Art. 53.
(Disposizioni concernenti lo stabilimento ILVA di Genova Cornigliano)

   1.  Al fine di conseguire gli scopi previsti dall'articolo 4 della
legge  9  dicembre  1998,  n.  426,  ed  in particolare la definitiva
chiusura  di  tutte  le  lavorazioni  a  caldo  e  la  cessazione dei
conseguenti  effetti  inquinanti,  le  aree  appartenenti  al demanio
portuale,  escluse  le  banchine, occupate dallo stabilimento ILVA di
Genova  Cornigliano, sono sdemanializzate. Dette aree sono assegnate,
in adesione alla sua richiesta e previo versamento dell'indennizzo di
2,60 milioni di euro, al patrimonio disponibile della regione Liguria
per essere destinate, in coerenza con le determinazioni del comune di
Genova  e  della  provincia  di  Genova nell'esercizio dei rispettivi
poteri    di    pianificazione    territoriale,    ad    insediamenti
socio-produttivi   strategici   di   rilevante   interesse  regionale
ambientalmente compatibili.
   2.  La regione Liguria conferisce le aree di cui al comma 1 ad una
societa'  per  azioni  allo  scopo  costituita,  alla  quale potranno
partecipare,  a  richiesta,  il  comune  di  Genova e la provincia di
Genova  in quota complessivamente e congiuntamente paritaria a quella
della  regione  Liguria. Tale societa' verra' altresi' partecipata in
quota  minoritaria da soggetto designato dal Governo. La societa' per
azioni dispone di dette aree anche per definire, secondo le modalita'
piu'    opportune,    la    disciplina   complessiva   dei   rapporti
giuridico-economici    relativi    al    soggetto   privato   attuale
concessionario,  garantisce  la  continuita' dell'attuale occupazione
anche  attraverso  il  consolidamento  delle  lavorazioni  a freddo e
utilizza  le  risorse indicate nell'articolo 4 della legge 9 dicembre
1998,  n.  426.  In tale quadro il Governo garantisce il mantenimento
della  continuita'  occupazionale  di tutti i lavoratori interessati.
Tutti  i  trasferimenti previsti dal presente articolo sono esenti da
imposizioni fiscali.
 
             Nota all'art. 53:
                 -  Il testo dell'art. 4 della legge 9 dicembre 1998,
          n.  426  (Nuovi  interventi  in  campo  ambientale),  e' il
          seguente:
                 "Art.  4  (Disposizini varie). - 1. All'art. 5 della
          legge  7  febbraio 1992, n. 150, sono apportate le seguenti
          modifiche:
                   a)  al comma 2, dopo le parole: "le variazioni del
          luogo  di custodia sono inserite le seguenti: "e l'avvenuto
          decesso ;
                   b) (omissis);
                   c) al  comma 6, le parole: "di cui ai commi 1, 2 e
          3  , sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1, 2,
          3 e 5-bis .
                 2.  Il  decreto del Ministro dell'ambiente di cui al
          comma  5-bis  dell'art.  5  della legge 7 febbraio 1992, n.
          150,  introdotto  dal  comma  1,  lettera  b), del presente
          articolo,  e'  emanato  entro  novanta giorni dalla data di
          entrata in vigore della presente legge.
                 3. All'art. 2, comma 8, della legge 26 ottobre 1995,
          n.  447, dopo le parole: "presente legge , sono aggiunte le
          seguenti:  "nonche' da coloro che, a prescindere dal titolo
          di studio, possano dimostrare di avere svolto, alla data di
          entrata  in  vigore della presente legge, per almeno cinque
          anni,  attivita' nel campo dell'acustica ambientale in modo
          non occasionale .
                 4.  All'art.  3, comma 1, lettera h), della legge 26
          ottobre   1995,  n.  447,  dopo  le  parole:  "di  pubblico
          spettacolo  ,  sono  aggiunte  le seguenti: "e nei pubblici
          esercizi .
                 5.  All'art.  10,  comma  2,  della legge 26 ottobre
          1995,  n.  447,  le  parole:  "supera  i  valori  limite di
          emissione  e  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "supera i
          valori limite di emissione o .
                 6.  All'art.  10,  comma  4,  della legge 26 ottobre
          1995,  n.  447, dopo le parole: "e' versato all'entrata del
          bilancio dello Stato sono inserite le seguenti: "per essere
          riassegnato,  con  decreto  del  Ministro  del  tesoro, del
          bilancio  e  della  programmazione  economica,  ad apposita
          unita'  previsionale  di base dello stato di previsione del
          Ministero dell'ambiente .
                 7. (Omissis).
