa' verra' altresi' partecipata in quota minoritaria da soggetto designato dal Governo. La societa' per azioni dispone di dette aree anche per definire, secondo le modalita' piu' opportune, la disciplina complessiva dei rapporti giuridico-economici relativi al soggetto privato attuale concessionario, garantisce la continuita' dell'attuale occupazione anche attraverso il consolidamento delle lavorazioni a freddo e utilizza le risorse indicate nell'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426. In tale quadro il Governo garantisce il mantenimento della continuita' occupazionale di tutti i lavoratori interessati. Tutti i trasferimenti previsti dal presente articolo sono esenti da imposizioni fiscali.
Nota all'art. 53: - Il testo dell'art. 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 426 (Nuovi interventi in campo ambientale), e' il seguente: "Art. 4 (Disposizini varie). - 1. All'art. 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2, dopo le parole: "le variazioni del luogo di custodia sono inserite le seguenti: "e l'avvenuto decesso ; b) (omissis); c) al comma 6, le parole: "di cui ai commi 1, 2 e 3 , sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1, 2, 3 e 5-bis . 2. Il decreto del Ministro dell'ambiente di cui al comma 5-bis dell'art. 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, e' emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. All'art. 2, comma 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, dopo le parole: "presente legge , sono aggiunte le seguenti: "nonche' da coloro che, a prescindere dal titolo di studio, possano dimostrare di avere svolto, alla data di entrata in vigore della presente legge, per almeno cinque anni, attivita' nel campo dell'acustica ambientale in modo non occasionale . 4. All'art. 3, comma 1, lettera h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, dopo le parole: "di pubblico spettacolo , sono aggiunte le seguenti: "e nei pubblici esercizi . 5. All'art. 10, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le parole: "supera i valori limite di emissione e sono sostituite dalle seguenti: "supera i valori limite di emissione o . 6. All'art. 10, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, dopo le parole: "e' versato all'entrata del bilancio dello Stato sono inserite le seguenti: "per essere riassegnato, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente . 7. (Omissis). 8. Per l'attuazione del piano di risanamento ambientale dell'area industriale e portuale di Genova, di cui all'intesa tra Ministero dell'ambiente e regione Liguria del 31 luglio 1996, nell'ambito degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, e' riservato l'importo di lire 6 miliardi annue per dieci anni, a decorrere dall'anno 1998, anche per la realizzazione di aree a verde e servizi per la cittadinanza. 9. Per favorire lo sviluppo di attivita' produttive compatibili con la normativa di tutela ambientale e diverse dal ciclo produttivo siderurgico della laminazione a caldo, l'Autorita' portuale di Genova e' incaricata di realizzare programmi di razionalizzazione e valorizzazione delle aree che rientrano nella sua disponibilita' a seguito della cessazione del rapporto di concessione derivante dalla chiusura delle lavorazioni siderurgiche a caldo. 10. Al fine di sviluppare gli interventi necessari di cui ai commi 8 e 9 e' stipulato un accordo di programma tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministero dell'ambiente, il Ministero dei trasporti e della navigazione, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la regione Liguria, la provincia e il comune di Genova, l'Autorita' portuale di Genova e l'ILVA S.p.a. L'accordo di programma deve prevedere il piano di bonifica e risanamento dell'area dismessa a seguito della chiusura delle lavorazioni siderurgiche a caldo nonche', entro tempi certi e definiti, il piano industriale per il consolidamento delle lavorazioni a freddo. L'accordo di programma e i successivi strumenti attuativi devono altresi' prevedere la tutela dei livelli occupazionali e il reimpiego della manodopera occupata al 14 luglio 1998. 11. Per le finalita' di cui al comma 9, e' autorizzata la spesa di lire 13 miliardi annue per quindici anni a decorrere dal 1998, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, per il successivo conferimento all'Autorita' portuale di Genova. Al relativo onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, a fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. 12. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 13. (Omissis). 14. All'art. 12-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, dopo le parole: "della convenzione di Washington sono aggiunte le seguenti: "e dal regolamento (CE) n. 338/57 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 . 