                 8.   Per   l'attuazione  del  piano  di  risanamento
          ambientale  dell'area  industriale e portuale di Genova, di
          cui   all'intesa  tra  Ministero  dell'ambiente  e  regione
          Liguria del 31 luglio 1996, nell'ambito degli interventi di
          cui  all'art.  1,  comma  1, e' riservato l'importo di lire
          6 miliardi  annue  per  dieci  anni,  a decorrere dall'anno
          1998,  anche per la realizzazione di aree a verde e servizi
          per la cittadinanza.
                 9.  Per favorire lo sviluppo di attivita' produttive
          compatibili con la normativa di tutela ambientale e diverse
          dal ciclo produttivo siderurgico della laminazione a caldo,
          l'Autorita'  portuale di Genova e' incaricata di realizzare
          programmi  di razionalizzazione e valorizzazione delle aree
          che  rientrano  nella  sua  disponibilita'  a seguito della
          cessazione  del  rapporto  di  concessione  derivante dalla
          chiusura delle lavorazioni siderurgiche a caldo.
                 10.  Al  fine di sviluppare gli interventi necessari
          di  cui ai commi 8 e 9 e' stipulato un accordo di programma
          tra   il   Ministero   dell'industria,   del   commercio  e
          dell'artigianato,  il Ministero dell'ambiente, il Ministero
          dei  trasporti e della navigazione, il Ministero del lavoro
          e   della   previdenza  sociale,  la  regione  Liguria,  la
          provincia  e  il  comune di Genova, l'Autorita' portuale di
          Genova   e   l'ILVA  S.p.a.  L'accordo  di  programma  deve
          prevedere  il  piano  di  bonifica  e risanamento dell'area
          dismessa   a   seguito  della  chiusura  delle  lavorazioni
          siderurgiche a caldo nonche', entro tempi certi e definiti,
          il   piano   industriale   per   il   consolidamento  delle
          lavorazioni a freddo. L'accordo di programma e i successivi
          strumenti attuativi devono altresi' prevedere la tutela dei
          livelli  occupazionali  e  il  reimpiego  della  manodopera
          occupata al 14 luglio 1998.
                 11.   Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  9,  e'
          autorizzata la spesa di lire 13 miliardi annue per quindici
          anni  a  decorrere  dal  1998,  da iscrivere nello stato di
          previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione,
          per  il  successivo  conferimento all'Autorita' portuale di
          Genova.   Al   relativo   onere   si   fa  fronte  mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, a
          fini   del   bilancio   triennale   1998-2000,  nell'ambito
          dell'unita'  previsionale  di base di conto capitale "Fondo
          speciale  dello  stato  di  previsione  del  Ministero  del
          tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica per
          l'anno   1998,   allo  scopo  utilizzando  l'accantonamento
          relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
                 12.  Il  Ministro  del  tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica  e' autorizzato ad apportare, con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
                 13. (Omissis).
                 14.  All'art.  12-bis,  comma  1, primo periodo, del
          decreto-legge   12 gennaio  1993,  n.  2,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  13 marzo 1993, n. 59, dopo le
          parole:  "della  convenzione di Washington sono aggiunte le
          seguenti:  "e dal regolamento (CE) n. 338/57 del Consiglio,
          del 9 dicembre 1996 .
                 15.  La  commissione  scientifica di cui all'art. 4,
          comma   2,  della  legge  7 febbraio  1992,  n.  150,  come
          composta,   ai   sensi   dell'art.  12-bis,  comma  1,  del
          decreto-legge   12 gennaio  1993,  n.  2,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  13  marzo  1993,  n. 59, puo'
          essere  integrata da tre esperti designati dalla Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province autonome di Trento e di Bolzano.
                 16. (Omissis).
                 17.   L'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'art.
          12-ter,  comma  2, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993,
          n.  59,  iscritta  nell'ambito  dell'unita' previsionale di
          base  3.1.1.0  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
          dell'ambiente  per  l'anno  1998,  e'  elevata  da lire 235
          milioni  a  lire  500 milioni a decorrere dal medesimo anno
          per spese di funzionamento della commissione scientifica di
          cui  all'art.  4,  comma  2 della legge 7 febbraio 1992, n.
          150,  nonche'  per  l'acquisizione  dei  necessari  dati  e
          informazioni.
                 18.  Per il funzionamento del Comitato nazionale per
          la  lotta  alla siccita' e/o alla desertificazione e per le
          attivita' connesse alla predisposizione del piano d'azione,
          come  previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri   del   26 settembre   1997,   sulla   base  della
          Convenzione  delle  Nazioni  Unite  sulla  lotta  contro la
          desertificazione;  adottata  a  Parigi  il 14 ottobre 1994,
          resa esecutiva con legge 4 giugno 1997, n. 170, nonche' per
          lo  svolgimento  di  attivita'  di  formazione e di ricerca
          finalizzate  alla tutela del bacino del Mediterraneo presso
          l'Osservatorio  nazionale  sulla desertificazione del Parco
          nazionale  dell'Asinara  ed  il  Centro  studi  sui  saperi
          tradizionali  e  locali  di Matera, e' autorizzata la spesa
          nel limite di lire 200 milioni a decorrere dall'anno 1998.
                 19.  In  attuazione  del  protocollo  di intenti del
          1ยบ marzo  1994  e  del conseguente accordo di programma del
          31 luglio  1996,  per  far  fronte ai costi derivanti dalla
          sostituzione    del   parco   autoveicoli   a   propulsione
          tradizionale  con  altre  tipologie  di  veicoli  a  minimo
          impatto   ambientale,  sono  autorizzati  limiti  d'impegno
          quindicennali di lire 5.400 milioni per ciascuno degli anni
          1999  e  2000  a  titolo  di  contributo  per mutui o altre
          operazioni finanziarie effettuate dalle regioni, dagli enti
          locali  e  dai  gestori di servizi di pubblica utilita' nel
          territorio  dei comuni con popolazione superiore ai 25 mila
          abitanti, dei comuni che fanno parte delle isole minori ove
          sono  presenti aree marine protette, nonche' dei comuni che
          fanno   parte   delle   aree   naturali  protette  iscritte
          nell'elenco   ufficiale   di  cui  alla  deliberazione  del
          Ministro  dell'ambiente  del  2 dicembre  1996,  pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  141  del 19 giugno 1997 con
          priorita'  per  quelli  di  cui all'allegato III annesso al
          decreto   del   Ministro  dell'ambiente  25 novembre  1994,
          pubblicato  nel  supplemento ordinario n. 159 alla Gazzetta
          Ufficiale  n.  290 del 13 dicembre 1994, e per tutti quelli
          compresi  nelle zone a rischio di inquinamento atmosferico,
          individuate dalle regioni ai sensi degli articoli 3 e 9 del
          decreto   20 maggio   1991   del   Ministro  dell'ambiente,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 126 del 31 maggio
          1991.  Le  risorse  predette,  da ripartire con decreto del
          Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  i Ministri dei
          trasporti  e della navigazione e del tesoro, del bilancio e
          della  programmazione  economica, sono destinate, in misura
          non  inferiore  al  60 per cento, all'acquisto di vetture a
          minimo    impatto    ambientale    dotate    di    trazione
          elettrica/ibrida.
                 20. All'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 27
          gennaio  1992,  n.  95,  le parole: "e non superiore ai due
          anni  sono  sostituite  dalle seguenti: "e non superiore ai
          tre anni .
                 21.   Gli  scarti  derivanti  dalla  lavorazione  di
          metalli   preziosi   avviati   in   conto  lavorazione  per
          l'affinazione   presso   banchi  di  metalli  preziosi  non
          rientrano  nella  definizione di rifiuto di cui all'art. 6,
          comma  1,  lettera  a),  del decreto legislativo 5 febbraio
          1997, n. 22, e pertanto, limitatamente a tale destinazione,
          non sono soggetti alle disposizioni del decreto stesso. Nel
          termine  "affinazione di cui al presente comma si intendono
          ricomprese  tutte le operazioni effettuate sugli scarti dei
          metalli  preziosi,  che  permettono  di  liberare i metalli
          preziosi  dalle  sostanze  che  ne alterano la purezza o ne
          precludono l'uso.
                 22. (Omissis).
                 23.  All'art.  15,  comma 4, del decreto legislativo
          5 febbraio  1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le parole:
          "ne'  ai trasporti di rifiuti che non eccedano la quantita'
          di trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno
          effettuati dal produttore dei rifiuti stessi .
                 24. (Omissis).
                 25.   All'art.   51,   comma   6-bis,   del  decreto
          legislativo 5    febbraio 1997,   n.   22,   e   successive
          modificazioni,  le  parole: "e 47, comma 12 sono sostituite
          dalle seguenti: ", 47, commi 11 e 12, e 48, comma 9 .
                 26 - 27. (Omissis).
                 28.  Il  Ministro  dell'ambiente, di concerto con il
          Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione  e  con  il
          Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          pubblica,    almeno   ogni   tre   anni,   l'elenco   delle
          caratteristiche tecniche degli autoveicoli a minimo impatto
          ambientale.
                 29 - 30. (Omissis).
                 31.  Il  decreto  di cui al comma 3 dell'art. 14 del
          citato  decreto-legge  n. 560 del 1995, come sostituito dal
          comma 30 del presente articolo, e' emanato entro centoventi
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          legge".