15. La commissione scientifica di cui all'art. 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, come composta, ai sensi dell'art. 12-bis, comma 1, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, puo' essere integrata da tre esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 16. (Omissis). 17. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 12-ter, comma 2, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, iscritta nell'ambito dell'unita' previsionale di base 3.1.1.0 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1998, e' elevata da lire 235 milioni a lire 500 milioni a decorrere dal medesimo anno per spese di funzionamento della commissione scientifica di cui all'art. 4, comma 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, nonche' per l'acquisizione dei necessari dati e informazioni. 18. Per il funzionamento del Comitato nazionale per la lotta alla siccita' e/o alla desertificazione e per le attivita' connesse alla predisposizione del piano d'azione, come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 1997, sulla base della Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione; adottata a Parigi il 14 ottobre 1994, resa esecutiva con legge 4 giugno 1997, n. 170, nonche' per lo svolgimento di attivita' di formazione e di ricerca finalizzate alla tutela del bacino del Mediterraneo presso l'Osservatorio nazionale sulla desertificazione del Parco nazionale dell'Asinara ed il Centro studi sui saperi tradizionali e locali di Matera, e' autorizzata la spesa nel limite di lire 200 milioni a decorrere dall'anno 1998. 19. In attuazione del protocollo di intenti del 1ยบ marzo 1994 e del conseguente accordo di programma del 31 luglio 1996, per far fronte ai costi derivanti dalla sostituzione del parco autoveicoli a propulsione tradizionale con altre tipologie di veicoli a minimo impatto ambientale, sono autorizzati limiti d'impegno quindicennali di lire 5.400 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 a titolo di contributo per mutui o altre operazioni finanziarie effettuate dalle regioni, dagli enti locali e dai gestori di servizi di pubblica utilita' nel territorio dei comuni con popolazione superiore ai 25 mila abitanti, dei comuni che fanno parte delle isole minori ove sono presenti aree marine protette, nonche' dei comuni che fanno parte delle aree naturali protette iscritte nell'elenco ufficiale di cui alla deliberazione del Ministro dell'ambiente del 2 dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno 1997 con priorita' per quelli di cui all'allegato III annesso al decreto del Ministro dell'ambiente 25 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 1994, e per tutti quelli compresi nelle zone a rischio di inquinamento atmosferico, individuate dalle regioni ai sensi degli articoli 3 e 9 del decreto 20 maggio 1991 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991. Le risorse predette, da ripartire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono destinate, in misura non inferiore al 60 per cento, all'acquisto di vetture a minimo impatto ambientale dotate di trazione elettrica/ibrida. 20. All'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, le parole: "e non superiore ai due anni sono sostituite dalle seguenti: "e non superiore ai tre anni . 21. Gli scarti derivanti dalla lavorazione di metalli preziosi avviati in conto lavorazione per l'affinazione presso banchi di metalli preziosi non rientrano nella definizione di rifiuto di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e pertanto, limitatamente a tale destinazione, non sono soggetti alle disposizioni del decreto stesso. Nel termine "affinazione di cui al presente comma si intendono ricomprese tutte le operazioni effettuate sugli scarti dei metalli preziosi, che permettono di liberare i metalli preziosi dalle sostanze che ne alterano la purezza o ne precludono l'uso. 22. (Omissis). 23. All'art. 15, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le parole: "ne' ai trasporti di rifiuti che non eccedano la quantita' di trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno effettuati dal produttore dei rifiuti stessi . 24. (Omissis). 25. All'art. 51, comma 6-bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, le parole: "e 47, comma 12 sono sostituite dalle seguenti: ", 47, commi 11 e 12, e 48, comma 9 . 26 - 27. (Omissis). 28. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblica, almeno ogni tre anni, l'elenco delle caratteristiche tecniche degli autoveicoli a minimo impatto ambientale. 29 - 30. (Omissis). 31. Il decreto di cui al comma 3 dell'art. 14 del citato decreto-legge n. 560 del 1995, come sostituito dal comma 30 del presente articolo, e' emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".